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mercoledì 31 ottobre 2012

Mercato del lavoro: Parma e provincia


I primi sei mesi di quest’anno sono stati per il lavoro e l’economia del Parmense sei mesi di grande sofferenza. La seconda ondata di recessione si sta portando via il “vantaggio” che questo territorio aveva accumulato negli anni divenendo nel 2007 la provincia più occupata e ancora, solo l’anno scorso, quella con un indice fra i più bassi di disoccupazione giovanile.
I dati sull’andamento del mercato del lavoro dipendente nel secondo trimestre 2012, presentati oggi in Provincia a Parma dal responsabile dell’Osservatorio Pier Giacomo Ghirardini ed elaborati con Monica Pellinghelli, raccontano degli effetti negativi sull’economia del territorio provocati dalla seconda ondata della recessione.
“La recessione ha colpito duro anche da noi – ha commentato l’assessore alla Formazione professionale e alle Politiche attive del lavoro della Provincia di Parma Manuela Amoretti -. Vediamo che se restano settori importanti, come l’agroalimentare e il chimico farmaceutico, che tengono anche in un momento così difficile, purtroppo altri settori registrano gravi problemi anche occupazionali. Di fronte a questo è più che mai necessario che le istituzioni, tutte le istituzioni, siano pienamente in campo qui ed ora, insieme alle forze economiche e sociali. Noi come Provincia ci siamo, con investimenti concreti. Siamo in campo per dare una mano da subito a ricostruire i posti di lavoro che abbiamo perso nei mesi scorsi: stando al fianco delle piccole e medie imprese, quelle che vogliono innovare e vogliono stare sui mercati internazionali nonostante tutte le difficoltà che stanno attraversando. E siamo in campo anche per dare una mano a tutte le persone che hanno perso il lavoro e lo cercano, per sostenerle nel ricollocarsi in quelle professionalità che anche in questo momento così difficile le aziende in salute stanno ricercando”. Ecco il quadro. L’export che fino all’anno scorso ha fatto da trainante ha nel secondo trimestre 2012 una brusca battuta d’arresto (- 4,7%). Cala significativamente la domanda di lavoro dipendente (-4,1% a livello tendenziale) con un aggravamento sul manifatturiero (-17,1%). Si verifica la distruzione netta di posti di lavoro dipendente: nell’industria, nel semestre, un saldo complessivo di - 821 unità di cui 522 nel manifatturiero (ben 653 solo nel secondo trimestre di quest’anno e -373 nel manifatturiero).
All’interno delle attività manifatturiere, la crisi peggiore la sta vivendo la meccanica generale (-222 posti) e in questo comparto le piccole e piccolissime imprese, soprattutto artigiane e “mature”, poco innovative, che ora abbandonano il campo, un segnale che desta molta preoccupazione. Resistono nella tenuta dei livelli occupazionali le strategiche industrie alimentari e l’industria chimica e farmaceutica che in questo territorio annovera realtà di eccellenza. Anche nella meccanica strumentale, ambito chiave per l’agroalimentare, ancora non si contano posti di lavoro distrutti.
Il dato peggiore è nelle costruzioni: - 508 posti, -18,8 la domanda di lavoro. A essere colpiti sono soprattutto lavoratori maschi e over 39enni, una forma di disoccupazione “classica” che considerata insieme alla difficoltà dei giovani fa dire che senza lavoro ci sono i figli ma anche i padri. Anche il dato di +254 rapporti di lavoro in alberghi e ristoranti non è sufficiente per non vedere che nel commercio suona il campanello d’allarme vista la forte riduzione nel semestre (-11%) della domanda di lavoro dipendente anche se ancora non c’è distruzione di posti di lavoro, ma solo per il ricorso agli ammortizzatori sociali e al lavoro intermittente.
Il lavoro, la quantità e la sua qualità, subisce un deterioramento. Cresce infatti la disoccupazione ma anche la precarietà e in particolare il lavoro intermittente o a chiamata. A fronte della perdita di -821 rapporti di lavoro dipendente si registra una crescita di +226 unità per i rapporti a tempo parziale e di +781 per quelli intermittenti (a tempo pieno e parziale) con una conseguente distruzione netta di – 1827 rapporti di lavoro a tempo pieno.
Torna a crescere la cassa integrazione straordinaria (+ 219,4%) mentre restano stazionarie Cig ordinaria e in deroga. Complessivamente nel secondo trimestre 2012 ci si attesta sui livelli raggiunti localmente nella precedente crisi, ma con un ricorso alla gestione straordinaria di gran lunga superiore ( il 57,1% delle ore rispetto al 20,4% del quarto trimestre 2009).
Anche i dati dei Centri per l’Impiego confermano la “pressione” della domanda di lavoro espressa dalla popolazione. Nel primo semestre 2012 i servizi per il lavoro della Provincia hanno stipulato 12.364 patti di servizio con altrettanti cittadini alla ricerca di lavoro, numeri che descrivono il solco profondo chela recessione sta tracciando anche nella provincia di Parma.
La presentazione dei dati dell’Osservatorio sul mercato del lavoro è stata seguita da un approfondimento (ancora in corso) con Carlo Dell’Aringa, professore ordinario di Economia politica all’Università Cattolica di Milano, e Emilio Reyneri, professore ordinario di Sociologia del lavoro all’Università di Milano Bicocca. Coordina Patrizia Ginepri, giornalista economica della Gazzetta di Parma.


http://www.parmadaily.it/Notizia/59230/anche_a_parma_la_crisi_presenta_il_conto.aspx

“Immobilismo sulle politiche industriali, manovre economiche recessive, misure fiscali che penalizzano la domanda, tagli agli investimenti, leggi sul mercato del lavoro fallite prima di partire: in questo contesto politico-economico aspettarsi risultati positivi in provincia di Parma era irrealistico, chi vede la luce prende lucciole per lanterne. Con i dati congiunturali presentati oggi dall'OML siamo di fronte ad un riacutizzarsi grave delle tensioni occupazionali e sociali. Se fino ad alcuni mesi fa la precarizzazione a Parma veniva mitigata da un recupero di posti di lavoro, oggi siamo nella spirale di crescita della disoccupazione e crescita della precarietà. Anche le aziende che esportano non stanno assumendo e i settori, come commercio e servizi, che negli ultimi anni hanno assicurato occupazione, seppur di livello qualitativo insufficiente, hanno smesso di tirare.
Anche la capacità di fare sistema si è nel tempo indebolita e ciò che occorrerebbe oggi è un sussulto di orgoglio e di volontà comune di fare rete e invertire la tendenza.
La CGIL a Parma è fortemente preoccupata e rinnova il proprio impegno per far fronte al protrarsi della crisi, chiedendo a tutte le istituzioni e alle forze imprenditoriali di mettere i campo quanto possibile a sostegno dell'occupazione e del sistema produttivo. Non vanno infine dimenticate le ricadute sociali: è necessario che i Comuni, pur tra mille difficoltà, non taglino ulteriormente i servizi e le prestazioni perché le persone e le famiglie in difficoltà sono in crescita e non sanno più a chi rivolgersi”.

