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venerdì 29 aprile 2016

Circolare 770/2016: Richiesta documenti.

Oggetto: richiesta dati per la compilazione del modello 770/2016

                La presente per ricordare che la normativa vigente fissa al 31/07/2016 il termine ultimo per la presentazione dei modelli 770/2016 Semplificato e Ordinario.

                Chiediamo cortesemente di comunicarci (barrare una delle due ipotesi):
o   La ditta ________________________________________ è tenuta alla presentazione del solo 770/2016 Semplificato;
o   La ditta ________________________________________ è tenuta alla presentazione del 770/2016 Semplificato + Ordinario.

o   Se il nostro Studio dovrà presentare anche la comunicazione relativa ai redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi vari;
o   Codice fiscale del soggetto o della società che effettuerà la comunicazione relativa ai redditi da lavoro autonomo nel caso non dovesse essere effettuata dal nostro Studio.
C.F. _______________________________.

                Chiediamo inoltre l’invio della seguente documentazione:

1)      Per i lavoratori dipendenti e assimilati:
-          Copia dei modelli F24 pagati (quietanza) relativi alle ritenute su retribuzioni, compensi, TFR, versati dal 16/02/2015 al 16/02/2016;
-          Dati anagrafici aggiornati relativi al coniuge ed ai familiari a carico dei lavoratori dipendenti;

2)      Per i lavoratori autonomi (nel caso dovessimo compilare anche la parte relativa al reddito di lavoro autonomo):
-          Copia delle certificazioni uniche rilasciate ai lavoratori autonomi;
-          Tutti i modelli F24 pagati nel 2015, compresi eventuali ravvedimenti operosi.

                Chiediamo cortesemente di far pervenire allo Studio la documentazione precedentemente elencata entro il giorno 31/05/2016. In caso contrario provvederemo ad inviare esclusivamente il 770/2016 relativo ai lavoratori dipendenti e assimilati ritenendoci sollevati dall’incarico dell’invio della parte relativa ai lavoratori autonomi.


                Cordiali saluti.

martedì 19 aprile 2016

Min.Lavoro: dimissioni online – le faq aggiornate all’11 aprile

https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/FAQ/Pagine/Dimissioni.aspx

