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giovedì 30 dicembre 2021

Governo: decreto sul Green Pass e le Quarantene

Governo: decreto sul Green Pass e le Quarantene Pubblicato il 30 Dic 2021 Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 54 del 29 dicembre 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati. Green Pass rafforzato Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Quarantene Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza. Capienze Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso. Fonte: Governo

INPS: Online la simulazione importo Assegno unico

INPS: Online la simulazione importo Assegno unico Pubblicato il 28 Dic 2021 È online la Simulazione Importo Assegno Unico. Il servizio permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico. Il servizio è accessibile liberamente ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso. Non sono, infatti, richieste credenziali per il suo utilizzo. Per calcolare l’importo dell’assegno teoricamente spettante, occorre inserire alcune semplici informazioni: composizione del nucleo familiare: vanno specificati il numero di figli, l’età anagrafica e lo stato di disabilità (come da tabella presente nella DSU , in corso di validità, Quadro FC7 “disabilità e non autosufficienza”); importo presunto ISEE: il simulatore fornisce un risultato attendibile se viene inserito il valore ISEE in corso di validità per l’annualità 2022. Per i soggetti minorenni rileva l’indicatore minorenne anche corrente, per i maggiorenni, invece, occorre far riferimento all’ ISEE ordinario anche corrente; Maggiorazione “transitoria”: per ottenere il calcolo della componente fiscale eventualmente spettante per coloro che sono in possesso di ISEE fino a 25.000 euro, in sostituzione delle detrazioni fiscali è necessario provvedere all’inserimento del reddito complessivo Irpef di ciascun genitore (comprensivo dell’eventuale quota di reddito soggetto a tassazione sostitutiva e a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o d’acconto), desumibile da ISEE (quadro FC 8, sezione II) ovvero dal modello redditi 2021 (redditi 2020), ovvero dal 730/2021 e in assenza della dichiarazione fiscale dalla CU della medesima annualità 2021. Ai fini del calcolo della componente familiare, l’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) può essere assunto dalla attestazione ISEE del genitore richiedente. Per ottenere un risultato attendibile, è sempre preferibile far riferimento all’ISEE che sarà attestato nel 2022. Il risultato del simulatore dell’assegno unico è solamente indicativo, dal momento che per ottenere la prestazione occorre presentare relativa domanda e attendere l’esito dell’istruttoria della domanda stessa svolta dall’INPS che verifica le autodichiarazioni rese sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell’Istituto.

martedì 28 dicembre 2021

Governo: pubblicato il Decreto Flussi 2021

Governo: pubblicato il Decreto Flussi 2021 Pubblicato il 24 Dic 2021 Il Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto concernente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2021“. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2021, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 69.700 unità. Sono ammessi in Italia, nell’ambito della quota massima suindicata, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 27.700 unità. il Decreto Flussi 2021 Fonte: Ministero del Lavoro

martedì 21 dicembre 2021

Lavoro autonomo occasionale: NUOVA COMUNICAZIONE

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE Fonte normativa - Art. 2222 codice civile - LEGGE 215 DEL 17/12/2021 (conversione DL 21/10/2021 n 146) A partire dal 21 Dicembre 2021, dopo la pubblicazione della Legge 17/12/2021 n° 215 (conversione del DL 146 del 21/10/2021) si deve adempiere alla preventiva comunicazione dell’attività lavorativa per i lavoratori autonomi occasionali (come da 2222 codice civile). In attesa di una circolare esplicativa da parte dell’Ispettorato del lavoro la comunicazione dovrà essere effettuata tramite SMS o mail/pec come per i lavoratori intermittenti (“a chiamata”) secondo le modalità operative di cui all’art. 15 comma 3 del Dlgs 81/2015).  Sanzione amministrativa da 500 € a 2500 € per ciascun lavoratore autonomo (da valutare la maxi sanzione per lavoro nero) Art. 2222 codice civile. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [2225] un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV Modulo comunicazione: https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Documents/UNI_Intermittenti_giugno2015.pdf Come effettuare comunicazione: https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Lavoro-Intermittente.aspx

lunedì 13 dicembre 2021

Riduzione contributiva in edilizia 2021: indicazioni operative

Circolare INPS n. 181 del 7 dicembre 2021 Si ricorda che con Decreto del Ministero del Lavoro del 30 settembre 2021 è stata confermata per il 2021 la riduzione contributivaa favore delle imprese edili, nella misura dell’11,50%. L’Istituto fornisce le istruzioni per l’invio e la gestione delle istanze e per la compilazione del flusso Uniemens. Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemensfino al mese di competenza febbraio 2022. I datori possono inviare le domande fino al 15 marzo 2022.