Fabrizio Ghidinisegr. confed. CGIL Parma con delega al Mercato del Lavoro



martedì 30 ottobre 2012

Sentenze - Circolari - Note: OTTOBRE 2012

Lavoro accessorio (voucher) e formazione sicurezza
Il ministero del Lavoro, mediante aggiornamento delle FAQ sul proprio sito internet relative al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), ha ribadito che anche i lavoratori che prestano la propria opera mediante prestazioni di lavoro accessorio sono soggetti agli obblighi di informazione e formazione previsti da TU.

DURC – Pacchetto Semplificazioni
L’approvazione del D.L. Semplificazione-bis prevede un pacchetto di norme riguardanti il mondo del lavoro, la sicurezza e le attività in appalto.
Una prima novità riguarda l’eliminazione del Durc per l’inizio dei lavori, al posto del Durc sarà sufficiente presentare un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva) del lavoratore autonomo o del legale rappresentante dell’impresa, che poi l’amministrazione concedente sarà tenuta a verificare.
A fronte dello snellimento delle procedure, bisognerà valutare i rischi di natura penale riscontrabili nei lavori pubblici collegabili a dichiarazioni mendaci (art. 46 DPR 445/2000).
La seconda novità riguarda l’estensione della validità del Durc, che viene portata a 180 giorni dalla data di emissione nei confronti di tutti i soggetti pubblici richiedenti.

Corte di Cassazione, sentenza n 33907 del 06/09/2012.
Non è reato ammettere alla retribuzione un dipendente senza consentirgli di svolgere la prestazione lavorativa.

Tribunale di Roma 08/06/2012 n° 9647.
Il licenziamento ontologicamente disciplinare è legittimo pure in difetto di affissione del codice disciplinare quando la sanzione intimata sia relativa a comportamenti attuati in violazione degli obblighi imposti dalla legge.
 
 

Licenziamento dei dirigenti.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro - 8 ottobre 2012, n. 17086.
La giustificatezza del licenziamento di un lavoratore apicale ha nozione
più ampia rispetto al giustificato motivo oggettivo (requisito per i dipendenti comuni). La nozione di giustificatezza, è integrata dalla inadeguatezza del dirigente rispetto alle aspettative ex ante, dalla deviazione significativa rispetto alle direttive generali, da un atteggiamento extralavorativo idoneo a rompere il rapporto fiduciario.

Licenziamento senza giusta causa.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro - 8 ottobre 2012, n. 17090.
La Banca licenzia un dipendente perché indagato per il reato di riciclaggio di denaro. L’assoluzione del lavoratore però, mette tutto a posto. La Corte ha infatti stabilito che, non sussistendo un concreto nocumento alla Banca, non basta il pericolo di danno posto in essere dal dipendente, per giustificare il licenziamento per giusta causa.
  
Locazione commerciale e cambio destinazione.
Corte di Cassazione, Sezione III Civile - 11 ottobre 2012, n. 17326.
Non sussiste grave inadempimento del conduttore, ai fini dell’azione di risoluzione, la trasformazione di un negozio di vestiti in una sala giochi. La clausola “esclusivo uso di negozio” riportata sul contratto, non è suscettibile in interpretazione restrittiva nei termini domandati dall’attore, in quanto l’uso generico del termine “negozio”, secondo la Cassazione, vale solo ad indicare la destinazione commerciale, e una sua modifica rilevante ai fini della risoluzione, deve corrispondere quantomeno ad “un mutamento d’uso che comporti un mutamento del regime giuridico del negozio”.

Locazione e contratti.
Corte di Cassazione, Sezione III Civile - 11 ottobre 2012, n. 17322.
Il conduttore rinuncia a ripetere quanto versato in eccedenza rispetto al canone legale, a fronte di una proroga della locazione, salvo poi agire per la nullità della transazione in quanto lesiva dei diritti del conduttore e la restituzione delle somme eccedenti il canone.
Le convenzioni tra le parti destinate ad escludere o limitare i diritti del conduttore, però, sono nulle se tale limitazione od esclusione è preventiva rispetto al contratto, non se sono intervenute nel corso del rapporto. Secondo il discutibile assunto della Suprema Corte, la condizione di debolezza e sudditanza psicologica viene meno una volta intervenuto il contratto di locazione.

Adempimento del terzo.
Corte di Cassazione, Sezione III Civile - 9 ottobre 2012, n. 17140.
Ai sensi dell’art. 1181 cc., il creditore può legittimamente rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile e l’esercizio di tale facoltà non può ridondare in termini di colpa per il creditore, in quanto siffatta conclusione, implicherebbe l’attribuzione al creditore dell’obbligo di fruizione parziale, inammissibile. La mancata accettazione da parte del creditore, tuttavia, depone per la sua colpa laddove risulti che fin dalla data della relativa offerta essa fosse idonea a coprire l’intero importo capitale, oppure laddove il rifiuto fosse contrario a buona fede per ragioni che tocca al debitore dimostrare.

Condominio – natura dei locali.
Corte di Cassazione, Sezione II Civile - 13 dicembre 2011, n. 26833.
Il sottotetto è condominiale quando è posto al servizio di tutte le sottostanti unità, ovvero quando elementi di fatto facciano supporre che effettivamente il bene sia posto, seppur solo potenzialmente, a servizio di tutti i condomini.

Comodato - interesse ad assicurare.
Corte di Cassazione, Sezione III Civile - 22 dicembre 2011, n. 28284.
L’art. 1904 cc. prevede la nullità del contratto di assicurazione qualora manchi l’interesse dell’assicurato al risarcimento. Nel caso di bene dato in comodato, non sussiste l’interesse del comodatario a stipulare un contratto di assicurazione danni, in quanto secondo lo schema normale del contratto, non è lui a dover sopportare le conseguenze patrimoniali del deperimento o della perdita del bene in prestito d’uso. Sussiste tale interesse, nel caso in cui il rischio della perdita sia stato pattiziamente posto a carico del comodatario.
Prescrizione del debito.
Corte di Cassazione, Sezione II Civile - 10 ottobre 2012, n. 17275.
L’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con l’eccezione di inesatto adempimento. L’eccezione di prescrizione presuntiva di cui all’art. 2959 cc., è incompatibile con qualsiasi condotta del debitore che importi, seppur implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta.