1. Quali categorie di lavoratori non dovranno utilizzare la procedura per presentare le proprie dimissioni o risoluzione consensuale?
Il Decreto Legislativo n.151/2015 esclude i lavoratori domestici, le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale. Sono poi esclusi i genitori lavoratori nelle ipotesi indicate nell’articolo 55, comma 4 del Decreto Legislativo n.151/2001 che prevedono la convalida presso gli Uffici territoriali competenti. La circolare n.12/2016 specifica inoltre che non dovrà essere utilizzata la procedura nei casi di recesso durante il periodo di prova e per i rapporti di lavoro marittimo.
2. La procedura dovrà essere utilizzata solo dai lavoratori del settore privato?
Sì, come indicato al punto 1.2 della circolare n.12/2016, la procedura non si applica ai rapporti di lavoro del pubblico impiego.
3. Anche le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare la procedura?
Sì, anche in questo caso, dovrà essere compilato il modello telematico per presentare le proprie dimissioni o effettuare la risoluzione consensuale.
4. La procedura dovrà essere utilizzata dai collaboratori coordinati e continuativi nei casi di recesso anticipato?
No, la procedura si applica ai rapporti di lavoro subordinato, così come indicato al punto 1.1 della circolare n.12/2016.
5. L’interruzione anticipata del tirocinio prevede l’applicazione della procedura per le dimissioni volontarie?
No, perché il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro subordinato.
6. Dovranno utilizzare la procedura anche i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata?
Sì.
7. Nell’ipotesi di dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo 2016 ma la cui cessazione avvenga successivamente, per effetto della decorrenza del preavviso, è necessario utilizzare la procedura?
No. Il DM 15 dicembre 2015 disciplina le modalità di comunicazione delle dimissioni al momento in cui si manifesta la volontà e non già la data di decorrenza. Pertanto se le dimissioni sono state presentate prima del 12 marzo 2016 trova applicazione la normativa di cui alla legge n. 92/2012.
8. Devo presentare le dimissioni o la risoluzione consensuale, come accedo alla procedura telematica in qualità di cittadino?
È necessario essere in possesso del PIN INPS dispositivo.
9. A chi devo rivolgermi per ottenere il PIN INPS dispositivo?
Il PIN dispositivo è rilasciato dall’INPS  e potrà essere richiesto online sul sitowww.inps.it o recandosi presso una delle sedi territoriali dell’Istituto.
10. Non conosco l’indirizzo PEC del datore di lavoro, cosa devo inserire?
È possibile inserire come recapito email anche una casella di posta non certificata.
11. È necessario possedere il PIN INPS dispositivo e la firma digitale anche se si presentano le dimissioni – o la risoluzione consensuale - attraverso un soggetto abilitato?
No.
12. Posso rivolgermi solo ad un soggetto abilitato presente nel mio luogo di residenza?
No, l’assistenza di un soggetto abilitato potrà essere richiesta sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa.
13. Il modello è disponibile anche in altre lingue?
Sì, è disponibile anche una versione del modello telematico in lingua tedesca, secondo quanto previsto dallo Statuto della Provincia Autonoma di Bolzano.
14. Sono un soggetto abilitato come devo accedere alla procedura?
Sarà necessario registrarsi su Cliclavoro con il profilo di “Operatore” per ottenere le credenziali di accesso.
15. Sono un consulente del lavoro, posso essere abilitato?
No, l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 non prevede che il singolo professionista possa ritenersi abilitato alla trasmissione dei modelli di dimissione o risoluzione consensuale del rapporto. Sono abilitate le Commissioni di certificazione istituite presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro ai sensi dell’articolo 76, comma 1 lett c-ter) del D.lgs. 276/2003.
16. I lavoratori con contratto a tempo determinato che intendano dimettersi dovranno usare la nuova procedura?
Sì, come indicato al punto 1.1 della circolare n. 12/2016 le dimissioni da rapporto di lavoro a tempo determinato rientrano nel campo di applicazione della nuova procedura.
17. La procedura influisce sul periodo di preavviso da parte del lavoratore?
No. Come indicato nella circolare n.12/2016, la procedura online non incide sull’obbligo di preavviso in capo al lavoratore e non modifica la disciplina del rapporto e della sua risoluzione. Pertanto restano ferme le disposizioni di legge o contrattuali in materia di preavviso.
18. Qual è la data di decorrenza da indicare nella compilazione del modello telematico? 
La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.
19. Per gli esodi volontari effettuati a seguito di accordo sindacale aziendale e realizzati anche attraverso il Fondo di Solidarietà di categoria, la nuova procedura deve essere applicata?
La nuova procedura non trova applicazione se le risoluzioni consensuali sono state raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale (cd. Sedi “protette”), secondo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 26 del Decreto Legislativo n.151/2016.
20. Il modulo telematico ha la funzione di convalidare delle dimissioni già presentate con altra forma o quella di comunicare la volontà di dimettersi?
Il modello telematico non ha la funzione di convalidare dimissioni rese in altra forma bensì introduce la “forma tipica” delle stesse che per essere efficaci devono essere presentate secondo le modalità introdotte dall’articolo 26 del Decreto Legislativo n.151/2016.
21. Nel caso in cui, dopo l’invio della comunicazione, il lavoratore si ammali durante il periodo di preavviso e il datore di lavoro deve rinviare la chiusura del rapporto di lavoro, come si può comunicare la nuova data se sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni e variare la data di cessazione?
In questo caso il lavoratore non deve revocare le dimissioni già comunicate perché la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà. Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. L’eventuale discordanza tra la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella indicata dal datore di lavoro è del resto comprovata dallo stato di malattia del primo.
22. Nell’ipotesi in cui il lavoratore e il datore di lavoro si accordino per modificare il periodo di preavviso, spostando quindi la data di decorrenza indicata nel modello telematico, come si può comunicare la nuova data se sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni e variare la data di cessazione?
Come indicato nella circolare n.12/2016, la procedura online non incide sulle disposizioni relative al preavviso lasciando quindi alle parti la libertà di raggiungere degli accordi modificativi che spostino la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse telematicamente.
23. Se la data di decorrenza è stata inserita dal lavoratore calcolando erroneamente il preavviso e sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni, come può essere comunicata la data di cessazione esatta?
La procedura telematica introdotta dall’articolo26 del D.lgs.151/20015 e dal DM del 15 dicembre 2015 interviene sulle modalità di manifestazione della volontà, la quale non viene inficiata da un eventuale errore di calcolo o di imputazione. In questa ipotesi, la Comunicazione obbligatoria di cessazione, da effettuare secondo le vigenti disposizioni normative, fornisce l’informazione esatta sull’effettiva estinzione del rapporto di lavoro.
24. Le aziende come possono visualizzare le comunicazioni relative alle dimissioni volontarie o alle risoluzioni consensuali dei propri dipendenti?
Accedendo alla propria Area riservata del portale Cliclavoro, le aziende possono ricercare le comunicazioni nella sezione “Dimissioni volontarie”.
25. I soggetti abilitati sono responsabili dell’accertamento dell’identità del lavoratore che richiede la trasmissione del modello telematico?
Sì, come specificato nell’allegato B del DM 15 dicembre 2015. I soggetti abilitati dovranno quindi adottare tutte le misure idonee all’accertamento dell’identità del lavoratore che si reca presso le loro sedi per accedere alla procedura telematica.
26. Le Commissioni di certificazione costituite presso le DTL in che modo possono assistere il lavoratore nella trasmissione del modello telematico?
Come chiarito nella Nota direttoriale del 24 marzo 2016, la procedura può essere esercitata direttamente dal Direttore della DTL, in qualità di Presidente della Commissione, anche per il tramite del personale appositamente incaricato.

