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lunedì 25 febbraio 2013

CUD2013

In vista della prossima scadenza del 28 febbraio, per la presentazione del modello Cud 2013, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti.
E’ bene precisare che il modello Cud 2013 riguarda la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Come trasmettere il Cud

È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea. Si fa presente che a decorrere dall’anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea.

Cosa contiene il Cud

I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell’anno indicato nell’apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all’INPS (comprensiva delle gestioni ex INPDAP) nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale.

Redditi esenti non obbligatori nel Cud 2013

Ebbene in riferimento al modello in questione, con un comunicato stampa l’Agenzia delle entrate precisa che i sostituti d’imposta non sono obbligati a indicare i redditi esenti da loro erogati nella nuova annotazione BQ del Cud se i sistemi informativi di cui dispongono non consentono di ottenere  questo dato entro il 28 febbraio, termine entro il quale va rilasciata la Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati. Dal momento che i redditi esenti non incidono sulla corretta determinazione delle imposte  dovute da parte del contribuente e non vanno indicati in dichiarazione, l’Agenzia, in presenza  di difficoltà di gestione del dato, riconosce al sostituto la possibilità di non redigere l’annotazione BQ relativa ai redditi 2012. Nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente tali redditi esenti potrà, quindi, non rilasciare il Cud 2013.

Interpello 7/2013: operatori spettacoli teatrali, cinema.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti da questa Direzione generale in merito al possibile utilizzo del contratto di lavoro intermittente in relazione alle attività, già indicate al n. 43 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, di operatori addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, nonché da fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo, anche per fini didattici.

Deroga: Messaggio Inps pagamenti 2012

Messaggio Inps 2925/2013

Istruzioni operative riguardanti il pagamento delle indennità di integrazione salariale e di mobilità in deroga per periodi di competenza 2012.



INAIL: Circolare 19/2013 Co.co.pro. + MDL circolare 7/2013

La Riforma del lavoro1 è intervenuta sulla disciplina della collaborazione coordinata e continuativa a progetto, con l’obiettivo di contrastarne un uso non corretto, mediante apposite restrizioni alla possibilità del datore di lavoro di avvalersi di tale tipologia contrattuale.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con apposita circolare2, ha fornito indicazioni e chiarimenti interpretativi sulle modifiche apportate dalle nuove disposizioni in tema di requisiti del progetto, di corrispettivo dovuto al collaboratore e di profili sanzionatori.
La nuova disciplina modifica e integra le disposizioni impartite alle Strutture in tema di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con la circolare 22/2004.
Si impartiscono, quindi, le seguenti istruzioni in merito al mutato quadro normativo e al regime vigente in tema di obbligo assicurativo e retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo, tenuto conto dell’esigenza di garantire uniformità di comportamento da parte delle Strutture territoriali e della diffusione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

domenica 17 febbraio 2013

Iscrizione liste di mobilità e agevolazioni

http://www.dplmodena.it/11-02-13NoIscriMob.html

Stralcio della Circolare n. 13/2013

4. Disposizioni in favore dell’occupazione.

4.1. Mancata proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.

Per l'anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.

Manca anche la copertura degli oneri per il finanziamento delle relative misure incentivanti; ne consegue che, per l’anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991.

Al riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni.

Non essendo possibile l’iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 01.01.2013, consegue che, per eventuali iscrizioni – comunque avvenute – gli incentivi non possono essere riconosciuti.

In relazione agli altri aspetti connessi alla mancata proroga della norma è stato richiesto parere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; si fa pertanto riserva di successive indicazioni.

Rimangono in vigore l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento collettivo e gli incentivi previsti per la loro assunzione dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 223/1991, secondo quanto già illustrato con la circolare 137/2012.

4.2 Altre disposizioni non prorogate.

Non sono state, altresì, prorogate nel 2013, le seguenti misure:

- benefici in favore del reimpiego di soggetti disoccupati che versano in particolari situazioni – originariamente introdotti dall’articolo 2, commi 134, 135 e 151 dalla legge finanziaria 2010;

- incentivi per favorire l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.