Compravendita immobiliare.
Corte di Cassazione, Sezione II Civile - 5 ottobre 2012, n. 17028.
La regolarità urbanistica del bene non è un requisito richiesto per la validità del preliminare di compravendita immobiliare. La sanzione di nullità prevista dalla l. 47/1985, art. 40 co. 2, con riferimento agli immobili privi della relativa concessione edificatoria, trova applicazione per i soli contratti reali, mentre, le relative previsioni, non possono essere estese ai contratti ad efficacia meramente obbligatoria quale è il preliminare di vendita.

Comodato – abitazione familiare.
Corte di Cassazione, Sezione I Civile - 2 ottobre 2012, n. 16769.
Se il bene è destinato a casa familiare il comodante, anche nel caso in cui non sia fissato un termine, non può recedere ad nutum (quando vuole).
La durata del comodato, quando non espressamente stabilita dalle parti, può essere implicitamente determinata in base all’uso in ragione del quale la cosa viene consegnata. Qualora la destinazione del bene sia l’alloggio familiare, tale fattore è da considerarsi preminente rispetto all’interesse del proprietario ad ottenere la restituzione tempestivamente.

FORMAZIONE PROGRESSIVA DEL CONSENSO: “MINUTA” E “PRELIMINARE APERTO”.

A cura di Dr. Brunazzi Alberto

Con il presente lavoro si intende offrire una sintetica ricognizione sulla problematica relativa alla formazione progressiva del consenso in sede contrattuale.
Tale fattispecie ricorre tutte le volte in cui lo scambio del consenso non è istantaneo, ma bensì presuppone un dialogo, una trattativa.
Segnatamente, si vuole far chiarezza riguardo alla possibilità di ricondurre accordi ancora incompleti, alla disciplina del contratto preliminare.
La questione, molto attuale nella dottrina e giurisprudenza, è di grande importanza, ed assume notevole rilievo, soprattutto per tutti gli accordi preparatori che, confinati all’interno della responsabilità c.d. precontrattuale (minore tutela rispetto a quella contrattuale), ambiscono in realtà a rappresentare un vero e proprio impegno giuridico vincolante, sebbene caratterizzati dalla incompletezza degli accordi. La regola invalsa nell’attuale contesto dottrinale e giurisprudenziale è la seguente: non può esservi un vincolo contrattuale, laddove l’accordo delle parti non interviene sul contenuto essenziale del contratto. E’ possibile, successivamente, distinguere tra completezza del contratto e perfezionamento del contratto: è ben possibile che una negoziazione sia completa degli elementi essenziali, senza però che sia ancora intervenuto il consenso definitivo.
La prassi conosce diverse figure tipiche, tutte volte a certificare tra le parti il fatto che è in corso una trattativa: lettera di intenti, minuta, puntazione, puntazione completa di clausole, contratto preliminare.
Sempre in via di sintesi, è possibile orientare il lettore con un semplice schema.
La lettera di intenti sembra rappresentare la mera prova che le parti hanno preso contatto e sono vicendevolmente interessate ad intavolare una trattativa, senza che il contenuto del futuro contratto sia definito nemmeno nella forma minima ed essenziale.
La minuta, rappresenta una prima definizione della volontà delle parti, destinata ad assumere un valore storico e probatorio circa il corso delle trattative.
Dalla minuta in poi, rileva la necessità di qualificare, ai fini della responsabilità tra le parti, le intese intermedie che si frappongono fino alla conclusione di un contratto definitivo o di un preliminare, che, come noto, presenta le caratteristiche essenziali del contratto definitivo e gode di una tutela rafforzata (l’art. 2932 cc., dove possibile, concede al giudice il potere di dichiarare concluso il contratto definitivo: esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto).
La minuta, o puntazione di clausole, è volta a ravvisare l’impegno negoziale delle parti a fronte della oggettiva ed evidente non completezza dell’accordo, rimesso alla trattativa delle parti. Tale documento è privo di efficacia vincolante, e predispone alcuni punti di convergenza ai fini probatori dello svolgimento delle trattative; all’interno possono essere pattuiti obblighi di riservatezza ed esclusiva nelle trattative.
La puntazione completa di clausole, è costituita da una documentazione contrattuale preparatoria, e, solitamente, rappresenta una esauriente predisposizione di un accordo contrattuale. Tale documento rileverebbe sul piano esclusivamente probatorio, imponendo un inversione dell’onere probatorio: sarebbe colui che invoca la mancanza di accordo definitivo, a doverne provare l’assenza e la reale destinazione dell’atto.
A questo punto è agevole comprendere il problema sotteso all’approfondimento proposto. Come contemperare l’esigenza di non vincolarsi definitivamente circa gli elementi essenziali del contratto, con l’esigenza opposta di rendere vincolanti le intese, seppur incomplete, ottenute a seguito di trattative spesso estenuanti?
A tal fine, è stata ritenuta configurabile una contratto preliminare “aperto”, destinato a lasciare aperte, per l’appunto, una serie di questioni sull’assetto di interesse delle parti, e rimesse alla successiva determinazione da parte dei contraenti. Idealmente, tale figura di distingue dal preliminare “chiuso”, circa il quale non rimarrebbe margine di manovra sugli elementi essenziali del contratto, che sarebbero da ritenersi completi. Rientrerebbe nella seconda figura di preliminare anche il contratto concluso sui contenuti minimi, e rimesso quando alla definizione di elementi secondari, alla verificazione di una condizione successiva.
Il preliminare aperto, pur concedendo la tutela rafforzata rispondente alla responsabilità contrattuale, non sarebbe suscettivo di beneficiare della esecuzione in forma specifica di cui all’art. 2932 cc., in quanto strutturalmente incompleto. In parole povere, se manca un prezzo definitivo, se mancano le condizioni utili ad indicare i termini del contratto finale, non può stabilirli il giudice.
In conclusione, secondo lo schema proprio del contratto preliminare “aperto”, la compiutezza o meno dell’accordo rileverebbe esclusivamente rispetto al rimedio esperibile in caso di inadempimento contrattuale (risoluzione e risarcimento danni il preliminare aperto, risoluzione e risarcimento danni, od esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cc., il preliminare chiuso).

lunedì 29 ottobre 2012

Tempo Determinato: Riforma 2012



Contratto a termine, ridisciplinato con l ariforma del lavoro 2012, può proseguire oltre il termine inizialmente fissato, ma previa comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego dove è ubicata la sede di lavoro.