27.Le dimissioni possono essere presentate anche rivolgendosi alle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. Tale disposizione, a sua volta, rinvia tra gli altri all'articolo 411 C.P.C. che individua, testualmente, la "sede sindacale". Cosa si intende esattamente per “sede sindacale”? 

Tale espressione indica, di prassi, l'ipotesi in cui il lavoratore pone in essere determinati atti con l'assistenza di un sindacalista di sua fiducia. È quindi sufficiente che la formalizzazione delle dimissioni o della risoluzione consensuale avvenga alla presenza di un sindacalista, in quanto la stessa costituisce garanzia circa la spontaneità e la consapevolezza dell’atto.
28. In caso d’invio di dimissioni telematiche errate perché non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 26 del D.lgs.151/2015, quelle telematiche vanno revocate?
No, in questo caso non è necessaria la revoca.
29. Se la data di decorrenza delle dimissioni coincide con il sabato o un giorno festivo, quale giorno andrà inserito?
La nuova modalità telematica di trasmissione delle dimissioni non ha innovato la disciplina giuridica che regola il rapporto di lavoro, ma solo la modalità di tale trasmissione. Se il contratto collettivo o individuale applicato non dispone nulla in proposito, il conteggio dei giorni comprende giorni consecutivi e quindi il primo giorno non lavorato può coincidere con un giorno festivo.
30. I lavoratori assunti presso una società privata a totale partecipazione pubblica dovranno effettuare la procedura?
Sì, in quanto la procedura deve essere effettuata con riferimento ai rapporti di lavoro privati, come ha specificato la circolare n.12/2016, a prescindere dalla natura del datore di lavoro.
31. Per i rapporti di lavoro domestico in somministrazione si applica la nuova procedura? 
Il rapporto di lavoro in questa ipotesi intercorre tra l’agenzia di somministrazione ed il lavoratore. La procedura telematica deve essere quindi seguita dal lavoratore in somministrazione, in quanto tale rapporto non rientra tra le fattispecie escluse, di cui all’art. 26, comma 7, D.lgs. 151/2015 e riprese dalla circolare n. 12 del 4 marzo 2016.
32. La comunicazione obbligatoria di cessazione è valida anche se il lavoratore non ha proceduto con l’invio del modello telematico relativo alle proprie dimissioni o alla risoluzione consensuale?
La comunicazione obbligatoria di cessazione è inefficace se non è stata preceduta da una comunicazione del lavoratore resa con le modalità telematiche di cui al DM 15 dicembre 2015.