Inoltre, con riferimento agli interventi finalizzati al mantenimento del personale in azienda e alla ripresa dell’attività produttiva, non è stata confermata la possibilità – per l’impresa di appartenenza - di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.

Non sarà, quindi, possibile, nel vigente anno, fare ricorso alle misure descritte.

4.3 Incentivi per l’assunzione di over 50 e donne che si trovano in particolari condizioni

Dal primo gennaio 2013 è entrato in vigore[3] un nuovo incentivo per l’assunzione di ultra cinquantenni disoccupati da almeno dodici mesi e di donne di qualunque età che si trovano in condizioni particolari; le misure agevolate verranno illustrate con apposita circolare, dopo gli opportuni chiarimenti e le necessarie determinazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. articolo 4, commi 8 – 11, legge 92/2012).

ASPI: Circolare Inps 25/2013 Colf & Badanti

http://www.dplmodena.it/12-02-13LavDomAspi.html
 
Il sito DPL Modena sottolinea alcune precisazioni contenute nella circolare n. 25/2013 dell'Inps, relativamente al rapporto di lavoro domestico ed ai riflessi sull'ASpI.

> Contributo dell'1,4% per rapporti di lavoro a tempo determinato:

o    si applica anche al rapporto domestico dal 1° gennaio 2013 e verrà calcolato direttamente dall’Istituto al momento della generazione del bollettino Mav o dell’utilizzo delle altre modalità di pagamento, salvo che il datore di lavoro - identificatosi con Pin - non comunichi al Contact Center Multicanale (numero gratuito 803 164 oppure numero 06 164164 da telefono cellulare) che l’assunzione è avvenuta in sostituzione di lavoratore assente.

o    non va corrisposto in caso di assunzione per sostituzione di lavoratore assente.

o    nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, è prevista la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale degli ultimi sei mesi.

> Contributo in caso di licenziamento:

o    relativamente al contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso non sia applicabile al rapporto di lavoro domestico, attese le peculiarità di quest'ultimo.

Cassazione: assenza di breve periodo e licenziamento

Con sentenza n. 3179 del 11 febbraio 2013 la Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente accusato di essersi allontanato per un breve lasso di tempo (3 ore), senza una giustificazione, dal luogo di lavoro.

La Suprema Corte ha rilevato che la mancanza nella condotta del dipendente «non integrava un inadempimento di gravità tale da giustificare il licenziamento», considerata «l'oggettiva entità della durata della mancata prestazione lavorativa e della connessa assenza ingiustificata dal posto di lavoro», la «mancanza nella lettera di contestazione dell'indicazione di concreti elementi atti a connotare la condotta del dipendente in termini fraudolenti».

Autorizzato il pagamento degli ammortizzatori sociali in deroga 2013


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sul proprio sito internet, la notizia secondo la quale il Ministro Elsa Fornero ha incontrato l’assessore Gianfranco Simoncini, coordinatore della Commissione lavoro della Conferenza dei presidenti delle Regioni, informandolo di aver stabilito l’avvio all’utilizzo delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga relativi al 2013, mano a mano che saranno sottoscritti i verbali di accordo con le singole Regioni.

Tali verbali consentiranno all’INPS di effettuare i relativi pagamenti. In attesa di una compiuta e completa mappatura delle esigenze residue relative al 2012, il Ministro ha inoltre comunicato all’assessore che nell’immediato, dopo una scrupolosa ricognizione delle risorse non ancora impiegate nel quadriennio 2009-2012, si rendono disponibili fondi per circa 200 milioni di euro e che entro tali limiti autorizza l’INPS a erogare, fino a un massimo di due mensilità, le prestazioni decretate successivamente al 31 dicembre 2012.