 Contratto a termine oltre la scadenza fissata

 La riforma del lavoro 2012 ha stabilito che, in caso di prosecuzione del contratto a termine, quindi di rapporto di lavoro a tempo determinato oltre il termine inizialmente fissato, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare al Centro per l’impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione.

 Comunicazione telematica obbligatoria

 La prosecuzione del contratto a termine deve avvenire secondo le modalità di trasmissione di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, concernente le comunicazioni obbligatorie. Tale decreto ha stabilito il cd “sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie”, un punto di accesso unico per l’invio on-line delle comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro, secondo i modelli unificati definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da parte di tutti i soggetti obbligati e abilitati. Viene reso in sostanza obbligatorio l’invio delle comunicazioni per via telematica, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007.

Samsung vs Apple

Nel III trimestre 2012 Samsung si consolida al vertice della classifica mondiale dei produttori di smartphone, staccando nettamente l'Apple (56 mln stima pezzi venduti contro 27 mln)

domenica 28 ottobre 2012

Nordsee

http://it.wikipedia.org/wiki/Nordsee#cite_note-0

Nordsee è un fast food tedesco specializzato in prodotti a base di pesce. Di proprietà della Nomura e della Kamps Food Retail Investments, vanta 424 punti vendita sparsi tra Germania, Svizzera, Europa dell'Est, Austria e Italia.[

L'azienda è nata a Brema il 23 aprile 1896, su iniziativa di Adolf Vinnen, che raccolse nella società Deutsche Dampffischerei-Gesellschaft NORDSEE un gruppo di pescatori. Lo scopo dell'impresa era di fornire pesce fresco quelle aree del paese distanti dal mare. Per fare ciò la Nordsee iniziò con una flotta composta da sette pescherecci.[2] Nel 2000 inizia l'espansione in Austria e Svizzera, mentre nel 2002 apre il primo ristorante in Slovenia. Nel 2008 entra nel mercato rumeno e l'anno successivo apre un ristorante in Bulgaria, in Slovacchia, a Dubai, in Spagna e in Turchia.[2] Nel 2011 apre a Vicolungo il primo ristorante in Italia.[3]

sabato 27 ottobre 2012

Grecia: Lotta evasione fiscale

Il Ministro dello Sviluppo Greco presenterà una proposta per la lotta alla evasione fiscale senza precedenti.

Infatti, in base a tale proposta, in caso di acquisto in ristoranti, bar, negozi se non verrà emesso lo scontrino finale il consumatore/cliente potrà andarsene senza pagare.

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-26/atene-senza-scontrino-fiscale-125552.shtml?uuid=AbbKL3wG

Pagamento bancomat: 01/01/2014

Pagamento bancomat obbligatorio da accettare per commercianti e professionisti per qualsiasi importo dal 1 gennaio 2014. La novità con il decreto sviluppo 2012 parte seconda.

Pagamento bancomat da accettare obbligatoriamente per acquisti sopra i 50 euro da parte dei commercianti? Non più. A dispetto delle indiscrezioni circolate all’inizio, il decreto sviluppo 2012, parte seconda, anche conosciuto come decreto crescita 2.0 del Governo Monti ritorna sui suoi passi e riscrive le norme sui pagamenti con moneta elettronica.

Pagamenti bancomat obbligatorio: la disciplina previgente

Volendo ricapitolare a grandi linee la questione, inizialmente quando il Governo ha dovuto scrivere le norme componenti il decreto sviluppo 2012 parte seconda, si è parlato di un obbligo in capo ai commercianti di accettare pagamenti con il bancomat per gli acquisti dei clienti superiori a 50 euro. Una novità questa che ha fatto adirare gli stessi commercianti e le associazioni di rappresentanza, che hanno lamentato costi onerosi che il Governo richiede per il mantenimento di dispositivi elettronici idonei ai pagamenti con moneta elettronica. Una novità questa che sarebbe dovuta entrare in vigore da subito, ossia già dal 1 gennaio 2013. ( Si veda il nostro articolo Pagamento bancomat obbligatorio sopra i 50 euro?).

Pagamento bancomat obbligatorio: la disciplina attuale

Le cose cambiano notevolmente con l’approvazione definitiva del decreto sviluppo 2012 parte seconda che, sulla tracciabilità dei pagamenti, ha sancito  innanzitutto che l’obbligo di accettare il pagamento bancomat per i commercianti slitta al 1° gennaio 2014, dando così più tempo agli stessi commercianti per adeguarsi alla novità. D’altra parte inoltre si prevede, e qui è la novità più importante, che la soglia limite di 50 euro viene del tutto eliminata. Ciò vuol dire in sostanza che l’obbligo di accettare il pagamento bancomat in capo ai commercianti, quindi a coloro che effettuano prestazioni di beni e servizi scatta dal 1 gennaio 2014. Inoltre l’obbligo di accettare il pagamento bancomat scatta per qualsiasi tipologia di importo dell’acquisto, visto che la soglia limite di 50 euro è stata completamente abbandonata.

Pagamento bancomat da accettare per qualunque cifra?

 Quindi l’obbligo del pagamento bancomat scatta anche per importi dalla cifra irrisoria? A tal riguardo si attendono ulteriori e precisi chiarimenti da parte dei tecnici ministeriali, attraverso un decreto ministeriale, che dovrà essere approvato dopo aver sentito il parere della Banca d’Italia. Il provvedimento estenderà gli obblighi anche ai pagamenti via cellulare ( sul punto si consiglia il nostro articolo Pagare con il telefonino: la sperimentazione parte da Milano).

 Pagamento bancomat anche per avvocati, commercialisti, ecc

Una conseguenza della novità in tema di pagamento bancomat è quella che si riflette sui professionisti. Dal 1 gennaio 2014 anche le parcelle di avvocati, commercialisti e professionisti in genere potranno essere pagare con il bancomat e questi dovranno accettarle. Il tutto in nome della traccibailità dei pagamenti, un cavallo di battaglia del Governo Monti, strumento indispensabile per la lotta all’evasione fiscale.