33. Se il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e, nonostante i solleciti, non compila la prevista procedura online, il datore di lavoro come si deve comportare?
Le dimissioni vanno rassegnate esclusivamente con il modello introdotto dal DM 15 dicembre 2015. Diversamente il datore di lavoro dovrà rescindere il rapporto di lavoro.
34. Sono tenuti ad adottare la procedura on line anche il direttore generale e l’amministratore delegato di un’azienda con la quale sussiste un rapporto di lavoro subordinato?
Sì.
35. Quali conseguenze ha il rapporto di lavoro nel caso in cui un lavoratore, oppure il sistema in automatico, compili in modo errato l’indirizzo email del datore di lavoro?
Il datore di lavoro ha a disposizione sulla sua pagina personale tutte le comunicazioni di competenza. A partire dal 1° aprile 2016 è stato attivato uno specifico servizio che notifica al lavoratore il mancato recapito, invitandolo a modificare l’indirizzo email errato (o sconosciuto).
36. Se le parti si accordano di revocare le dimissioni dopo i 7 giorni dalla trasmissione del modello telematico, quale procedura deve essere adottata?
La data di effettiva decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro è quella che risulta dalla comunicazione obbligatoria. In assenza di tale comunicazione, il rapporto di lavoro risulta ancora in essere. Tali informazioni sono messe a disposizione delle direzioni territoriali del lavoro che riceveranno notifica delle comunicazioni di dimissioni/risoluzione consensuale non seguite da comunicazione obbligatoria
37. Le dimissioni per giusta causa devono essere comunicate telematicamente?
Sì, nella compilazione è possibile inserire “Dimissioni per giusta causa” come Tipologia di comunicazione.
38. Se le dimissioni per giusta causa sono state comunicate con modalità telematiche quando non era possibile indicare la specifica tipologia, sono comunque efficaci?
Sì, il modello telematico evidenzia solo la genuinità delle dimissioni. La "giusta causa” sarà comprovata dagli uffici competenti secondo le modalità vigenti.


Aggiornamento all'11 aprile 2016

Camera di Commercio di Reggio Emilia, incentivi alle imprese


Nell’ambito delle iniziative promozionali volte a supportare le imprese e sostenere lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di Commercio di Reggio Emilia intende promuovere e facilitare la partecipazione delle imprese della provincia di Reggio Emilia ai programmi atti a supportare i processi di ricerca e innovazione e la competitività a valere sui programmi a gestione diretta della Commissione Europea e sul Programma Operativo Regionale (POR-FESR) della Regione Emilia-Romagna 2014-2020.
Il bando mira in particolare a stimolare processi innovativi e a favorire l’allargamento dell’orizzonte dei percorsi di evoluzione delle piccole e medie imprese locali in una dimensione internazionale che ne massimizzi le potenzialità di crescita e successo future.
La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari a € 50.000,00.
Le spese ammissibili devono essere state sostenute dall’azienda dal 1° febbraio 2016 per attività di progettazione, redazione e presentazione delle proposte progettuali.
Il contributo riconoscibile è pari al 40% dell’importo complessivo delle spese ammesse (al netto di IVA) e fino al valore massimo di 10.000 Euro. La percentuale di contribuzione è elevata al 50% nel caso in cui l’impresa richiedente risponda ai criteri di impresa femminile e/ o giovanile, fermo restando il valore massimo del contributo erogabile.
L’agevolazione è erogata nell’ambito del regime de minimis.
La scadenza della domanda di partecipazione è il 30 novembre 2016.
Consulta il bando sul sito
  
Consulta la pagina Incentivi di Cliclavoro per scoprire altre opportunità per la tua azienda!

Giovani e agricoltura: i nuovi incentivi



Sostenere le attività agricole realizzate dai giovani e favorire il ricambio generazionale: questi gli obiettivi delle nuove agevolazioni previste dalMinistero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF). 

Il Decreto Interministeriale del 18 gennaio 2016, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 febbraio, individua i requisiti e le disposizioni per accedere a finanziamenti agevolati destinati a microimprese e piccole e medie imprese (MPMI), gestite da giovani che presentino dei progetti di sviluppo o consolidamento riguardanti i settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. 