mercoledì 1 dicembre 2021

Assicurazioni LTC intestate alla società con beneficiari gli Amministratori

Assicurazioni LTC intestate alla società con beneficiari gli Amministratori Premessa: a) L’art 50 del Tuir disciplina i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (rientra il compenso percepito dall’amministratore); b) Per il principio di omnicomprensività sullo stesso reddito è applicabile quanto disciplinato dal successivo art. 51; c) All’art. 51 comma 2 comma f-quater): i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie; d) l’art 2, comma 2 lettera d) numeri 1 e 2) del decreto 27/10/2009 indica Le prestazioni sono da intendersi: 1) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all'aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonche' le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità' alberghiera; 2) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell'assistenza e) L’art. 2095 del codice civile (categorie dei prestatori di lavoro) stabilisce: I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai(1).Le leggi speciali [e le norme corporative](2), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie f) Il compenso in natura (fringe benefit) non è altro che un bene o un servizio erogato dalla società a favore del dipendente (amministratore) e come tale costituisce una parte della sua retribuzione soggetta a tassazione; Alla luce di quanto sopra indicato, farei rientrare il premio assicurativo LTC nei fringe benefit assoggettandolo a contribuzione e ritenute fiscali, ovviamente Le interpretazioni giurisprudenziali sull’argomento non sono omogenee.

venerdì 26 novembre 2021

Sospensione attività INL (sanzioni)

SOSPENSIONE ATTIVITA’ (DL 146/2021) – Circolare 3/2021 INL L’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha sostituito l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, apportando all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale una serie di sostanziali modifiche. A differenza della previgente formulazione, in cui si evidenziava la “possibilità” di adottare il provvedimento da parte degli “organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”, è ora evidenziata l’assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione. Condizioni per l’adozione del provvedimento: Lavoro irregolare: Una prima condizione per l’adozione del provvedimento si realizza quando l’Ispettorato “riscontra che almeno il 10% (in precedenza 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” Violazioni in materia di salute e sicurezza: Il provvedimento di sospensione deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’Allegato I al decreto-legge e di seguito riportate: div class="separator" style="clear: both;">
Comunicazione alle autorità Per tutto il periodo di sospensione, il comma 2 dell’art. 14 prescrive il divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine, come per il passato, il provvedimento di sospensione dovrà essere tempestivamente comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione da parte del predetto Ministero del provvedimento interdittivo. Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione Unicamente avverso il provvedimento di sospensione per l’impiego di lavoratori irregolari è possibile proporre ricorso amministrativo dinanzi all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione. Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla notifica al datore di lavoro. L’Ispettorato interregionale è tenuto a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e lo stesso si intende accolto qualora tale termine decorra inutilmente. In caso di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza, la cui cognizione, in caso di inottemperanza alla prescrizione, è rimessa alla cognizione del giudice penale, il nuovo comma 16 prevede che il decreto di archiviazione emesso a conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 per l’estinzione delle contravvenzioni accertate e poste a fondamento del provvedimento di sospensione, determina la decadenza del provvedimento stesso. Resta tuttavia fermo il provvedimento di sospensione qualora sia stato adottato anche in ragione della riscontrata presenza di lavoratori irregolari, ove la condizione di cui alla lett. a) del comma 9 non sia stata soddisfatta. Inottemperanza al provvedimento di sospensione Ai sensi del nuovo comma 15 dell’art. 14 il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

lunedì 22 novembre 2021

Legge 165/2021 (conversione DL Decreto Green Pass)