Circa 20 milioni di euro, a valere su questi ultimi, saranno infine utilizzati per un incentivo all’assunzione dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo e plurimo da imprese con meno di 15 dipendenti.

 

venerdì 15 febbraio 2013

Parma: protesta cassaintegrati

I cassintegrati hanno protestato davanti alla prefettura, questa mattina, per chiedere lo sblocco dei pagamenti in tempi rapidi.

In tutta la regione, dice una nota dei sindacati, «i lavoratori collocati in cassa integrazione in deroga non stanno ricevendo i pagamenti da parte dell'Inps. Il ministero del Lavoro e l'Inps, con decisioni assunte alla fine del 2012, hanno infatti  bloccato i pagamenti dell'ultimo periodo dello scorso anno, producendo un effetto socialmente insostenibile, con diverse centinaia di lavoratrici e lavoratori che da ottobre non godono di alcuna forma di reddito. Anche il Tavolo insediato in Regione sul “patto per la crescita” - che vede la presenza di tutte le parti sociali e delle istituzioni locali e regionali -, riunito il 1° febbraio, ha preso posizione in merito, esprimendo forte preoccupazione sulla situazione che rischia di tradursi in un conflitto sociale dagli effetti imprevedibili e impegnando tutte le associazioni rappresentate ad attivarsi a livello nazionale».

Per chiedere che il governo sblocchi «in tempi rapidi» i pagamenti per i lavoratori in cig, le segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil, hanno deciso di aderire alla protesta organizzando un presidio davanti alla Prefettura questa mattina. Le famiglie sono in difficoltà, sottolineano i cassintegrati.

http://www.gazzettadiparma.it/primapagina/dettaglio/1/174140/I_cassintegrati_protestano_contro_il_blocco_dei_pagamenti%3A_presidio_davanti_alla_prefettura.html

lunedì 11 febbraio 2013

INPS: Malattia all'estero (Lavoro)

MALATTIA IN PAESI CEE O CONVENZIONATI

(Circ. 11/1991)
Nell'ipotesi di malattie intervenute in Paesi Esteri CEE o in Convenzione bilaterale le norme prevedevano che il lavoratore si premunisse, prima di recarsi all'estero in temporaneo soggiorno, dell'apposito formulario E 111, oggi sostituito dalla T.E.A.M. (Tessera Europea Assicurazione Malattia - Msg. 27699 del 1.8.2005 -) a seguito della decisione della Commissione Amministrativa delle Comunità Europee per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti n. 198 del 23.3.2004 . Riguardo alla TEAM per l'introduzione è stato concesso un periodo transitorio ad alcuni Paesi durante il quale potevano continuare ad emettere l'attestato E111, (la Lithuania fino al 1 luglio 2005, la Lettonia fino al 31 luglio 2005, l'Austria, i Paesi Bassi, il Regno Unito, Malta, la Polonia, la Slovacchia, Cipro, l'Ungheria, l'Islanda, la Svizzera, il Liechtenstein al 31 dicembre 2005 - Msg. 27699 del 1.8.2005) o altro equipollente (a seconda del Paese di destinazione), da esibire all'istituzione sanitaria straniera competente, a disposizione della quale il lavoratore medesimo dovrà mettersi in caso di malattia, nei termini previsti dalla normativa internazionale.
Sarà l’istituzione sanitaria straniera che provvederà a trasmettere all’Inps la certificazione medica acquisita (circ. 180/1985 - msg 28978/2007- formulario E116 in caso di malattia senza ricovero - il formulario E113, in uso in caso di ricovero, è stato soppresso - Msg. 27699 del 1.8.2005), con i referti dei controlli eventualmente effettuati (di iniziativa o su richiesta) se la malattia è intervenuta durante un periodo di ferie (Circ. 11/1991) lo stato di malattia e quindi la relativa indennità, decorrerà dalla data di comunicazione (effettuata anche a mezzo telefono, telegramma, certificato ecc.), da parte del lavoratore al datore di lavoro. (Circ. 109/1999, punto 2.1). Resta a carico del lavoratore l’onere di documentare al datore di lavoro, entro due giorni dalla data del rilascio del certificato, lo stato di malattia (Circ. 11/1991).

