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martedì 31 marzo 2020

Coronavirus: Convenzione parti socali/ABI per pagamento anticipato ammortizzatori

https://www.abi.it/Documents/convenzione%20anticipo%20integrazione%20salariali%20-%20corretta%20Min%20Lav%20definitva-2.pdf

https://www.abi.it/Pagine/news/CoronavirusComunicatiABI.aspx

CONVENZIONE IN TEMA DI ANTICIPAZIONE SOCIALE IN FAVORE DEI LAVORATORI DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO DI CUI AGLI ARTT. DA 19 A 22 DEL DL N. 18/2020.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE La presente Convenzione ha per oggetto la definizione di una procedura per l’anticipazione - da parte delle Banche che applicano la Convenzione - dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid19, a favore dei/lle lavoratori/trici di cui al punto 4 che segue, senza che ovviamente ne possano scaturire penalizzazioni nei rapporti creditizi per i datori di lavoro che sospendono l’attività.

MODALITÀ OPERATIVE Al fine di fruire dell’anticipazione oggetto della presente Convenzione, i/le lavoratori/trici di cui al punto 4 dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che ne danno applicazione, corredata dalla relativa documentazione secondo quanto riportato in allegato, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata. Le Banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali, nel rispetto della necessità - in questa fase di emergenza sanitaria – di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus attraverso le misure di “distanziamento sociale” a tutela della clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla normativa di emergenza tempo per tempo vigente. In riferimento all’apertura dell’apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le Banche che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa. È fatta salva la facoltà delle Banche che applicano la Convenzione di procedere 5 all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio. In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente. Le Parti riconoscono l’importante ruolo delle Regioni e delle Province Autonome nel contribuire all’accesso all’anticipazione e ne auspicano il pieno coinvolgimento con opportune forme di intervento, ad esempio attraverso “fondi di garanzia” dei debiti relativi alle anticipazioni medesime. Ai fini di una maggiore efficacia della presente Convenzione, le Parti sottolineano l’importanza fondamentale che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché l’INPS per le ipotesi di CIGO da Covid-19 assicurino il costante e tempestivo monitoraggio delle istanze pervenute dai datori di lavoro, verificandone puntualmente la consistenza rispetto alle risorse finanziarie a disposizione e dandone tempestiva informazione alle Banche anche attraverso ABI e/o le competenti Commissioni regionali ABI.

Elenco banche aderenti:
https://www.abi.it/DOC_Info/Accordi%20e%20convenzioni%20Covid/Elenco%20PDF%20adesioni%20banche%20Convenzione%20CIG%20%20al%209%20aprile%202020.pdf



lunedì 30 marzo 2020

Coronavirus: Circolare INPS 49 del 30/03/2020 - istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito

Indennità COVID-19 e proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2049%20del%2030-03-2020.pdf

Coronavirus: DURC


Art. 103 DL "Cura Italia"
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data,
sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

venerdì 27 marzo 2020

Coronavirus: circolare Inps 45 25/03/2020 - Congedi per emergenza Covid-19. Istruzioni operative

Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Istruzioni operative.



mercoledì 25 marzo 2020

Coronavirus: FAQ domande Fis


DOMANDA 1: Quali allegati inserire in una domanda di FIS assegno ordinario con causale COVID_19 nazionale.Ho un’azienda con più di 15 dipendenti non ricadente tra i comuni dell’art. 13 dl.9/2020 devo fare la richiesta al fis di assegno ordinario con causale COVID_19 Nazionale che tipo di allegati dovrò inviare?
RISPOSTA 1: Deve allegare solo il file csv. La scheda causale, l’accordo sindacale e l’ allegato A non sono obbligatori. Può trovare un file di esempio per il csv denominato ‘addettiassegnordinario.csv’ ed il formato dei campi nell'area di download nella sezione allegati.

