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venerdì 26 novembre 2021

Sospensione attività INL (sanzioni)

SOSPENSIONE ATTIVITA’ (DL 146/2021) – Circolare 3/2021 INL L’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha sostituito l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, apportando all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale una serie di sostanziali modifiche. A differenza della previgente formulazione, in cui si evidenziava la “possibilità” di adottare il provvedimento da parte degli “organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”, è ora evidenziata l’assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione. Condizioni per l’adozione del provvedimento: Lavoro irregolare: Una prima condizione per l’adozione del provvedimento si realizza quando l’Ispettorato “riscontra che almeno il 10% (in precedenza 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” Violazioni in materia di salute e sicurezza: Il provvedimento di sospensione deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’Allegato I al decreto-legge e di seguito riportate: div class="separator" style="clear: both;">
Comunicazione alle autorità Per tutto il periodo di sospensione, il comma 2 dell’art. 14 prescrive il divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine, come per il passato, il provvedimento di sospensione dovrà essere tempestivamente comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione da parte del predetto Ministero del provvedimento interdittivo. Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione Unicamente avverso il provvedimento di sospensione per l’impiego di lavoratori irregolari è possibile proporre ricorso amministrativo dinanzi all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione. Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla notifica al datore di lavoro. L’Ispettorato interregionale è tenuto a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e lo stesso si intende accolto qualora tale termine decorra inutilmente. In caso di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza, la cui cognizione, in caso di inottemperanza alla prescrizione, è rimessa alla cognizione del giudice penale, il nuovo comma 16 prevede che il decreto di archiviazione emesso a conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 per l’estinzione delle contravvenzioni accertate e poste a fondamento del provvedimento di sospensione, determina la decadenza del provvedimento stesso. Resta tuttavia fermo il provvedimento di sospensione qualora sia stato adottato anche in ragione della riscontrata presenza di lavoratori irregolari, ove la condizione di cui alla lett. a) del comma 9 non sia stata soddisfatta. Inottemperanza al provvedimento di sospensione Ai sensi del nuovo comma 15 dell’art. 14 il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

lunedì 22 novembre 2021

Legge 165/2021 (conversione DL Decreto Green Pass)

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 19 novembre 2021 n. 165 di conversione del cd. Decreto #GreenPass. La Legge ha introdotto alcune disposizioni volte a semplificare le verifiche della certificazione verde in ambito lavorativo. In particolare : 👉I lavoratori potranno consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde, venendo così esonerati dai controlli per tutta la durata del green pass. 👉 Per i lavoratori in somministrazione la verifica del possesso della certificazione verde in corso di validità spetta all’utilizzatore. Sul somministratore ricade anche l’obbligo di informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia; 👉 La scadenza della validità della certificazione verde durante la giornata lavorativa non dà luogo a sanzioni . E’ consentita, inoltre, la permanenza nel luogo di lavoro per il tempo strettamente necessario al compimento della propria prestazione. 👉Per quanto concerne i contratti di sostituzione dei lavoratori privi di green pass, possono essere rinnovati più volte entro il 31 dicembre 2021. A poterne fare ricorso sono le aziende con meno di 15 dipendenti , dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata a causa della mancata esibizione del Green pass del proprio dipendente. Il contratto può essere stipulato per una durata massima di 10 giorni lavorativi, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Assegno unico da Gennaio 2022

Con Comunicato stampa del 18 novembre 2021, il Cdm ha reso nota l’approvazione del decreto legislativo per l’assegno unico e universale. Il beneficio economico mensile spetterà ai nuclei familiari, in base all’ISEE, per ogni figlio minorenne a carico, a partire dal 7° mese di gravidanza, o per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 21° anno di età, in presenza di determinate condizioni. Sono previste maggiorazioni per i figli con disabilità, per le madri di età inferiore ai 21 anni e per i nuclei familiari con 4 o più figli. La domanda va presentata telematicamente all’INPS ovvero presso gli Istituti di patronato, dal 1° gennaio 2022

lunedì 8 novembre 2021

Durc Congruità

Fonte normativa - Decreto semplificazioni (GU 16/07/2020 – Governo Conte) - DM 143 25/006/2021 A partire dal 1° novembre 2021, tutti i cantieri pubblici e privati di valore pari/superiore a 70 mila euro, per essere in regola dovranno presentare una nuova certificazione: il DURC di congruità. Il DURC di congruità servirà, in poche parole, ad attestare che la quantità di operai assunti per la realizzazione degli interventi edili, non sia superiore o inferiore a quella che realmente servirebbe per eseguirli effettivamente. Il nuovo DURC di congruità sarà obbligatorio per tutti gli interventi inerenti il settore edile, sia quelli direttamente connessi sia quelli affini. Non sono interessati invece dalle nuove modifiche i lavori riguardanti il progetto post sisma 2016, in quanto per tali interventi sono già state previste specifiche disposizioni simili a questa dall’apposita Commissione straordinaria del Governo. In sostanza, il nuovo sistema di verifica della congruità, prevede degli indici minimi di congruità da rispettare, che sono quelli riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo citato sopra. Le percentuali di incidenza minima calcolate in base al valore dell’opera sono le seguenti: 1. OG1 – Nuova edilizia civile, compresi Impianti e forniture = 14,28%; 2. OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti = 5,36%; 3. Ristrutturazione di edifici civili = 22%; 4. Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti = 6,69%; 5. OG2 – Restauro e manutenzione di beni tutelati = 30%; 6. OG3 – Opere stradali, ponti, ecc. = 13,77%; 7. OG4 – Opere d’arte nel sottosuolo = 10,82%; 8. OG5 – Dighe = 16,07%; 9. OG6 – Acquedotti e fognature = 14,63%; 10. OG6 – Gasdotti = 13,66%; 11. OG6 – Oleodotti = 13,66%; 12. OG6 – Opere di irrigazione ed evacuazione = 12,48%; 13. OG7 – Opere marittime = 12,16%; 14. OG8 – Opere fluviali = 13,31%; 15. OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica = 14,23%; 16. OG10 – Impianti per la trasformazione e distribuzione = 5,36%; 17. OG12 – OG13 – Bonifica e protezione ambientale = 16,47% Richiesta. Per poter richiedere il DURC di congruità, sarà necessario presentare la domanda presso la Cassa Edile del proprio territorio. A fare la richiesta potrà essere l’impresa che ha preso in carico l’esecuzione delle opere, un soggetto delegato dalla stessa impresa, oppure anche lo stesso committente che ha affidato i lavori. In particolare: • Per le opere pubbliche, la richiesta dovrà essere presentata per mano del committente o dell’impresa affidataria nel momento in cui viene depositato l’ultimo SAL (Stato Avanzamento Lavori); • Per le opere private (da 70 mila euro in su), l’impresa affidataria presenterà la richiesta prima dell’erogazione del saldo finale dovuto da parte del committente. L’impresa a quel punto presenterà un’attestazione di congruità che si riferisce all’intera opera eseguita. Se dalle verifiche risultasse che tutti i valori sono stati rispettati, il DURC di congruità sarà rilasciato in un tempo massimo di 10 giorni. Durc conguità irregolare. Nel caso in cui invece si riscontrassero delle incongruità nei dati, la Cassa Edile competente avvierà un meccanismo di regolarizzazione. Il richiedente avrà un tempo di 15 giorni dall’avviso di Edilcassa per versare l’importo dovuto in base alla differenza di costo del lavoro necessaria per rispettare la percentuale di riferimento degli indici minimi di congruità. Diversamente l’impresa verrà iscritta al registro della BNI (Banca Nazionale delle imprese Irregolari).