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 19 novembre 2021 n. 165 di conversione del cd. Decreto #GreenPass. La Legge ha introdotto alcune disposizioni volte a semplificare le verifiche della certificazione verde in ambito lavorativo. In particolare : 👉I lavoratori potranno consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde, venendo così esonerati dai controlli per tutta la durata del green pass. 👉 Per i lavoratori in somministrazione la verifica del possesso della certificazione verde in corso di validità spetta all’utilizzatore. Sul somministratore ricade anche l’obbligo di informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia; 👉 La scadenza della validità della certificazione verde durante la giornata lavorativa non dà luogo a sanzioni . E’ consentita, inoltre, la permanenza nel luogo di lavoro per il tempo strettamente necessario al compimento della propria prestazione. 👉Per quanto concerne i contratti di sostituzione dei lavoratori privi di green pass, possono essere rinnovati più volte entro il 31 dicembre 2021. A poterne fare ricorso sono le aziende con meno di 15 dipendenti , dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata a causa della mancata esibizione del Green pass del proprio dipendente. Il contratto può essere stipulato per una durata massima di 10 giorni lavorativi, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Assegno unico da Gennaio 2022

Con Comunicato stampa del 18 novembre 2021, il Cdm ha reso nota l’approvazione del decreto legislativo per l’assegno unico e universale. Il beneficio economico mensile spetterà ai nuclei familiari, in base all’ISEE, per ogni figlio minorenne a carico, a partire dal 7° mese di gravidanza, o per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 21° anno di età, in presenza di determinate condizioni. Sono previste maggiorazioni per i figli con disabilità, per le madri di età inferiore ai 21 anni e per i nuclei familiari con 4 o più figli. La domanda va presentata telematicamente all’INPS ovvero presso gli Istituti di patronato, dal 1° gennaio 2022

lunedì 8 novembre 2021

Durc Congruità

Fonte normativa - Decreto semplificazioni (GU 16/07/2020 – Governo Conte) - DM 143 25/006/2021 A partire dal 1° novembre 2021, tutti i cantieri pubblici e privati di valore pari/superiore a 70 mila euro, per essere in regola dovranno presentare una nuova certificazione: il DURC di congruità. Il DURC di congruità servirà, in poche parole, ad attestare che la quantità di operai assunti per la realizzazione degli interventi edili, non sia superiore o inferiore a quella che realmente servirebbe per eseguirli effettivamente. Il nuovo DURC di congruità sarà obbligatorio per tutti gli interventi inerenti il settore edile, sia quelli direttamente connessi sia quelli affini. Non sono interessati invece dalle nuove modifiche i lavori riguardanti il progetto post sisma 2016, in quanto per tali interventi sono già state previste specifiche disposizioni simili a questa dall’apposita Commissione straordinaria del Governo. In sostanza, il nuovo sistema di verifica della congruità, prevede degli indici minimi di congruità da rispettare, che sono quelli riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo citato sopra. Le percentuali di incidenza minima calcolate in base al valore dell’opera sono le seguenti: 1. OG1 – Nuova edilizia civile, compresi Impianti e forniture = 14,28%; 2. OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti = 5,36%; 3. Ristrutturazione di edifici civili = 22%; 4. Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti = 6,69%; 5. OG2 – Restauro e manutenzione di beni tutelati = 30%; 6. OG3 – Opere stradali, ponti, ecc. = 13,77%; 7. OG4 – Opere d’arte nel sottosuolo = 10,82%; 8. OG5 – Dighe = 16,07%; 9. OG6 – Acquedotti e fognature = 14,63%; 10. OG6 – Gasdotti = 13,66%; 11. OG6 – Oleodotti = 13,66%; 12. OG6 – Opere di irrigazione ed evacuazione = 12,48%; 13. OG7 – Opere marittime = 12,16%; 14. OG8 – Opere fluviali = 13,31%; 15. OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica = 14,23%; 16. OG10 – Impianti per la trasformazione e distribuzione = 5,36%; 17. OG12 – OG13 – Bonifica e protezione ambientale = 16,47% Richiesta. Per poter richiedere il DURC di congruità, sarà necessario presentare la domanda presso la Cassa Edile del proprio territorio. A fare la richiesta potrà essere l’impresa che ha preso in carico l’esecuzione delle opere, un soggetto delegato dalla stessa impresa, oppure anche lo stesso committente che ha affidato i lavori. In particolare: • Per le opere pubbliche, la richiesta dovrà essere presentata per mano del committente o dell’impresa affidataria nel momento in cui viene depositato l’ultimo SAL (Stato Avanzamento Lavori); • Per le opere private (da 70 mila euro in su), l’impresa affidataria presenterà la richiesta prima dell’erogazione del saldo finale dovuto da parte del committente. L’impresa a quel punto presenterà un’attestazione di congruità che si riferisce all’intera opera eseguita. Se dalle verifiche risultasse che tutti i valori sono stati rispettati, il DURC di congruità sarà rilasciato in un tempo massimo di 10 giorni. Durc conguità irregolare. Nel caso in cui invece si riscontrassero delle incongruità nei dati, la Cassa Edile competente avvierà un meccanismo di regolarizzazione. Il richiedente avrà un tempo di 15 giorni dall’avviso di Edilcassa per versare l’importo dovuto in base alla differenza di costo del lavoro necessaria per rispettare la percentuale di riferimento degli indici minimi di congruità. Diversamente l’impresa verrà iscritta al registro della BNI (Banca Nazionale delle imprese Irregolari).