CIG in deroga: Messaggio 25/10/2012 - n. 17338

L'INPS, con il messaggio n. 17338 del 25 ottobre 2012, ha ribadito che, nel caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, viene operata una riduzione pari al 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive

venerdì 26 ottobre 2012

Art. 18 - Legge Fornero

Fonte:
http://www.corriere.it/economia/12_ottobre_26/legge-fornero-tribunale-querze_0fd0a86c-1f35-11e2-8e43-dbb0054e521d.shtml


MILANO - Dopo mesi di rumoroso confronto, l'articolo 18 versione Fornero ha «debuttato» in silenzio in un'aula di tribunale. A Bologna è stata appena depositata la prima ordinanza di applicazione della nuova normativa. Se la linea scelta dal giudice delle due Torri sarà seguita nel resto d'Italia, la stagione dei licenziamenti (più) facili per motivi disciplinari - temuta dal sindacato e auspicata dalle imprese - resterà uno spauracchio agitato nei dibattiti.

A fare giurisprudenza, suo malgrado, è la vicenda di Piero Catalano, emiliano di origini napoletane che lavorava a Bentivoglio, a due passi da Bologna, come responsabile del controllo qualità alla Atla, srl del gruppo Atti che si occupa di lavorazioni meccaniche. Il 30 luglio scorso Catalano è stato licenziato. A meno di due settimane dall'entrata in vigore del nuovo articolo 18.
Pietra dello scandalo una mail che il responsabile qualità aveva inviato a un superiore. E qui, per capire di cosa stiamo parlando, bisogna riportarne il testo: «Parlare di pianificazione nel gruppo Atti è come parlare di psicologia con un maiale, nessuno ha il minimo sentore di cosa voglia dire», metteva nero su bianco Catalano.
L'azienda non l'ha presa con spirito. Secondo le interpretazioni più rigide della legge, il giudice avrebbe potuto anche ritenere il licenziamento ingiustificato, sì, ma limitarsi a imporre un risarcimento all'azienda, e ognuno per la sua strada. Invece Maurizio Marchesini (questo il nome del giudice) ha ritenuto di dirimere la vicenda in modo diverso. Imponendo il rientro di Catalano in azienda. Inoltre la Atla dovrà pagare al suo dipendente tutti gli stipendi dal 30 luglio fino alla riaccensione del computer.
La normativa Fornero consente la reintegrazione in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo in due casi: se il fatto non sussiste oppure se il fatto rientra tra quelli che il contratto di categoria considera punibili solo con una «sanzione conservativa». Secondo il giudice, in questo caso il «fatto materiale» della mail è sotto gli occhi di tutti ma il fatto giuridico di cui parla la nuova legge, appunto, non sussiste. Marchesini, inoltre, ascrive la mail inviata dal responsabile qualità nell'ambito delle «lievi insubordinazioni nei confronti dei superiori» di cui parla il contratto dei metalmeccanici. Tirando le somme, quindi, la reintegrazione è motivata da una doppia valutazione.
Ovviamente il più soddisfatto di tutti è Piero Catalano. Che però, raggiunto al telefono, preferisce incassare l'ordinanza e tenersi lontano da ogni commento. Parla invece il suo avvocato, Alberto Piccinini. «Questo è un caso esemplare, il giudice ha accolto l'interpretazione che ci sembrava più conseguente - dice Piccinini -. Non si può pensare che i contratti di categoria elenchino in modo dettagliato tutti i casi in cui il licenziamento non è possibile. Giusto, quindi, fare ricadere il singolo episodio all'interno di una tipologia generale».
«Allora che cosa è cambiato rispetto al passato?», si chiedono a questo punto il giuslavorista bolognese Franco Carinci e il milanese Maurizio Del Conte, dell'Università Bocconi. «Se questo tipo di applicazione della legge diventasse la norma, e si tratta di un'eventualità realistica, allora non sarebbe cambiato nulla di sostanziale», riflettono i due. La montagna del dibattito dei mesi scorsi, in altre parole, avrebbe partorito il topolino.
Ma c'è anche chi la pensa in modo diverso. Pietro Ichino, giuslavorista e senatore del Pd, condivide pienamente l'ordinanza. Con una precisazione: «Il giudice avrebbe potuto esimersi dallo scrivere pagine e pagine di motivazione del tutto superflue, limitandosi alle ultime righe della sentenza, dove si rileva che la mancanza commessa dal lavoratore è specificamente prevista dal contratto collettivo come non sanzionabile con il licenziamento».
Secondo il professore ciò non significa che in futuro non cambierà nulla. La facilità della reintegrazione dipenderà molto da come saranno scritti i contratti di categoria e dall'intento più o meno restrittivo con cui questi ultimi definiranno i casi in cui è possibile riprendersi il posto di lavoro.
Da economista Alessandra Del Boca, docente all'Università di Brescia, è soddisfatta dell'ordinanza di Bologna prima di tutto per un aspetto: la velocità della giustizia. «In soli tre mesi la questione è stata risolta quando spesso si arriva anche a cinque anni», sottolinea Del Boca. Chi pensava alla legge Fornero come al peggiore dei mali a questo punto dovrà ricredersi? «Come è evidente - conclude l'economista - alle porte non c'è nessuna stagione dei licenziamenti selvaggi».

giovedì 25 ottobre 2012

Appalto e Responsabilità solidale: ultime novità

Fonti recenti:
  • L 44/2012
  • L 134/2012 (DL 83/2012)
  • AGE circolare 40/E/2012.

APPALTO DI SERVIZI
NOZIONE
Per appalto si intende il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, a favore di un altro soggetto (committente).
Quando l’appaltatore cede ad un terzo (subappaltatore), previa autorizzazione del committente, l’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del contratto di appalto, si ha un subappalto.
La sussistenza di un’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore distingue l’appalto dal contratto d’opera

REQUISITI
L’appalto è considerato “genuino” quando l’appaltatore non è un semplice intermediario ma un vero imprenditore che:
-         Impiega una propria organizzazione di mezzi;
-         Assume i rischi della realizzazione dell’opera o del servizio pattuito;
-         È in possesso di un comprovato livello di specializzazione e professionalità.

1)     ORGANIZZAZIONE DI MEZZI
In via generale l’organizzazione di mezzi presuppone la disponibilità dell’appaltatore di capitali, macchinari ed attrezzature. Tuttavia, è considerato legittimo anche l’appalto nel quale l’apporto di attrezzature e di capitale risulti marginale rispetto a quella della prestazione di lavoro. Ciò purchè l’appaltatore continui ad esercitare in via esclusiva il potere direttivo e organizzativo sul personale impiegato

2)     RISCHIO D’IMPRESA
Costituisce indice rivelatore della sussistenza del rischio d’impresa, ad esempio, il fatto che l’appaltatore:
-       Abbia già in essere un’attività imprenditoriale che viene esercitata abitualmente;
-       Svolga una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata;
-       Operi per conto di differenti imprese da più tempo o nel medesimo arco temporale considerato.