Domanda 1 bis: quali allegati inserire in una domanda di assegno ordinario per COVID_19?Per le UP della prima zona rossa (D.L.9/2020) si possono inviare le domande, scegliere la prestazione 005 COVID_19 assegno ordinario.
Scegliere la causale COVID_19 D.L.9/2020, inserire come allegato della scheda causale l'autocertificazione Allegato 1 del messaggio INPS 1118 (obbligatorio). Non obbligatorio accordo sindacale.
Si deve allegare il file csv 'addettiassegnordinario.csv' che si trova in area di download, compilato in ogni sua parte.
Per le UP ubicate in altre zone d'Italia si possono inviare le domande, scegliere la prestazione 005 COVID_19 assegno ordinario.
Scegliere la causale COVID_19 nazionale, non è obbligatoria l’allegazione di alcuna scheda causale, né di accordo sindacale. Allegare solo il csv scaricato dall’area di download ‘addettiassegnoordinario.csv’ e compilato in ogni sua parte.
Il file csv deve essere compilato tutto per tutti gli addetti all’unità produttiva.
Nella prima riga va lasciata l'intestazione dei campi così com'è.
Dalla seconda riga in poi vanno inseriti tutti i dati per ciascun addetto.

DOMANDA 2 pagamento diretto come fare? Come funziona il pagamento diretto? Dovremo comunicare successivamente i dati bancari con un altro modulo? Se si, saprebbe dirmi quale?
RISPOSTA 2: In domanda si chiede il pagamento diretto, scegliendo ‘direttamente dall'INPS’.
Per domande con le causali COVID_19 non è necessario allegare nulla.
Dopo che la domanda sarà istruita e sarà emessa l'autorizzazione da parte della sede, per il pagamento diretto è necessario che l’azienda compili il modello SR41 e che quest’ultimo venga inviato tramite apposita piattaforma.
Il modello SR41 conterrà anche i dati bancari dei dipendenti.
Per trovare il modello SR41 scrivere in 'cerca' sul sito INPS la parola 'SR41' e si troveranno le indicazioni.

DOMANDA 3: lunghezza del CAP nel file csv Stiamo tentando di inserire una domanda di adesione al FIS - Assegno di solidarietà per l'azienda in oggetto.
Nel momento in cui alleghiamo il file .csv segnala una serie di errori legati alla lunghezza del CAP. I cap in questione riguardano il Comune di Roma e Fara in Sabina che cominciano con il numero 0 e che in fase di inserimento nel form vengono eliminati automaticamente. Si è provato a cambiare il formato delle celle senza ottenere nessun risultato.
RISPOSTA 3: Per i CAP che iniziano per zero, Va modificato il formato celle in ‘personalizzato’. Si entra in formato celle e si imposta ‘personalizzato’.
A questo punto si deve definire un tipo di formato personalizzato 00000 (cinque volte zero). Quindi, modificare il formato celle del csv nel campo CAP inserendo questo nuovo formato.
I CAP che iniziano per zero verranno visualizzati correttamente.
Occorre quindi salvare il file csv così modificato E NON ENTRARE PIU’ NEL FILE POICHE’ RIENTRANDO SI PERDE IL FORMATO CELLE PERSONALIZZATO.
Salvato il file senza rientrarci, procedere all’allegazione in domanda del file csv così modificato.

DOMANDA 4: dati errati nel csv di una domanda già inviata. Abbiamo già presentato per il nostro personale la domanda di FIS in via telematica,ma ora ci siamo accorti che alcuni dati inseriti nel csv sono errati.
E’ possibile modificare tali dati nella domanda già inviata?
RISPOSTA 4: No, non è possibile modificare i dati del csv in una domanda già inviata, la domanda deve essere ripresentata.
Nel campo note della nuova domanda va inserito un commento: la presente domanda annulla e sostituisce la domanda precedentemente inviata con numero di protocollo INPS … (inserire il numero di protocollo INPS della domanda non valida)

DOMANDA 5: Ticket per domande fondo bilaterale artigianato (FSBA)Sono giorni che non riesco a chiedere il ticket per assegno ordinario per richiesta su fondo bilaterale eblart. Ho già impostato la domanda sul sito dell’ente e fatto accordo sindacale, senza il ticket non posso perfezionare la domanda.
RISPOSTA 5: Un ticket FSBA da parte di aziende senza il CA=7B non può essere rilasciato.
È in corso la modifica alla procedura web di rilascio ticket che verifica prima la presenza del CA e non consente la richiesta del ticket.

