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martedì 28 luglio 2020

Covid19: Converzione decreto rilancio - proroga OBBLIGATORIA contratti a termine ed apprendistato

Legge 77/2020 (conversione DL 34/2020 "Rilancio")


All'articolo 93 comma 1bis: 
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID19». 

Entrata in vigore --> 19/07/2020


La conversione in legge del decreto Rilancio ha visto l'introduzione di una nuova  norma in tema di lavoro a tempo determinato e di apprendistato  di 1 e terzo livello (cioè per la qualifica e per l'alta formazione e ricerca (è escluso  quello professionalizzante, che interessa il 98% degli apprendisti).  
All'art 93 comma 1 bis   della legge 77 2020 si prevede infatti che il  termine di tali contratti, anche quelli stipulati attraverso le agenzie di somministrazione, sia prorogato per un periodo pari a quello di sospensione dell’attività lavorativa derivata dall’emergenza da Covid-19.
Quindi la data di scadenza dei contratti a termine  e dei periodi formativi di apprendistato, viene spostata in avanti per il tempo corrispondente alla durata di  eventuali periodi di cassa integrazione che abbiano interessato i lavoratori a causa dell'emergenza Coronavirus . La norma non cita il consueto decreto attuativo da emanarsi in materia e questo rende ancora piu perplessi gli operatori,  dato che nella legge mancano importanti chiarimenti su importanti aspetti:
  • quale è l'applicazione in caso siano intervenuti periodi di  cassa integrazione parziale , a giorni alterni  o  con riduzioni dell'orario giornaliero?
  • come gestire il contratto commerciale tra impresa utilizzatrice e agenzia di somministrazione   che è alla base del contratto di lavoro tra lavoratore e impresa utilizzatrice?
  • sono compresi solo i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge 77/2020, 18 luglio 2020, o anche quelli già cessati?

venerdì 24 luglio 2020

DURC: durante emergenza Covid (al 24/07/2020)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20A02357/sg

Art. 103 comma 2
 Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15
del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il  31  gennaio  2020  e  il  31
luglio 2020, conservano  la  loro  validita'  per  i  novanta  giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si  applica  anche  alle
segnalazioni  certificate  di  inizio  attivita',  alle  segnalazioni
certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche
e alle autorizzazioni ambientali  comunque  denominate.  Il  medesimo
termine si applica anche al ritiro  dei  titoli  abilitativi  edilizi
comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di  cessazione
dello stato di emergenza. 

mercoledì 22 luglio 2020

INPS: COVID-19 – Congedo Covid esteso al 31 agosto e fruibile ad ore


L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2902 del 21 luglio 2020, con il quale informa che, a seguito dell’emanazione della legge 17 luglio 2020, n. 77 – di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), è stato esteso il periodo di fruizione del congedo COVID-19, di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, individuando un arco temporale che decorre dal 5 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020, sempre per un massimo di 30 giorni.
Inoltre, è stata introdotta la possibilità di fruire di tale congedo anche in modalità oraria a far tempo dal 19 luglio 2020.
L’INPS, ad oggi, ha aggiornato il periodo di fruizione fino alla data del 31 agosto 2020, ma non ha ancora implementato la modalità oraria.

Fonte: INPS