3)     CONOSCENZE SPECIFICHE
Con particolare riguardo ai contratti d’appalto concernenti lavori specialistici, è fondamentale la sussistenza di un comprovato “know how” aziendale o di elevate professionalità in capo al personale impiegato nell’ambito dell’appalto.

CONSEGUENZE DELL’ASSENZA DEI REQUISITI
Poiché i requisiti sopraindicati distinguono l’appalto dalla somministrazione di lavoro, qualora essi non vengano rispettati si configura un’ipotesi di somministrazione irregolare. In tal caso il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente con qualsiasi atto scritto.
Quando l’appaltatore mette a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, mantenendo meri compiti di gestione amministrativa del rapporto (ad esempio oneri retributivi e contributivi), sussiste il fenomeno dell’interposizione illecita di manodopera (vietata se esercitata al di fuori dell’ambito di applicazione della somministrazione).

RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi (comprese le quote del TFR), i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Con l’entrata in vigore della legge n. 44/2012, il legislatore ha affermato che "in caso di appalto di opere e servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento".

Lo scorso 12 Agosto 2012 con l’entrata in vigore della L 134/2012 (DL 83/2012) il legislatore ha nuovamente modificato la normativa sulla responsabilità solidale.
Il contenuto della modifica comporta la responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle:
o       Ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
o       E dell’Iva dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.

La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore (committente) acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore (sanzione da 5.000,00 €  a 200.000 €).
L’Agenzia delle Entrate con la circolare  n° 40/E/2012 ha chiarito che la documentazione può consistere in forme di documentazione alternative (per esempio una dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000).

L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi può essere rilasciata attraverso:
1.      Una autocertificazione, che deve contenere:
o      il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i laoro eseguiti è stata liquidata;
o      il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate;
o      gli estremi del modello F24 con il quale sono versate le ritenute e l’IVA;
o      l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
2.      Asseverazione rilasciata da:
o      Il responsabile dell’assistenza fiscale (CAF);
o      Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro.

Ovviamente, le novità introdotte lasciano aperti parecchi dubbi d’interpretazione, solo con chiarimenti ministeriali si riuscirà ad avere risposte esaustive ed un chiaro quadro della situazione.

mercoledì 24 ottobre 2012

EURES



Che cos'è EURES?

EURES (European Employment Services - Servizi europei per l'impiego) è una rete di cooperazione formata dai servizi pubblici per l’impiego, a cui partecipano anche i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro. Il suo obiettivo è facilitare la libera circolazione dei lavoratori nello Spazio economico europeo, in Norvegia e in Svizzera.


A chi serve?

La rete EURES è stata istituita sia per le persone in cerca di lavoro interessate a trasferirsi in un altro Paese per lavorare, sia per i datori di lavoro che desiderano assumere persone di un altro Paese.


Che  cosa può fare EURES per te?
Se vuoi lavorare in Europa puoi:
  • trovare informazioni su vita e lavoro all’estero
  • accedere alle offerte di lavoro aggiornate in tempo reale in 31 Paesi
  • inserire il tuo CV
  • contare su una rete di consulenti sul territorio pronti ad aiutarti.
Se sei un datore di lavoro puoi:
  • pubblicare gli annunci di lavoro sul portale Web
  • cercare CV di candidati idonei e contattarli
  • ricevere tutte le informazioni necessarie ad assumere personale all’estero, conoscere le norme e le procedure ed essere informato sugli eventi EURES
  • contare sulla rete di consulenti sul territorio.

Quali Paesi sono interessati da EURES
?

EURES copre 31 paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Norvegia, Svizzera.


Chi sono i consulenti EURES?
EURES offre una rete costituita da oltre 600 consiglieri che hanno il compito di fornire, le informazioni richieste da chi cerca e offre lavoro. Sono specialisti che lavorano nei servizi pubblici per l'impiego di ciascun Paese o all’interno di altre organizzazioni partner della rete EURES e sono dislocati sul territorio nazionale. Hanno un'esperienza specializzata in questioni pratiche, giuridiche e amministrative legate alla mobilità a livello nazionale e transfrontaliero. Forniscono poi consigli utili su come vivere e lavorare all’estero.


Come funziona Eures nelle Regioni transfontaliere?
Oltre 600.000 persone vivono in un Paese e lavorano in un altro e devono affrontare quotidianamente ostacoli amministrativi, giuridici o fiscali. A tutti loro i consiglieri EURES nelle zone transfrontaliere possono fornire consulenza e orientamento in particolare sui loro diritti e sui loro doveri. Attualmente esistono più di 20 partenariati transfrontalieri in Europa. Rispondono alle esigenze di informazione e coordinamento legate alla mobilità dei lavoratori nelle Regioni di frontiera e sono un utile punto di contatto fra le amministrazioni dell'impiego, sia regionali sia nazionali, e le parti sociali. Ne fanno parte i servizi pubblici per l'impiego e la formazione professionale, organizzazioni di datori di lavoro e sindacali, enti locali, istituzioni che si occupano di problemi del lavoro e della formazione professionale nelle regioni di frontiera.


Perché fare un’esperienza all’estero?
Trascorrere un periodo di studio o lavoro all’estero può essere un’esperienza bellissima e insieme molto utile. Vivere temporaneamente in un Paese differente dal proprio permette di entrare in contatto con una cultura diversa in una forma molto più completa di quanto non accada in occasione di visite turistiche o di brevi trasferte lavorative. Un’esperienza all’estero permette di arricchire le proprie conoscenze, le proprie competenze linguistiche e di know-how e il proprio senso pratico. Proprio per questo, ad esempio, partecipare al Progetto Erasmus o al Programma Leonardo rappresenta un’esperienza significativa e un’opportunità importante per il proprio sviluppo professionale.

