L’art. 23 del d.lgs. n. 151/2015 e il successivo art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 185/2016 hanno
modificato l’art. 4 della legge n. 300/1970 adeguando l’impianto normativo e le procedure preesistenti alle
innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. Lo scopo della norma, dunque, rimane quello di
contemperare, da un lato, l’esigenza afferente all’organizzazione del lavoro e della produzione propria del
datore di lavoro e, dall’altro, tutelare la dignità e la riservatezza dei lavoratori.
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giovedì 22 febbraio 2018
INL: Circolare 5/2018 - Videosorveglianza
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolari/INL-Circolare-n-5-del-19-febbraio-2018-Videosorveglianza-signed.pdf
martedì 20 febbraio 2018
venerdì 16 febbraio 2018
Licenziamento e periodo di comporto
Sentenza Cassazione 1634/2018.
Ai fini della verifica delle giornate di malattia finalizzata al calcolo relativo al superamento del periodo di comporto occorre, in giudizio, produrre documenti idonei come le certificazioni mediche. Non è possibile utilizzare come prova le buste paga consegnate al dipendente.
Ai fini della verifica delle giornate di malattia finalizzata al calcolo relativo al superamento del periodo di comporto occorre, in giudizio, produrre documenti idonei come le certificazioni mediche. Non è possibile utilizzare come prova le buste paga consegnate al dipendente.
Interpello 1/2018: Pubblici esercizi - Artigiani
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/interpello%201_2018.pdf
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha formulato istanza di interpello
per avere chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina del lavoro intermittente di
cui agli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni.
In particolare, l’Ente chiede di conoscere se le attività di ristorazione senza somministrazione
non operanti nel settore dei pubblici esercizi, bensì in quello delle imprese alimentari artigiane, quali
pizzerie al taglio, rosticcerie, etc., possano rientrare tra le attività indicate al punto n. 5 della tabella
allegata al Regio Decreto n. 2657/1923
martedì 13 febbraio 2018
Congedo obbligatorio 2018: 4 giorni per i papà
Dal 2018 il congedo obbligatorio retribuito per i padri passa da due a 4 giorni. La misura era stata istituita dalla legge Fornero per un solo giorno e poi portata a due giorni dalla legge di stabilità 2015 per il 2016 e 2017.
La stessa legge aveva anche istituito il congedo facoltativo di due giorni poi ridotti a uno e sospeso del tutto l'anno scorso.
Nel 2018 è ripristinata la possibilità di utilizzare un giorno come congedo facoltativo, al posto di un giorno del congedo materno, su libera scelta dei genitori.
Si ricorda che i giorni di astensione obbligatoria dal lavoro per i padri godono della retribuzione piena, erogata dall'INPS, e potranno anche essere effettuati in concomitanza con l’assenza della madre e quindi si aggiungono al congedo di maternità.
I giorni di congedo paterno possono essere utilizzati anche in forma non continuativa.
Per utilizzarlo è sufficiente fare richiesta scritta all’azienda con almeno 15 giorni di anticipo sulla data presunta del parto. Le misure di congedo sia obbligatorio che facoltativo possono essere utilizzate per le nascite o adozioni che si verificano nel 2018. Il beneficio va utilizzato entro i cinque mesi successivi alla nascita o alla adozione o affidamento del bambino. I giorni possono essere utilizzati anche in forma non continuativa.
Per il congedo facoltativo di un giorno va anche allegata una dichiarazione della madre in cui rinuncia ad un giorno del suo congedo di maternità e la comunicazione va trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
In caso di mancato utilizzo non ci sono sanzioni né per il padre né per il datore di lavoro.
Riassumento:
CONGEDO PATERNO RETRIBUITO
|
figli nati o adottati nel 2017
|
figli nati o adottati nel 2018
|
congedo obbligatorio
(in aggiunta a quello materno)
|
2 giorni
|
4 giorni
|
congedo facoltativo
(in sostituzione di quello materno)
|
nessuno
|
1 giorno
|
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