DOMANDA 6: E’ possibile annullare una domanda già inviata. Abbiamo inviato una domanda con dati sbagliati, è possibile annullarla?
RISPOSTA 6: Le domande non possono essere annullate, bisogna presentare una nuova domanda. Nel presentare la nuova domanda scrivere nel campo note:
la presente domanda annulla e sostituisce la domanda per la stessa matricola con protocollo INPS ... (inserire il protocollo INPS della domanda non valida).
Se non si vuole presentare nessuna domanda allora scrivere sul cassetto bidirezionale che si chiede l'annullamento della domanda. Il collega di sede al momento della lavorazione, leggerà la vostra richiesta sul cassetto e provvederà ad effettuare una chiusura della domanda.

DOMANDA 7: Azienda con più unità produttive: Devo inviare una domanda di FIS per un’azienda: la matricola interessata è unica ma ci sono più unità produttive.
Quale condotta devo seguire? La domanda è unica ma allora come faccio a inserire le singole unità produttive?
RISPOSTA 7: Non può mandare una sola domanda, deve mandare più domande e precisamente una per ogni unità produttiva.

DOMANDA 8: ERRORE IN FASE DI CARICAMENTO DEL FILE CSV (FILE NON GESTITO) Devo inviare una domanda di FIS per un’azienda: la matricola interessata è unica ma ci sono più unità produttive.
Quale condotta devo seguire? La domanda è unica ma allora come faccio a inserire le singole unità produttive?
RISPOSTA 8: Controllate che il file csv sia stato compilato in ogni sua parte per ogni addetto, deve essere un file completamente riempito.
Controllate che la prima riga del file sia stata lasciata con l'intestazione presente nel file scaricato dall’area di download ‘addettiassegnordinario.csv’.
Controllate di aver inserito il corretto formato dei campi come definiti nel file ‘tracciato addetti UP assegno ordinario’ nel foglio ‘descrizione tracciato’.

DOMANDA 9: CIG Deroga o FIS? In riferimento all’invio prossimo di domanda per assegno ordinario art. 30 D.Lgs.148/2015 (F.I.S.) siamo a richiedervi informazioni in merito ad aziende iscritte all’ Inps come “AZIENDA TENUTA AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI EX D.I. N. 94343/2016 (FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE)” codice 0J, ma che non hanno più di n. 5 dipendenti.
Come bisogna comportarsi con la prossima apertura on line delle domande e cioè richiedere assegno per fondo integrazione salariale oppure CIGD?
RISPOSTA 9: Le aziende che pur avendo il codice 0J non occupano mediamente + di 5 dipendenti, e non sono iscritte ad altri fondi di solidarietà, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga, dato che non trovano applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensioni o riduzioni di orario in costanza di rapporto di lavoro.

DOMANDA 10: FIS 001 assegno ordinario o 005 COVID_19 con causale COVID_19 nazionale? Per azienda con sede nelle regioni non in zona rossa, prima dell' emanazione del decreto legge n. 17 del 16/03/2020, ci siamo attivati per richiedere il FIS assegno ordinario con causale eventi imprevedibili ed in particolare per ordinanza di pubblica autorità.
In data 16/03/2020 con il Decreto Legge n. 17 del 16/03/2020 è stata estesa la causale COVID-19 su tutto il territorio nazionale con decorrenza dal 23 febbraio 2020. Pertanto Le nostre domande di FIS assegno ordinario e di proroga di tale trattamento devono essere ripresentate con la causale Covid -19 nazionale?
RISPOSTA 10: Se sono interessati alla nuova prestazione, se i periodi sono coincidenti possono presentare domanda con la nuova modalità e annullare la domanda precedente.
Nel presentare la nuova domanda scrivere nel campo note:
la presente domanda annulla e sostituisce la domanda per la stessa matricola con protocollo INPS ... (inserire il numero di protocollo INPS della domanda non valida).

Coronavirus: Circolare Inps n 44/2020 - Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2044%20del%2024-03-2020.pdf

OGGETTO: Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020, n. 70. Istruzioni contabili

martedì 24 marzo 2020

COVID-19 :i trattamenti delle riduzioni orarie alla luce delle prime indicazioni dell'INPS


L’emergenza sanitaria in corso ha messo numerosi imprenditori e numerosi professionisti che li assistono di fronte l’esigenza di riorganizzarsi per meglio fronteggiare insieme questa temporanea fase aziendale e meglio sfruttare tutti gli strumenti che il Legislatore ci ha messo a disposizione anche alla luce dell’ultimo Decreto “Cura Italia”.