Controlli Finanza: PARMA

Link: http://www.gazzettadiparma.it/primapagina/dettaglio/1/156528/Controlli_della_Finanza_a_Parma_e_provincia%3A_niente_scontrino_in_68_casi_su_131.html


La Guardia di Finanza ha effettuato una serie di controlli a Parma e provincia, contro l'evasione fiscale e il lavoro nero. Scontrini fiscali: su 131 controlli, in 68 casi lo scontrino non è stato emesso da un esercente. Il dato si aggiunge alle 823 violazioni di questo tipo scoperte fra gennaio e settembre nel Parmense.
I finanzieri (77 hanno partecipato all'operazione) hanno anche individuato un «evasore totale», cioè una persona completamente sconosciuta al fisco.
Passando al setaccio i cantieri, le Fiamme gialle hanno trovato 11 lavoratori in nero (su 25 controlli fra città e provincia).
Scoperto anche un uomo che raccoglieva scommesse on line senza essere autorizzato.
Il comunicato della Guardia di Finanza di Parma:
77 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, organizzati in 34 pattuglie, hanno eseguito, nei giorni scorsi, un vasto “Piano Coordinato di Controllo Economico del Territorio” che ha interessato diverse aree della città di Parma e diversi centri della sua provincia.
In particolare, pattuglie di finanzieri “in divisa” hanno dato attuazione ad una serie di attività operative volte al contrasto ed alla prevenzione degli illeciti fenomeni dell’abusivismo commerciale e della minuta vendita di merci contraffatte.
Altre pattuglie - in questo caso composte da militari in “abiti civili” - sono state contestualmente impegnate nel controllo della regolare emissione di scontrini e ricevute fiscali da parte di una molteplicità di esercenti, appartenenti alle diverse categorie che caratterizzano il variegato panorama economico della città di Parma.
Tali tipologie di operazioni si inquadrano, infatti, in consolidate metodologie d’azione, sistematicamente attuate anche nella specifica prospettiva di utilizzare i dati “caldi” acquisiti sul campo per integrare ed attualizzare le attività di monitoraggio ed analisi del tessuto “economico-finanziario”.
Le “mappature del territorio” e le correlate “analisi di rischio” sono infatti oramai divenute usuali strumenti di cui si avvalgono i reparti del Corpo al fine di meglio “mirare” ben più approfondite attività ispettive o di indagine (anche di polizia giudiziaria) verso i soggetti nei cui confronti emergono significativi indizi di comportamenti illeciti e di “infedeltà fiscale”.
Si evidenzia che i predetti “Piani Coordinati” hanno quale obiettivo non solo quello di tutelare gli operatori economici “regolari” dalla sleale ed illecita concorrenza degli abusivi e di coloro che vendono merci fuori norma, ma anche quello di evitare che gli esercenti che rispettano gli obblighi di emissione dei documenti fiscali finiscano con il risultare indebitamente “svantaggiati” rispetto ai loro concorrenti che violano le norme tributarie.
In materia di scontrini e ricevute fiscali sono stati eseguiti 131 controlli, che hanno portato alla constatazione di 68 violazioni per mancata emissione di tali documenti fiscali.
Sia i soggetti controllati, che coloro a cui sono state constatate irregolarità di varia natura, risultano riconducibili alle molteplici categorie di esercenti che compongono il tessuto economico-commerciale del territorio parmense. Tali irregolarità vanno ad aggiungersi alle 823 violazioni in materia di scontrini e ricevute fiscali già individuate dalla Guardia di Finanza – sul territorio dell’intera Provincia – nei primi nove mesi dell’anno.
Per quanto riguarda il contrasto al lavoro nero e/o irregolare, sono stati eseguiti 25 interventi che hanno permesso di “scovare” 11 lavoratori che operavano completamente in nero. E’ stato, inoltre, individuato un soggetto economico qualificabile come “evasore totale” in quanto non in regola con la presentazione delle prescritte dichiarazioni fiscali.
In materia di “capacità contributiva” i controlli sono stati rivolti nei confronti degli utilizzatori di auto di lusso; in particolare sono stati controllati 40 soggetti per i quali sono in corso i dovuti accertamenti per vagliare la corrispondenza tra il valore dell’autovettura e la posizione reddituale degli stessi.
Nell’ambito degli interventi svolti in materia di “esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa” si è proceduto a segnalare alla locale Autorità Giudiziaria un soggetto che deteneva nel proprio esercizio due postazioni “totem” utilizzate per accettare e raccogliere scommesse in via telematica senza la prescritta autorizzazione.

Relazione Trimestrale mercato del lavoro PARMA

Link:
DTL Parma - Relazione Trimestrale stato mercato del lavoro e risultati attività ispettiva

Tempo determinato: 36 mesi e Somministrazione


La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 32 del 19 ottobre 2012, ha risposto ad un quesito dell'Assolavoro, in merito alla corretta interpretazione del disposto normativo ex art. 5, comma 4 bis, D.Lgs. n. 368/2001, afferente al computo del periodo massimo di occupazione del lavoratore in caso di successione di più contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti.
In particolare, l’istante chiede se sia possibile per un’azienda utilizzatrice, una volta esaurito il periodo massimo di trentasei mesi consentito dalla legge, far ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato nei confronti del medesimo lavoratore.

 La risposta in sintesi:

"...Alla luce delle considerazioni sopra svolte, in risposta al quesito avanzato, si ritiene dunque che un datore di lavoro, una volta esaurito il periodo massimo di trentasei mesi, possa impiegare il medesimo lavoratore ricorrendo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.".

Apprendista Professionalizzante: Formazione

Interpello 34/2012

Link: http://www.dplmodena.it/interpelli/23-10-12inter_34-2012.htm

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 34 del 19 ottobre 2012, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla durata della formazione in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
L’istante chiede, in particolare, se siano legittime quelle clausole della contrattazione collettiva – ad esempio art. 14, punto 3, dell’accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore turismo del 17 aprile 2012 – che prevedono una riduzione dell’impegno formativo in caso di verifica del Piano Formativo Individuale (PFI) ad opera dell’ente bilaterale e – nell’esempio in questione – del rispetto integrale delle condizioni di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo accordo che richiede “l’integrale applicazione delle disposizioni del presente contratto ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazioni continua (…)”..

 La risposta in sintesi:

"...Da quanto sopra appare evidente che alle parti sociali è sì affidata l’individuazione, tra l’altro, della “durata della formazione” ma ciò esclusivamente in funzione della “età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire”. In altri termini è possibile prevedere che la durata standard del monte ore formativo sia ridotta, ad esempio, se il lavoratore abbia 29 anziché 18 anni o qualora abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato.
Non appare invece in linea, né con le disposizioni del D.Lgs. n. 167/2011, né con i principi costituzionali di parità di trattamento, né con quelli comunitari sulla libera concorrenza prevedere una riduzione del monte ore di formazione esclusivamente basandosi su elementi del tutto estranei alla età dell’apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale.
Le riduzioni previste dalla contrattazione collettiva in funzione della semplice “validazione” del PFI da parte dell’ente bilaterale o alla adesione allo stesso ente non possono pertanto ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico.
Ne consegue che, in tali ipotesi, il personale ispettivo potrà correttamente impartire il provvedimento di disposizione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 167/2011, qualora ne ricorrano tutte le condizioni, ordinando una integrazione del PFI e della formazione non effettuata.".