mercoledì 22 settembre 2021

GREEN PASS - approvato DL 21/09/2021 n 127

DATORI DI LAVORO PRIVATI Art. 3 Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, e' inserito il seguente: «Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attivita' e' svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. 7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. 8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita in euro da 600 a 1.500. 10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.».

venerdì 17 settembre 2021

GREEN PASS e LAVORO

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-36/17925 ll Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19. Di seguito le prime indicazioni: A chi si applica Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato. Dove si applica L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Certificato Verde è necessario per accedere ai luoghi di lavoro. I controlli e chi li effettua Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato dipendente sono i datori di lavoro ad essere tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Le sanzioni Il decreto prevede che il personale dipendente abbia l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è sospeso. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass, per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto del sostituto e non oltre dieci giorni. Tamponi calmierati Il decreto prevede l’obbligo alle farmacie di somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto, secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo è per quelle farmacie che sono nelle condizioni di aderire al protocollo. Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

mercoledì 15 settembre 2021

Proroga scadenza permessi di soggiorno COVID-19

Si informa l’utenza che LE AUTORIZZAZIONI AL SOGGIORNO IN SCADENZA TRA IL 31 GENNAIO 2020 E IL 31 LUGLIO 2021 CONSERVANO LA LORO VALIDITÀ FINO A TALE ULTIMA DATA, così come sono prorogati i termini per le conversioni, i documenti di viaggio e la validità dei nulla osta. QUINDI I PERMESSI DI SOGGIORNO IN SCADENZA O SCADUTI DOPO IL 31 GENNAIO 2020 CONSERVANO LA LORO VALIDITÀ FINO AL 31 LUGLIO 2021. Il Decreto-legge n. 56/2021 ha infatti disposto la proroga al 31 luglio 2021 della validità dei permessi di soggiorno in scadenza fino a tale data, nonché degli altri titoli di cui all’articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Si riporta il testo dell’art. 3 bis co. 3 D.L. 125/2020, modificato dal D.L. 56/2021: “I permessi di soggiorno e i titoli di cui all’articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino alla medesima data”.