Questo articolo vuol essere un breve riepilogo delle principali disposizioni previste dal D.L. 18/2020 in materia di integrazione salariale, congedi parentali ed estensione dei permessi ex L. 104/92 alla luce delle prime indicazioni interpretative fornite dall'INPS che anticipano l'operatività delle disposizioni con la pubblicazione delle relative circolari. 

Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”
Il trattamento è accessibile ai lavoratori dipendenti in essere alla data del 23 febbraio 2020 presso datori di lavoro che versano il relativo contributo obbligatorio per periodi fino al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.
L’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica (trattandosi oggettivamente di un EONE), ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari
Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
Il termine di presentazione delle domande all'INPS è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Pagamento tramite conguaglio su UNIEMENS o pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Trattamento assegno ordinario “COVID-19 nazionale” (Fondo Integrazione Salariale)
Il trattamento è riservato, nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto e senza l’applicazione di alcun tetto aziendale, ai lavoratori dipendenti in essere alla data del 23 febbraio 2020 presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti per periodi fino al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.
Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Alla domanda, presentata direttamente all'INPS, non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
Pagamento tramite conguaglio su UNIEMENS o pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Cassa integrazione in deroga COVID-19
Il trattamento, concesso con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, è riservato ai lavoratori dipendenti in essere alla data del 23 febbraio 2020 presso datori di lavoro del settore privato (escluso domestico) non rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà per periodi fino al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.
Non si tiene conto dell'anzianità di servizio dei lavoratori ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.
Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.
Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Pagamento da parte INPS ammesso unicamente diretto al lavoratore.

Congedi parentali COVID-19 
Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile. 
Spetta 
  • Ai genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa; 
  • Ai genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa; 
  • Ai genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa. 
I genitori che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso (patronato). 
I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS. 
Predetti congedi e permessi non sono fruibili se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito. 

Estensione dei permessi ex L. 104/92 COVID-19 
In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese (ovvero utilizzare 18 gg per il solo mese di marzo). 
Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda.

Articolo a cura di
Bruno Olivieri, Consulente del Lavoro in Pescara

lunedì 23 marzo 2020

Coronoavirus: CIG Deroga Emilia Romagna

https://www.agenzialavoro.emr.it/come-fare-per/schede-tematiche/per-accedere-alla-cassa-integrazione-in-deroga/per-accedere-alla-cassa-integrazione-in-deroga-per-emergenza-coronavirus

L’Agenzia regionale per il lavoro ha approvato, con la Determina n. 600 del 20 marzo 2020, i criteri per presentare domanda di Cassa Integrazione (CIG) in deroga prevista dall’art. 17 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19“ e dall’art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 MARZO 2020 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Le prestazioni di Cassa integrazione in deroga saranno concesse per far fronte a situazioni di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro a causa di effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze emanate dal Ministero della salute d’intesa con le Regioni nell’ambito dei provvedimenti assunti dal Governo per far fronte alla straordinaria emergenza epidemiologica COVID-19.
Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 17 del D.L. 9/2020 potranno essere presentate a partire dalle ore 15,00 del 23 marzo 2020 ed entro il 30 aprile 2020 o fino a capienza delle risorse previste.
Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020 potranno essere presentate successivamente all’emanazione del decreto di riparto delle risorse come previsto dal comma 3 dell’art. 22 del D.L. 18/2020 e comunque entro il 31 agosto 2020. In questa sezione del sito dell'Agenzia regionale per il lavoro verrà pubblicata la data da cui potranno essere presentate le relative domande.