La certificazione prodotta da cittadini comunitari (di Paesi Esteri CEE) in lingua originale non produce per tali cittadini l'obbligo della traduzione in lingua italiana. L'onere grava in capo all'Istituto. I certificati saranno inviati per la traduzione ai competenti Uffici individuati presso ogni regione. msg 28978/2007

MALATTIA IN PAESI EXTRA CEE NON CONVENZIONATI

(Circ. 11/1991)
Il certificato eventualmente anche in copia deve essere inviato entro 2 giorni dal rilascio alla Sede Inps competente (Circ. 11/1991) e al datore di lavoro. La prestazione potrà essere erogata solo dopo l’acquisizione da parte dell’Inps della certificazione "originale", legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all’estero (Circ. 11/1991) . Per legalizzazione si intende l’attestazione che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali (circ. 136/2003, par.11)
Se la malattia è intervenuta durante un periodo di ferie, lo stato della malattia e quindi la relativa indennità decorrerà dalla data di comunicazione (effettuata anche a mezzo telefono, telegramma certificato ecc), da parte del lavoratore al datore di lavoro. (Circ. 109/1999, punto 2.1) 
  • Lavoratori Italiani dipendenti da aziende operanti all’estero in Paesi CEE o disciplinati da convenzioni bilaterali tenute agli adempimenti contributivi in Italia
Il lavoratore, dipendente da ditta italiana operante all’estero, che si ammala in paesi esteri disciplinati da regolamenti CEE o da convenzioni bilaterali, dovrà:
    • provvedere entro 2 giorni dal rilascio a trasmettere le attestazioni di malattia al datore di lavoro;
    • rivolgersi entro i termini prescritti dalla normativa internazionale all’ente assicuratore estero presentando il certificato medico di diagnosi e prognosi.
  • Lavoratori italiani dipendenti da aziende operanti all’estero in Paesi extra CEE NON convenzionati tenute agli adempimenti contributivi in Italia
(circ. 156/88, punto 2 – circ. 182/1990)
Il lavoratore, dipendente da ditta tenuta agli adempimenti contributivi in Italia operante all’estero, che si ammala in paesi esteri non disciplinati da regolamenti CEE o da convenzioni bilaterali dovrà:
  • inviare entro 5 giorni dal rilascio al datore di lavoro l’attestazione di malattia ed il certificato di diagnosi e prognosi alla locale rappresentanza diplomatica Consolare che curerà anche le eventuali visite mediche di controllo e il successivo inoltro degli atti in Italia all’Inps. Le prestazioni saranno calcolate sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto (anno 2005 circ. 59/2005 lett. A, punto 4 –  circ. 34/2005; anno 2006 circ. 51/2006 lett. A punto 4; anno 2007 circ. 45/2007 e circ. 77/2007 lett. A punto 4, anno 2008 circ. 48/2008 , anno 2009 circ. 36/2009).

INPS: Minimali contributi Anno 2013

Determinazione per l'anno 2013 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza
sociale.

Riforma Forense

Riforma forense 2013 sulla professione dell’avvocato al via dal 2 febbraio scorso. Ad annuncia le novità per gli avvocati è stato il Consiglio nazionale forense, con una circolare. Vediamo queste novità in sintesi.

