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martedì 31 marzo 2020

Coronavirus: Convenzione parti socali/ABI per pagamento anticipato ammortizzatori

https://www.abi.it/Documents/convenzione%20anticipo%20integrazione%20salariali%20-%20corretta%20Min%20Lav%20definitva-2.pdf

https://www.abi.it/Pagine/news/CoronavirusComunicatiABI.aspx

CONVENZIONE IN TEMA DI ANTICIPAZIONE SOCIALE IN FAVORE DEI LAVORATORI DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO DI CUI AGLI ARTT. DA 19 A 22 DEL DL N. 18/2020.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE La presente Convenzione ha per oggetto la definizione di una procedura per l’anticipazione - da parte delle Banche che applicano la Convenzione - dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid19, a favore dei/lle lavoratori/trici di cui al punto 4 che segue, senza che ovviamente ne possano scaturire penalizzazioni nei rapporti creditizi per i datori di lavoro che sospendono l’attività.

MODALITÀ OPERATIVE Al fine di fruire dell’anticipazione oggetto della presente Convenzione, i/le lavoratori/trici di cui al punto 4 dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che ne danno applicazione, corredata dalla relativa documentazione secondo quanto riportato in allegato, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata. Le Banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali, nel rispetto della necessità - in questa fase di emergenza sanitaria – di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus attraverso le misure di “distanziamento sociale” a tutela della clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla normativa di emergenza tempo per tempo vigente. In riferimento all’apertura dell’apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le Banche che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa. È fatta salva la facoltà delle Banche che applicano la Convenzione di procedere 5 all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio. In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente. Le Parti riconoscono l’importante ruolo delle Regioni e delle Province Autonome nel contribuire all’accesso all’anticipazione e ne auspicano il pieno coinvolgimento con opportune forme di intervento, ad esempio attraverso “fondi di garanzia” dei debiti relativi alle anticipazioni medesime. Ai fini di una maggiore efficacia della presente Convenzione, le Parti sottolineano l’importanza fondamentale che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché l’INPS per le ipotesi di CIGO da Covid-19 assicurino il costante e tempestivo monitoraggio delle istanze pervenute dai datori di lavoro, verificandone puntualmente la consistenza rispetto alle risorse finanziarie a disposizione e dandone tempestiva informazione alle Banche anche attraverso ABI e/o le competenti Commissioni regionali ABI.

Elenco banche aderenti:
https://www.abi.it/DOC_Info/Accordi%20e%20convenzioni%20Covid/Elenco%20PDF%20adesioni%20banche%20Convenzione%20CIG%20%20al%209%20aprile%202020.pdf





La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell’approfondimento del 16 aprile prende in esame la natura e le conseguenze dell'accordo siglato il 30 marzo tra l’ABI, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali, che consente l'anticipazione bancaria in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal d.l. n.18/2020. In attesa dell’effettiva entrata a regime di sistemi e procedure, licenziati solo di recente dalle banche aderenti all’accordo, la Fondazione Studi analizza i vincoli dello stesso e obblighi e responsabilità conseguenti del lavoratore, che richiede l'anticipazione dei trattamenti, e del datore di lavoro. La violazione di alcuni obblighi, inoltre, può determinare condotte di rilievo penale - come nel caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere - a cui entrambi i soggetti devono prestare attenzione.

http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_16042020.pdf



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