Coronavirus: DPCM 22/03/2020

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-22-marzo-2020/14363

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

venerdì 20 marzo 2020

Coronavirus: ENPACL consulenti del lavoro


http://www.consulentidellavoro.it/index.php/home/storico-articoli/12299-enpacl-misure-straordinarie-per-i-consulenti-del-lavoro

Adottate dall'ENPACL le prime misure a sostegno dei Consulenti del Lavoro in questo periodo di emergenza sanitaria da COVID-19. Già nella riunione dello scorso 6 marzo - si legge nel comunicato stampa - l'Ente ha deliberato la sospensione dei versamenti contributivi per i Consulenti del Lavoro con residenza, domicilio o sede operativa in uno dei Comuni della ex ‘zona rossa’ fino al 31 dicembre 2020. Inoltre, per tutti gli iscritti con età inferiore a 75 anni, con decorrenza 1° aprile 2020, e senza oneri per gli interessati. Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2020, l'Ente ha poi assunto ulteriori misure per consentire a tutti gli iscritti di fronteggiare la situazione determinatasi dall’ampliamento all’intero territorio nazionale della crisi epidemiologica. In base ai nuovi provvedimenti, i Consulenti del Lavoro possono concentrare il versamento della contribuzione 2020 negli ultimi quattro mesi dell’anno, con inizio a settembre invece della canonica scadenza di aprile. Sospese poi fino al mese di settembre tutte le rateazioni in corso, per riscatto, ricongiunzione e per contribuzioni pregresse. Inoltre, stipulato una apposita convenzione con la Banca Tesoriera per agevolare l’accesso al credito per gli iscritti e garantite provvidenze straordinarie per i Consulenti del Lavoro costretti in quarantena o addirittura ricoverati in strutture ospedaliere.

mercoledì 18 marzo 2020

Coronavirus: Decreto Legge "Cura Italia" 17/03/2020

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg


Titolo II
Misure a sostegno del lavoroCapo I

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

Art. 19
(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)
1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”,
per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
6. I Fondi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo.
8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all’articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.

10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 20
(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione
straordinaria)
1. Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, in via transitoria all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedimentali.
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
6. All’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole “all’interruzione” sono sostituite dalle seguenti: “alla sospensione”.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.


Art. 21
(Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)
1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del DL 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 9.
4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 22
(Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)
1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126


Capo II
Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 23
(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono
convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di
congedo parentale.
3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma
1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico
congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento
di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
5. Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. 8. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
10.Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.


Art. 37
(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici)
1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi
2. I termini di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di — 18 — sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
  
Art. 39
(Disposizioni in materia di lavoro agile)
1.Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81

Art. 63
(Premio ai lavoratori dipendenti)
1. 1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
3. I sostituti d’imposta di cui al comma 2 compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.