Riforma forense, ecco la principali novità

Pubblicità informativa, libera pattuizione dei compensi, preventivo scritto su richiesta, obbligo di formazione continua, sono queste alcune delle principali novità della riforma forense 2013, prevista con la legge n. 247 del 2012.  Così dal 2 febbraio scorso sono in vigore:
- le STP, società tra professionisti e quindi anche tra avvocati, per cui  occorre però un decreto delegato, mentre per le associazioni multidisciplinari occorre un decreto del Ministero della giustizia;- obbligo di formazione continua,  secondo le attuali modalità in attesa che il CNF adotti il nuovo regolamento;
- obbligo di stipulare una polizza assicurativa, per chi ne è già in possesso, vige l’onere di informare il cliente degli estremi e darne comunicazione al proprio Consiglio dell’Ordine. Così l’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa. L’adempimento dell’obbligo scatterà dopo che il ministero della giustizia abbia approvato il regolamento e la stipula delle Convenzioni con le compagnie;
- libera pattuizione dei compensi, stabiliti tra professionista e cliente, non più sulla base di minimi e massimi tariffati;
- obbligo di fornire un preventivo,   in forma scritta su richiesta del cliente, al momento del conferimento dell’incarico;
- durata tirocinio non superiore ai 18 mesi, così il  praticantato passa da 24 mesi a 18 e viene retribuito. Inoltre, si potranno svolgere fino a due tirocini alle stesse condizioni di impegno. L’esame di Stato sarà più rigido e sparisce la possibilità di utilizzare nella redazione degli elaborati i testi commentati;
- pubblicità informativa, l’avvocato con qualsiasi mezzo, purchè si diano informazioni corrette e veritiere, può farsi pubblicità.

Crisi Argentina

Che la crisi in Argentina si stia aggravando lo dimostra l’ultima uscita del ministro degli Esteri, Hector Timerman, il quale in visita a Londra ha affermato che le isole Falklands torneranno sotto il controllo argentino nei prossimi venti anni. Il collega inglese William Hague parla di “bullismo” e assicura che esse rimarranno suolo di Sua Maestà per secoli.
Una disputa, quella tra Buenos Aires e Londra, che culminò nella guerra tra i due stati del 1982, con la signora Margaret Thatcher che allora portò a casa una vittoria preziosissima per la sua credibilità tra i sudditi britannici.

Argentina e Fondo Monetario Internazionale al muro contro muro

E sembra tornare ai toni nazionalistici del regime militare, che non a caso cadde all’indomani della rovinosa sconfitta bellica. La presidenta Cristina Férnandez de Kirchner è stretta tra le crescenti tensioni sociali e un progressivo isolamento al di fuori dei confini del Sud America. Una settimana fa, il Fondo Monetario Internazionale ha intimato al governo di Buenos Aires di pubblicare dati più affidabili su pil e inflazione, ritenuti poco credibili un pò da tutti gli istituti indipendenti. I primi a non credere che i prezzi siano saliti del 10,8% nel 2012 sono i sindacati, in protesta con governo, il quale nasconderebbe, stando alla media degli istituti privati nazionali e stranieri, un tasso d’inflazione tra il 25 e il 30% (Argentina nel caos, la Kirchner prova a imbrigliare l’inflazione).

Pil Argentina in picchiata: Buenos Aires rallenta anche nel Mercosur

Certa, invece, è la frenata dell’economia, con la crescita del pil passata dall’8,8% del 2011 al 2,5% del 2012. Le merci argentine perdono competitività anche nel Mercosur, con il paradosso che mentre l’area di libero scambio dell’America Latina allarga il numero dei suoi membri, l’interscambio interno crolla, a vantaggio delle economie dell’Alleanza del Pacifico, con il Panama cresciuto nel 2012 oltre il 10%, quando Brasile e Argentina arrancano.
Non giova agli investimenti stranieri, poi, la propaganda nazionalista della Kircher, perché al contrario l’Argentina avrebbe bisogno di capitali dall’estero per crescere. Invece, le polemiche continue sul default del 2001 e lo scontro scientificamente programmato della presidenta contro banche e istituzioni finanziarie internazionali hanno scatenato un pò il panico tra gli investitori, specie dopo l’esproprio senza indennizzo ai danni della spagnola Repsol.

Default Argentina atto secondo? 