martedì 11 maggio 2021

Fondazione Studi consulenti del lavoro: Impatriati

Chi può effettivamente accedere al nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati? A questa domanda risponde l’approfondimento del 10 maggio 2021 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo "Bonus fiscale impatriati 2021: un incentivo in cerca d’autore”, che passa in rassegna le norme e i provvedimenti fondamentali per meglio definire i soggetti che possono beneficiarne. Attraverso la ricostruzione normativa, gli esperti della Fondazione Studi delineano il nuovo regime impatriati e le modifiche apportate alla legge n. 238/2010 e al D.Lgs. n. 147/2015 dal decreto “Crescita” (D.L. n. 34/2019), dal D.L. n. 124/2019 e poi dall’articolo 1, comma 50, della legge n.178/2020. Oltre a un’analisi comparativa delle disposizioni nelle diverse norme, semplificata attraverso una tabella, l’approfondimento ricorda i requisiti necessari per accedere al bonus ed entra nel dettaglio delle criticità dettate dalla proroga dell'incentivo disposta dalla legge di Bilancio 2021 e resa operativa dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 3 marzo e la risoluzione del 15 aprile 2021. Tra i problemi interpretativi rilevati, la questione degli “optanti” che avevano già beneficiato della prima agevolazione fiscale della legge n. 238/2010: soggetti che - si legge - non sono esclusi esplicitamente dalla possibilità di prorogare ancora l’accesso al bonus, come invece accade nel caso degli sportivi professionisti, di chi si era trasferito in Italia dal 30 aprile 2019, i cittadini italiani non iscritti all’AIRE e quelli extracomunitari.

giovedì 22 aprile 2021

DURC - note di rettifica e recupero agevolazioni

Buongiorno INPS, INAIL e Cassa Edile (se dovuta), avviano in automatico procedure al fine di verificare la regolarità contributiva aziendale. Se esistono posizioni debitorie trasmettono, sulla PEC aziendale, i cosiddetti "Inviti a regolarizzare". Se entro 15 gg dalla ricezione non viene regolarizzata la posizione (saldando o rateizzando il dovuto), viene emesso DURC NON REGOLARE, con l'immediata emissione di note di rettifica disconoscendo le eventuali agevolazioni contributive in essere. Si consiglia pertanto di monitorare costantemente la PEC e di trasmetterci il prima possibile gli eventuali inviti a regolarizzare

martedì 30 marzo 2021

DECRETO SOSTEGNI IN PILLOLE

DECRETO SOSTEGNI IN PILLOLE (DL n° 41 del 22/2021, decreto “Sostegni”, in vigore dal 23/03/2021) AMMORTIZZATORI SOCIALI Con il DL n° 41 del 22/2021, decreto “Sostegni”, in vigore dal 23/03/2021, sono stati introdotti ulteriori periodi di ammortizzatori sociali (per emergenza Covid-19). 1) CIGO ulteriori 13 settimane da richiedere nel periodo compreso tra il 01/04/2021 ed il 30/06/2021; 2) FIS, FSBA, CIGD ulteriori 28 settimane da richiedere nel periodo tra il 01/04/2021 ed il 31/12/2021. BLOCCO LICENZIAMENTI (Art. 8, comma 9 a 11) 1) Blocco licenziamenti fino al 30/06/2021 per tutti i datori di lavoro; 2) Blocco dal 01/07/2021 al 31/10/2021 per i datori di lavoro aventi diritto alla CIGD, FIS, FSBA. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Il decreto “Sostegni” dispone la possibilità fino al 31/12/2021 di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato senza far riferimento alle causali (limite di durata massima 24 mesi). LAVORATORI STAGIONALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT Il decreto “Sostegni” ha introdotto un’ulteriore indennità a favore delle categorie di lavoratori, sia autonomi sia dipendenti, che hanno visto cessata, ridotta o sospesa l’attività causa pandemia.  Domanda inps entro 30/04/2021 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’art. 1 (comma da 1 a 9) del DL 41/2021 introduce un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici. possibilità di convertire il contributo in un credito d’imposta Ambito oggettivo: fatturato 2020 inferiore almeno del 30% rispetto al 2019 Istanza Agenzia Entrate RISCOSSIONE L’art. 4 DL 41/2021 prevede: a) Proroga sospensione versamenti verso Agenzia Riscossione b) Proroga della sospensione dei pignoramenti presso terzi c) Annullamento debiti dal 01/01/2000 al 31/12/2010 fino a 5.000