martedì 17 marzo 2020

Coronavirus: PRINCIPALI MISURE ADOTTATE DALLE CASSE PREVIDENZIALI AUTONOME NON INPS


A TUTTI I PROFESSIONISTI DOTATI DI CASSA PREVIDENZIALE AUTONOMA NON INPS

Di seguito le iniziative che stanno adottando le Casse per venire incontro agli iscritti in questo momento di difficoltà.
CASSA FORENSE - AVVOCATI
Proroghe. Sospensione dei termini di tutti i versamenti e degli adempimenti previdenziali forensi fino al 30 settembre 2020 per tutti gli iscritti.
Copertura sanitaria. Prevista, per gli iscritti alla Cassa e le loro famiglie, la possibilità di attivare, tramite una convenzione sottoscritta con VIS-Valore in Sanità s.r.l., una card, il cui onere è a completo carico della Cassa e, quindi, gratuita per l’iscritto. Tale tessera consente di beneficiare di un trattamento di sconto in caso di utilizzo delle numerose strutture di eccellenza convenzionate con la Società (https://www.viscard.valoreinsanita.it/). Nell’ambito della vigente convenzione con Aon, gli iscritti possono accedere 24 ore su 24 a un servizio di consulenza telefonica o di video-consulto, destinato a tutti gli iscritti e alle loro famiglie in caso di sintomi che possano essere riconducibili all'epidemia in corso.
CASSA GEOMETRI
Proroga. Fino al 30 aprile prorogati i versamenti e gli adempimenti. Copertura sanitaria. La Cassa offre gratuitamente agli iscritti e ai pensionati in attività l'Assistenza Sanitaria Integrativa agli attraverso UniSalute S.p.A, società del gruppo Unipol specializzata in assicurazioni sanitarie. Sarà possibile in caso di contagio del virus Covid-19, usufruire dell' indennità giornaliera di 155 euro al giorno nel caso che il contagio degeneri in evento morboso (come previsto dalla garanzia A), mentre per tutti coloro che hanno esteso la copertura della polizza alla garanzia B, tale indennità sarà corrisposta anche nel caso che il contagio preveda cure a domicilio
CNPADC - COMMERCIALISTI
Proroghe. Contributi e adempimenti sospesi. La nuova data sarà comunicata entro il 30 aprile.
Copertura sanitaria. I nostri iscritti possono contare su una polizza sanitaria gratuita che copre i grandi eventi morbosi. La polizza copre anche le eventuali spese sanitarie legate alla infezione da Covid-19, salvo che le stesse – come risulta essere al momento – non siano sostenute dal SSN. Il nostro regolamento assistenziale permette già da subito di riconoscere interventi assistenziali per i colleghi che si trovino in comprovato stato di bisogno anche per effetto dell’epidemia da Covid-19. Non esiste un budget specifico per l'emergenza Coronavirus.
Altri aiuti. In chiave poi di supporto al lavoro agile, si ricorda anche che è stata prorogata al 30 aprile la possibilità per i neo-iscritti di richiedere, grazie al bando pubblicato dalla Cassa nel mese di gennaio, contributi per le dotazioni di avvio dello studio professionale, anche per componenti hardware e software
CNPR - RAGIONIERI
Proroghe. L’ente ha preferito lasciare le scadenze naturali, ma gli iscritti avranno la facoltà di pagare fino al 30/4/2020, senza di sanzioni e interessi. Nessun problema, inoltre, per chi ha in corso una rateazione, la rata non pagata slitta in automatico in coda al piano di ammortamento. Sì. Copertura sanitaria. È prevista una copertura per i grandi eventi morbosi (con insufficienza cardiaca e respiratoria).
Altri aiuti. Sono inoltre previsti sussidi a favore degli iscritti che a seguito del virus abbiano sostenuto spese documentate che incidono sul bilancio familiare. Nel prossimo Cda verrà analizzato il nuovo Dpcm per assumere nuove iniziative.
ENPAB - BIOLOGI
Proroghe. Sospese le rateizzazioni fino al 30 giugno. Riguardo i minimi, il CdA informalmente ha deciso di procedere alla sospensione dell’acconto con scadenza ad aprile e giugno. Il provvedimento sarà formalizzato alla prima riunione del Consiglio, sicuramente prima delle scadenze a cui si riferisce.
Copertura sanitaria. L’ente ha un piano di tutela sanitaria per gli iscritti tramite Emapi e anche una copertura per eventi morbosi e calamità naturali. È in fase di analisi l’opportuna applicazione per il coronavirus.
ENPACL - CONSULENTI DEL LAVORO
Proroghe. Già nei primi giorni dell'emergenza sanitaria il CdA ha deliberato un aiuto concreto ai Consulenti del Lavoro aventi residenza o studio professionale in uno dei Comuni della ex ‘zona rossa', rinviando la riscossione della contribuzione 2020 all'anno 2021.
Il prossimo 18 marzo, inoltre, nel corso di una riunione straordinaria appositamente convocata, il CdA stabilirà ulteriori misure, in favore di tutti gli iscritti. Tra queste, figura un congruo rinvio dei termini di versamento dei contributi obbligatori nonché delle rateazioni in corso.
ENPAM - MEDICI
Proroghe.
 La scadenza del 30 aprile per i versamenti contributivi viene posticipata al 30 settembre. Si sta valutando un eventuale posticipo delle rate.