Le restrizioni alle esportazioni, il ferreo controllo del cambio, la politica protezionistica, la battaglia contro il capitalismo made in USA ed Europa stanno portando il Paese sull’orlo del baratro, con il timore che presto si debba assistere a un secondo default, dopo quella di 12 anni fa.
L’inflazione galoppante ha scatenato le proteste dei lavoratori dipendenti, mettendo in pericolo il consenso interno granitico di cui ha ad oggi goduto la Kircher. Tanto che il governo vorrebbe introdurre una discutibilissima legge restrittiva sull’editoria, al fine di impedire ai gruppi contrari alla sua politica di avere più spazio del dovuto.
Siamo alla censura. l’Argentina della presidenta è sempre più simile al Venezuela di Hugo Chavez, non a caso sostenuto vigorosamente dalla prima. Rieletta solo un anno fa, la Kirchner vorrebbe mettere mano alla Costituzione, per assicurarsi un terzo mandato. Intanto, accese le luci sulle ombre della sua gestione dell’economia e delle finanze, il Paese sembra imbarcarsi in un nuovo disastro, quando avrebbe bisogno di imitare le pratiche migliori di attrazione dei capitali esteri, già in atto da anni in altri contesti del Sud America.

venerdì 8 febbraio 2013

Inps: Aspi per Colf e Badanti - n° 2

Nessuna "tassa" per il licenziamento di colf e badanti impiegate dalle famiglie. Ad assicurarlo è stato il ministero del Lavoro che, dopo aver consultato i suoi tecnici, ha chiarito che il comma 31 dell'articolo 2 della legge 92/2012 si applica "solo alle imprese e non alle famiglie".


Il chiarimento del Ministero potrà essere considerato attendibile considerando la gerarchia delle fonti del diritto?

martedì 5 febbraio 2013

USA vs S&P


NEW YORK - Potrebbe costare cara, almeno 5 miliardi di dollari, la causa che l'amministrazione Obama sta per presentare contro Standard&Poor's.Il colosso del rating è accusato di aver sopravvalutato alcuni titoli immobiliari, contribuendo in maniera determinante a scatenare la crisi dei mutui subprime nel 2008. 

La replica. «Il dipartimento di Giustizia e alcuni stati federali hanno intentato cause civili senza merito legale contro S&P, mettendo in discussione alcuni dei rating emessi sui CDO nel 2007 e i modelli RMBS sottostanti. Le accuse secondo cui abbiamo deliberatamente mantenuto elevati i rating mentre sapevamo che avrebbero dovuto essere più bassi, sono semplicemente false. Difenderemo vigorosamente S&P contro queste accuse arbitrarie». Così Standard & Poor's Rating Services, società controllata da The McGraw-Hill Companies, replica all'amministrazione Obama.

INPS: Social security on the Move


SSE-MOVE: Social Security on the Move
Promoting the coordination on the transferability of welfare benefits within a cluster of EU social security institutes