venerdì 12 febbraio 2021

Welfare Artigiani - Emilia Romagna

Buongiorno, con la presente comunichiamo che con l’accordo del 15/12/2020 è stato prevista una contribuzione aggiuntiva per il welfare (da Gennaio 2021) che permetterà ai lavoratori di beneficiare di servizi extra. Link utili: - https://www.cisl.it/notizie/news-categorie-e-servizi/18135-meralmeccanici-sindacati-rinnovato-il-contratto-regionale-del-comparto-metalmeccanico-artigiani-e-consolidato-il-welfare-contrattuale-regionale.html - https://www.fim-cisl.it/2020/12/15/rinnovato-il-contratto-regionale-del-comparto-metalmeccanico-artigiani-dellemilia-romagna-e-consolidato-il-welfare-contrattuale-regionale/ - https://www.eber.org/Attivita/welfare Definizione Welfare: Con il termine welfare aziendale s'intende l’insieme delle iniziative di natura contrattuale o unilaterali da parte del datore di lavoro volte a incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia attraverso modalità “alternative” alla retribuzione che possono consistere sia in somme rimborsate, sia nella fornitura diretta di servizi, o in un mix delle due soluzioni.

martedì 9 febbraio 2021

In quarantena dopo le ferie all'estero: licenziata.

Il Tribunale di Trento, con l'ordinanza in commento del 21 gennaio 2021, si è occupato di un caso che, in questa situazione di emergenza sanitaria, si è verificato in molte aziende, e ha adottato una pronuncia che apre ad un inevitabile dibattito.

venerdì 22 gennaio 2021

Legge di Bilancio 2021: Cassa Integrazione

Con la legge di bilancio vengono rifinanziati gli ammortizzatori sociali per eventi riconducibili al Covid-19. La durata massima prevista è di 12 settimane: - la Cassa integrazione ordinaria potrà essere utilizzata entro il 31/03/2021; - la Cassa in deroga ed il FIS potranno essere utilizzata entro il 30/06/2021.

venerdì 8 gennaio 2021

Legge di Bilancio 2021 - Consulenti del Lavoro

LEGGE DI BILANCIO 2021 È in vigore dal 1° gennaio la Legge di bilancio 2021 (L. n. 178 del 30/12/2020), pubblicata sul supplemento ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 e modificata dal decreto legge 182/2020 del 31 dicembre 2020 pubblicato in G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020. Tante le novità contenute nel provvedimento, composto da 20 articoli, in materia di lavoro e sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese. Esteso al 31 marzo 2021 il blocco dei licenziamenti e fissato, nella medesima data, il termine per il rinnovo e la proroga dei contratti a tempo determinato, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, anche in assenza delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2015. Prevista, inoltre, l’estensione dei trattamenti di integrazione salariale: ulteriori dodici settimane collocate nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. Prevista inoltre la sospensione dei versamenti contributivi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di 36 mesi (esteso in alcune regioni d’Italia a 48 mesi), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Viene poi istituito un fondo per l'esonero parziale dai contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti (con reddito complessivo fino a 50mila euro e calo di fatturato o corrispettivi di almeno il 33% rispetto all’anno precedente), mentre viene incrementato il fondo per il rientro al lavoro delle lavoratrici madri. Sempre in tema di occupazione femminile viene istituito un fondo per il sostegno della parità salariale di genere e un fondo a sostegno dell'impresa femminile per il finanziamento di iniziative imprenditoriali così come è prevista la costituzione di un Fondo per le piccole e medie imprese creative e per le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. A sostegno del Meridione, previsto un esonero contributivo per le aree del Sud Italia, l'ampliamento della misura "Resto al Sud" e la proroga dei crediti di imposta per le imprese ubicate nel Mezzogiorno, credito d'imposta maggiorato per attività di ricerca e sviluppo nel Meridione. Tra le novità in materia previdenziale, invece, la proroga di un anno dell'ape sociale e opzione donna, oltre la sperimentazione del contratto di espansione che viene esteso alle aziende con almeno 500 lavoratori (o 250 in caso di ricorso al prepensionamento) e con interessanti sgravi sui costi datoriali. Incrementati da 7 a dieci i giorni del congedo di paternità; istituita una indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO) a favore dei lavoratori autonomi della Gestione Separata; l’estensione sino al 28 febbraio 2021 delle misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave; la creazione di un fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, il via libera al programma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.