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martedì 24 marzo 2020

COVID-19 :i trattamenti delle riduzioni orarie alla luce delle prime indicazioni dell'INPS


L’emergenza sanitaria in corso ha messo numerosi imprenditori e numerosi professionisti che li assistono di fronte l’esigenza di riorganizzarsi per meglio fronteggiare insieme questa temporanea fase aziendale e meglio sfruttare tutti gli strumenti che il Legislatore ci ha messo a disposizione anche alla luce dell’ultimo Decreto “Cura Italia”.

Questo articolo vuol essere un breve riepilogo delle principali disposizioni previste dal D.L. 18/2020 in materia di integrazione salariale, congedi parentali ed estensione dei permessi ex L. 104/92 alla luce delle prime indicazioni interpretative fornite dall'INPS che anticipano l'operatività delle disposizioni con la pubblicazione delle relative circolari. 

Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”
Il trattamento è accessibile ai lavoratori dipendenti in essere alla data del 23 febbraio 2020 presso datori di lavoro che versano il relativo contributo obbligatorio per periodi fino al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.
L’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica (trattandosi oggettivamente di un EONE), ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari
Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
Il termine di presentazione delle domande all'INPS è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Pagamento tramite conguaglio su UNIEMENS o pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Trattamento assegno ordinario “COVID-19 nazionale” (Fondo Integrazione Salariale)
Il trattamento è riservato, nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto e senza l’applicazione di alcun tetto aziendale, ai lavoratori dipendenti in essere alla data del 23 febbraio 2020 presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti per periodi fino al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.
Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Alla domanda, presentata direttamente all'INPS, non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
Pagamento tramite conguaglio su UNIEMENS o pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Cassa integrazione in deroga COVID-19
Il trattamento, concesso con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, è riservato ai lavoratori dipendenti in essere alla data del 23 febbraio 2020 presso datori di lavoro del settore privato (escluso domestico) non rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà per periodi fino al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.
Non si tiene conto dell'anzianità di servizio dei lavoratori ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.
Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.
Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Pagamento da parte INPS ammesso unicamente diretto al lavoratore.

Congedi parentali COVID-19 
Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile. 
Spetta 
  • Ai genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa; 
  • Ai genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa; 
  • Ai genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa. 
I genitori che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso (patronato). 
I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS. 
Predetti congedi e permessi non sono fruibili se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito. 

Estensione dei permessi ex L. 104/92 COVID-19 
In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese (ovvero utilizzare 18 gg per il solo mese di marzo). 
Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda.

Articolo a cura di
Bruno Olivieri, Consulente del Lavoro in Pescara

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