Aims
The SSE-MOVE project, co-financed by the European Commission, Directorate General for Employment, improving the knowledge on the transferability of welfare benefits for workers (and their relatives) exercising the right of free movement in five EU member states (Italy, Czech Republic, Hungary, Poland and Romania). Specifically, the action aims at:
  1. identifying the main obstacles to the implementation of the Regulations (CE) 883/2004 and 987/2009 which could actually hinder the free movement of workers (and their relatives) among partner countries;
  2. identifying the limitations to the free movement of workers (and their relatives) stemming from the diversity of national social security systems (i.e. incentives/disincentives to workers’ mobility due to different entitlement and generosity of benefits across countries);
  3. fostering a mutual learning process among project partners, culminating in the identification of best practices and the development of specific intervention strategies on the basis of identified needs and lessons learned;
  4. ultimately, promoting the coordination among the social security institutions involved in the action, aimed at the improvement and simplification of administrative procedures;
  5. raising general awareness, stimulating debate and promoting information on the portability of welfare benefits among workers (and their relatives) exercising the right of free movement across partner member states.
Expected results
As a result of the action, partners and other involved actors will increase their knowledge and awareness about the actual portability of welfare benefits across countries, and will identify the main obstacles which restrain the free movement of workers (and their relatives) due to the characteristics of national social security systems. Moreover, they will increase their capacity to promote intervention strategies aimed at removing these obstacles. This will be achieved through analysis activities, mutual learning and exchange of knowledge on the portability of welfare benefits across countries.
Activities
The action will entail three activity phases:
  1. Building the evidence basis, by identifying the main obstacles to the portability of welfare benefits for workers exercising the right of free movement across partner countries. This will be achieved mainly through research and desk analysis activities carried out in each partner’s country as well as a simulation exercise upon the identification of ten representative biographies (workers’ typologies) of mobile workers moving to Italy. Entitlement to welfare benefits for these representative individuals will be simulated and studied, in order to verify, comparatively, which differences emerge among different countries.
  2. Improving mutual learning, best-practice exchange and coordination among social security institutions. A key element of the proposed action is the promotion of mutual learning among partners, through the organization of four peer review meetings (in CZ, HU, PL and RO). These meetings are aimed at actively involving partners and – through them – other relevant stakeholders in a mutual learning process, aimed at understanding limitations to the portability of social security benefits, at identifying best practices and at formulating actions and policies aimed at removing these obstacles and fostering the free movement of workers.
  3. Raising general awareness, stimulating debate, promoting information on social security coordination. This phase foresees the set up of the project website as well as the organization of a final conference aiming at disseminating the results of the action to a wider audience of social security experts and stakeholders (including policy-makers, social partners, academicians, etc.). Moreover a handbook will be drafted and edited, which will gather the main outcomes of the different project phases. It will consist of a synthesis of the national reports, of the representative biographies identified and discussed during the project, and will illustrate EU-wide specific guidelines, based on the project evidence.

venerdì 1 febbraio 2013

Criterio di cassa allargato

Il principio di cassa allargata consente di includere nel reddito annuale anche le somme percepite entro il 12 Gennaio dell'anno successivo, ed è applicabile solo al reddito di lavoro dipendente e assimilato (art. 51 Tuir), compresi i redditi di co.co.co.

Per poter applicare il principio di cassa i pagamenti si intendono percepiti nel momento in cui le somme sono nella disponibilità del percettore.

Part-time ed orario inferiore ai minimi del CCNL

E' possibile stipulare un contratto di lavoro, a 10 ore settimanali (anche se il CCNL di riferimento indica un orario minimo diverso?)?

La risposta è positiva, in quanto l'assunzione con orario di lavoro a tempo parziale presuppone solamente l'accordo delle parti, le quali devono tra loro definire l'orario e la sua collocazione.

Messaggio Inps n° 5143 del 14/02/2005.
Link: http://www.inps.it/messaggi/Messaggio%20numero%205143%20del%2014-2-2005.htm

Imprese con meno di 15 dipendenti: il miglioramento dei risultati economici può giustificare il licenziamento

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n° 579 del 11/01/2013, è entrata nel merito della sussistenza del GMO (giustificato motivo oggettivo) di licenziamento nelle imprese con meno di 15 dipendenti, sancendo che, in tale ambito la volontà dell'imprenditore di migliorare i risultati economici dell'azienda mediante una riorganizzazione dell'organico è motivazione legittima per un licenziamento.

Nel caso in specie, facendo leva sul principio costituzionale della libertà economica, la Suprema Corte ha stabilito il diritto dell'azienda di porre in atto cambiamenti organizzativi tali da poter migliorare la redditività dell'impresa, anche nel caso questi cambiamenti comportino la riduzione del personale dipendente e la sua sostituzione con un socio-lavoratore.
I giudici non possono contestare le scelte dell'imprenditore, ma limitarsi a verificare l'oggettiva sussistenza dei motivi adottati dal datore di lavoro.