Le imprese che richiedono il finanziamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile
  • Essere amministrate e condotte da un giovane tra i 18 ed i 40 anninon compiuti alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto comprovata dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola. Nel caso di società sarà considerata la composizione numerica e la distribuzione delle quote societarie nell’accertamento di questi requisiti soggettivi.
  • Avere la sede operativa nel territorio nazionale.
Potranno essere finanziati dei progetti di sviluppo, realizzate da imprese in possesso dei suddetti requisiti e attive da almeno due anni, che perseguano almeno uno di questi obiettivi:
  • Migliorare il rendimento e la sostenibilità globale dell'azienda agricola
  • Ottimizzare l'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali
  • Realizzare e potenziare le infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura.

Mentre le imprese coinvolte nei processi di ricambio generazionale devono essere costituite da non più di sei mesi e già subentrate nella conduzione dell'azienda agricola da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, oppure, subentrare successivamente all’ammissione all’agevolazione entro 3 mesi dal provvedimento di delibera. L'impresa cedente deve essere iscritta alla Camera di commercio, avere la partita IVA e avere il legittimo possesso dell'azienda da almeno due anni.
  
L’agevolazione consiste concretamente nella concessione di mutui agevolati a tasso zero, per un periodo compreso tra i cinque e i dieci anni a copertura parziale delle spese ammissibili, per investimenti non superiori a 1.500.000 €. In particolare, per le iniziative attuate nel settore della produzione agricola primaria il finanziamento potrà durare fino ad un massimo di quindici anni. 

L’ISMEA si occuperà del riconoscimento dell’agevolazione, secondo le istruzione operative pubblicate sul proprio sito. Lo sportello telematico sarà aperto fino alle ore 12.00 del 10 giugno 2016.

lunedì 4 aprile 2016

Lavori usuranti: LAV_US (scadenza 30/04/2016)


Lavori usuranti

AVVISO

Si comunica che con riferimento alle attività lavorative svolte nell’anno 2015, il datore di lavoro potrà compilare il modello LAV_US fino al 30 aprile 2016, come indicato nella Nota direttoriale del 31 marzo 2016.


Il D.Lgs. n. 67/2011 ha previsto, per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento.
Le lavorazioni oggetto di questo beneficio sono i lavori usuranti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 maggio 1999. 
I lavoratori coinvolti da questo tipo di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti possono accedere al pensionamento anticipato con le modalità indicate nel Decreto Ministeriale del 20 settembre 2011

Con riguardo a questi lavori il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio ed ai competenti istituti previdenziali. 

Per avviare la comunicazione, i datori dovranno compilare il modello LAV_US, disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro, che il sistema metterà poi a disposizione degli enti sopra citati (indicazioni operative: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 Novembre 2011).
Le comunicazioni attraverso il modello LAV_US sono di diverso tipo:
  • Inizio lavoro a catena
  • Lavoro usurante D.M. 1999
  • Lavoro usurante notturno
  • Lavoro usurante a catena
  • Lavoro usurante autisti
Per effettuare le comunicazioni bisogna:
 - accreditarsi al sistema  se non si è ancora registrati

N.B.: Il modello, nella sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività”, chiede di inserire il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività in questione. In questo conteggio è necessario includere anche eventuali lavoratori in somministrazione (sono infatti le imprese utilizzatrici ad essere pienamente a conoscenza delle attività svolte dai lavoratori).
In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, etc. come indicato dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 all’art. 1 comma 1 lettera c), è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 a 1.500 euro.

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro. Per adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti. 
Ai fini del monitoraggio, per tutte le lavorazioni usuranti è necessaria unacomunicazione annuale che i datori di lavoro devono effettuare entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente, come specificato nella Nota direttoriale del 28 novembre 2011. Per le attività lavorative dell'anno 2015 il termine ultimo per l'invio della comunicazione è prororgato al 30 aprile 2016.
Per consultare la Guida alla compilazione LAV_US di monitoraggio e la Guida alla compilazione LAV_US di inizio lavoro a catena vai all’area Download.

venerdì 1 aprile 2016