Copertura sanitaria
I medici di famiglia, di guardia medica e dell'emergenza territoriale sono coperti da una polizza che interviene anche in caso di contagio da Covid-19. Copre i mancati guadagni o gli oneri di sostituzione. Chi ha aderito ai piani di sanità integrativa previsti per i medici e gli odontoiatri potrà fruire di una copertura anche in caso di contagio da coronavirus
ENPAP - PSICOLOGI
Proroghe. Il versamento dell’acconto è stato il 2 marzo e la maggior parte degli iscritti ha versato. Per chi manca e per il prossimo versamento (1° ottobre) la Cassa sta valutando di sospendere interessi e sanzioni.
Copertura sanitaria. Abbiamo un'indennità di malattia che copre dal settimo al Abbiamo un'indennità di malattia che copre dal 7' al 180º giorno nell'anno di malattia. Restituisce una diaria giornaliera in base al reddito perso. Copre qualunque malattia e infortunio.
Altri aiuti. Abbiamo un'indennità per calamità naturali che copre i danni agli strumenti di lavoro, ai locali e ai beni danneggiati. Purtroppo non può indennizzare il reddito perso.
Siamo quotidianamente in contatto con gli iscritti attraverso gli spazi social, per raccogliere i bisogni e i problemi e progettare interventi utili.
ENPAV - VETERINARI
Proroghe. Sospensione del pagamento dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 21 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 incluso. Il provvedimento di sospensione riguarda riguarda tutti i contributi in scadenza: rateazioni, dilazioni, minimi, eccedenze; etc.
In ogni caso è lasciata la facoltà a chi volesse di effettuare i pagamenti oggetto di sospensione. Saranno successivamente comunicati i termini e le modalità di versamento dei contributi sospesi, tenendo nella dovuta considerazione la situazione di difficoltà che questa emergenza epidemiologica sta causando e continuerà a causare anche nelle prossime settimane.
Su richiesta degli interessati potranno essere sospesi anche i pagamenti della rate dei prestiti aventi scadenza nel periodo compreso tra il mese di marzo e fino alla fine di maggio. In questi casi slitterà in avanti la fine del piano di ammortamento. Possibilei sospendere , a richiesta, tirocini formativi presso le strutture veterinarie.
Copertura sanitaria.
 Abbiamo una polizza collettiva per tutti i veterinari e nel caso di specie si potrebbe verificare la possibilità di utilizzare la copertura prevista per una delle tipologie dei gravi eventi morbosi.
ENPAP - PLURICATEGORIALE
Proroghe. Sospesi per agronomi, forestali, attuari, chimici, fisici e geologi i contributi previdenziali: i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 su tutto il territorio nazionale. Non si darà luogo al rimborso di quanto eventualmente versato a partire dallo scorso 23 febbraio 2020. rimane salva la facoltà degli iscritti di procedere comunque ad effettuare gli adempimenti oggetto di sospensione. la modalità di versamento della contribuzione sospesa sarà comunicata successivamente. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati a far data dal 1° luglio 2020 mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo (5 luglio, 5 settembre, 5 ottobre, 5 novembre e 5 dicembre) senza applicazione di sanzioni e interessi. Sospeso il versamento delle rate dei piani di rateizzazione in essere previste nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020. Copertura Emapi. Sussidi per calamità naturali
INARCASSA - INGEGNERI E ARCHITETTI
Il 13 marzo la Cassa ha deliberato una serie di interventi a favore degli iscritti.
Proroghe. Contributi minimi anno 2020:
● Nessuna sanzione per pagamenti su 1a e 2a rata effettuati entro il 31 dicembre 2020;
● Sospensione rateazione bimestrale SDD (rate 30/4 e 30/6). La riscossione sarà ripresa a partire dal 31/8/2020. Ultima rata 30/4/2021. Nessuna sanzione per ritardi fino al 30/4/2021.
b. Rateazione conguaglio 2018 SDD:
● Slittamento 1^ rata (31/3) al 31/7/2020 e ultima rata al 31/3/2021.
● Sospensione pagamenti ricompresi tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020 (rate di piani in corso, nuovi addebiti). La riscossione riprenderà a partire dal 31/7/2020.
Altri aiuti. Sussidio una tantum per nucleo familiare agli iscritti e pensionati a seguito di positività a Covid-19, di uno o più componenti il nucleo (coniuge o figli aventi diritto alla pensione ai superstiti):
● 5.000 euro per decesso;
● 3.000 euro per ricovero;
● 1.500 euro per positività senza ricovero.
Copertura sanitaria. In caso di ricovero per Covid-19:
Indennità giornaliera di 30 euro fino ad un massimo di 30 gg per gli iscritti in regola e per i pensionati in caso di ricovero per contrazione del coronavirus.
Per chi non ha merito di credito (ad esempio perché non in regola con tutti i versamenti) è allo studio la costituzione di un fondo di garanzia specifico per sostenere gli iscritti che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti.