https://www.abi.it/Pagine/news/CoronavirusComunicatiABI.aspx
CONVENZIONE IN TEMA DI ANTICIPAZIONE SOCIALE IN FAVORE DEI LAVORATORI DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO DI CUI AGLI ARTT. DA 19 A 22 DEL DL N. 18/2020.
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha per oggetto la definizione di una procedura per
l’anticipazione - da parte delle Banche che applicano la Convenzione - dei
trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid19, a favore dei/lle lavoratori/trici di cui al punto 4 che segue, senza che
ovviamente ne possano scaturire penalizzazioni nei rapporti creditizi per i datori
di lavoro che sospendono l’attività.
MODALITÀ OPERATIVE
Al fine di fruire dell’anticipazione oggetto della presente Convenzione, i/le
lavoratori/trici di cui al punto 4 dovranno presentare la domanda ad una delle
Banche che ne danno applicazione, corredata dalla relativa documentazione
secondo quanto riportato in allegato, nonché secondo le procedure in uso presso
la Banca interessata.
Le Banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare
quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali, nel rispetto della necessità - in
questa fase di emergenza sanitaria – di garantire il maggior contrasto alla diffusione
del coronavirus attraverso le misure di “distanziamento sociale” a tutela della
clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla
normativa di emergenza tempo per tempo vigente.
In riferimento all’apertura dell’apposito conto corrente e alla correlata apertura di
credito, le Banche che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di
massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza
sociale dell’iniziativa.
È fatta salva la facoltà delle Banche che applicano la Convenzione di procedere
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all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più
breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità, nel
rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento
in materia di assunzione del rischio.
In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente.
Le Parti riconoscono l’importante ruolo delle Regioni e delle Province Autonome
nel contribuire all’accesso all’anticipazione e ne auspicano il pieno
coinvolgimento con opportune forme di intervento, ad esempio attraverso “fondi
di garanzia” dei debiti relativi alle anticipazioni medesime.
Ai fini di una maggiore efficacia della presente Convenzione, le Parti sottolineano
l’importanza fondamentale che le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano nonché l’INPS per le ipotesi di CIGO da Covid-19 assicurino il costante
e tempestivo monitoraggio delle istanze pervenute dai datori di lavoro,
verificandone puntualmente la consistenza rispetto alle risorse finanziarie a
disposizione e dandone tempestiva informazione alle Banche anche attraverso ABI e/o le competenti Commissioni regionali ABI.
Elenco banche aderenti:
https://www.abi.it/DOC_Info/Accordi%20e%20convenzioni%20Covid/Elenco%20PDF%20adesioni%20banche%20Convenzione%20CIG%20%20al%209%20aprile%202020.pdf
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell’approfondimento del 16 aprile prende in esame la natura e le conseguenze dell'accordo siglato il 30 marzo tra l’ABI, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali, che consente l'anticipazione bancaria in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal d.l. n.18/2020. In attesa dell’effettiva entrata a regime di sistemi e procedure, licenziati solo di recente dalle banche aderenti all’accordo, la Fondazione Studi analizza i vincoli dello stesso e obblighi e responsabilità conseguenti del lavoratore, che richiede l'anticipazione dei trattamenti, e del datore di lavoro. La violazione di alcuni obblighi, inoltre, può determinare condotte di rilievo penale - come nel caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere - a cui entrambi i soggetti devono prestare attenzione.
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_16042020.pdf
Elenco banche aderenti:
https://www.abi.it/DOC_Info/Accordi%20e%20convenzioni%20Covid/Elenco%20PDF%20adesioni%20banche%20Convenzione%20CIG%20%20al%209%20aprile%202020.pdf
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell’approfondimento del 16 aprile prende in esame la natura e le conseguenze dell'accordo siglato il 30 marzo tra l’ABI, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali, che consente l'anticipazione bancaria in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal d.l. n.18/2020. In attesa dell’effettiva entrata a regime di sistemi e procedure, licenziati solo di recente dalle banche aderenti all’accordo, la Fondazione Studi analizza i vincoli dello stesso e obblighi e responsabilità conseguenti del lavoratore, che richiede l'anticipazione dei trattamenti, e del datore di lavoro. La violazione di alcuni obblighi, inoltre, può determinare condotte di rilievo penale - come nel caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere - a cui entrambi i soggetti devono prestare attenzione.
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_16042020.pdf
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