Lotta Evasione Fiscale

Evasione fiscale da denunciare. Un aumento del ben 92 per cento, registrato dall’inizio dell’anno a  fine settembre, rispetto allo stesso periodo dell’anno passato, per ciò che riguarda il numero di chiamate al 117 per denunciare l’evasione fiscale.Ma cosa denunciano per la maggiore gli italiani?

 Denuncia evasione fiscale: boom di chiamate

 Un numero record è quello che si è registrato in riferimento alle chiamate al 117, per denunciare l’evasione fiscale. 50mila chiamate. Un vero e proprio boom, sintomatico del coinvolgimento maggiore dei cittadini/contribuenti nella lotta all’evasione fiscale, un cavallo di battaglia del Governo Monti per il rilancio della nostra economia. In un periodo di crisi e recessione economica, dove si afferma che il recupero di maggiori entrate deriva dalla lotta all’evasione fiscale e al sommerso, i contribuenti, oppressi da un sistema di tasse sempre più oneroso, si travestono da 007 del Fisco. “Meglio che lo Stato recuperi soldi dagli evasori, piuttosto che tassi noi!”. E’ questo quello che passa per la testa di chi si appresta a denunciare l’evasione fiscale.

 Evasione fiscale: cosa si denuncia

 Al bar non fanno lo scontrino? Il vicino fa ripetizioni private? Ecco che parte la denuncia. Mano al telefono, si chiama al 117 per segnalare la mancata emissione dello scontrino/ricevuta, oppure la presenza in un cantiere di lavoratori in nero, ma anche violazioni in riferimento ai distributori di carburante, giochi e scommesse fino alle sostanze stupefacenti.

 I numeri ufficiali

 I numeri parlano chiaro: le chiamate al 117 nei primi nove mesi del 2012 sono state 49.596, contro le 25.898 dello stesso periodo dell’anno precedente. In tema di segnalazioni di violazioni fiscali (23.895 telefonate quest’anno contro le 7.381 del 2011), il boom era stato registrato sin dai primi mesi dell’anno, ma i dati di medio periodo confermano ora l’assestamento del trend positivo. A rilevare questi dati sono direttamente le Fiamme gialle. Sempre la Guardia di finanza afferma che ”l’aumento delle segnalazioni, sintomatico della crescente partecipazione alla lotta all’illegalità economico – finanziaria, ha determinato anche il potenziamento del 117 con iniziative rivolte al web e l’aggiornamento della specifica sezione del sito internet www.gdf.gov.it: sono, infatti, on line” – continuano a spiegare le Fiamme Gialle – “nuovi modelli per le segnalazioni che chiunque può agevolmente compilare, stampare e presentare ai reparti territoriali”.

 Denuncia evasione fiscale al 117

 La scusa è buona per ricordare che denunciare l’evasione fiscale si può tramite una semplice chiamata al 117, un numero gratuito di pubblica utilità operante 24 ore su 24, realizzato con lo scopo di instaurare un rapporto diretto tra la Guardia di Finanza ed i cittadini. “In tal modo” -sottolinea la Guardia di Finanza- “ chiunque, con una semplice telefonata, può entrare in contatto con le “sale operative” dei Comandi Provinciali di tutto il territorio nazionale, per fare una segnalazione, ottenere notizie e informazioni o chiedere l’intervento della Guardia di Finanza. Quando, invece, è necessario presentare un esposto, il segnalante viene invitato a presentarsi presso il reparto più vicino per la formalizzazione”.
 Cittadini diventano spie del Fisco, in nome di una lotta all’evasione fiscale che, secondo le stime del Governo,  rilancerà la nostra economia. Nessun dubbio sulla legittimità, ma siamo sicuri che l’evasione fiscale in Italia sia da addebitarsi solo ed esclusivamente a chi non rilascia uno scontrino?


Link: http://www.investireoggi.it/fisco/evasione-fiscale-boom-di-chiamate-al-117-i-cittadini-spie-del-fisco/

PEC

Link: http://www.investireoggi.it/fisco/pec-per-tutti-nel-decreto-sviluppo-2012/

Pec per tutti. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto sviluppo 2012 parte seconda. Oltre all’agenda digitale, credito di imposta per nuove infrastrutture, capitolo importante è quello riguardante la Pec, la posta elettronica certificata.
 L’articolo 5 del decreto sviluppo 2012, parte seconda, prevede che viene esteso alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese  artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto sviluppo 2012 parte seconda, l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta certificata.

 Obbligo di Pec entro il 31.12.2013

 Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013. L’ufficio del registro delle  imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Indice nazionale degli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti

Ma le novità in materia di posta certificata nel decreto sviluppo 2012, parte seconda non si arrestano qua. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonchè lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, viene istituito un pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata”, cosiddetto INI-PEC delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
Tale indice verrà realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi Pec costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali.


Link: http://www.investireoggi.it/fisco/pec-per-tutti-nel-decreto-sviluppo-2012/#ixzz2AD1VLbQF

Lavoro accessorio: Voucher

Link:
Buoni lavoro on line. E’ stato pubblicato sul portale Inps, sezione Dati e Bilanci>Ossservatori, l’Osservatorio statistico sul Lavoro occasionale accessorio, per il periodo 2008-2011.

Buoni lavoro Inps: la banca dati

Questa nuova banca dati Inps si compone di due sezioni: la prima contiene i dati sulla vendita dei buoni lavoro, i voucher Inps con cui retribuire il lavoro accessorio, su tutto il territorio nazionale, la seconda invece offre informazioni sui lavoratori prestatori di lavoro accessorio che sono stati retribuiti con il sistema dei buoni lavoro.

Buoni lavoro: origine con le vendemmie

L’Inps ricorda che l’uso dei  buoni lavoro per retribuire le prestazioni di lavoro accessorio occasionale , previste dagli articoli 70-73 D. Lgs. 276/2003 e successive modificazioni, dopo una fase iniziale di sperimentazione (iniziata ad agosto 2008 nell’ambito delle vendemmie) è ormai prassi diffusa, sull’intero territorio nazionale e nei vari settori produttivi che ne possono fruire. ( In merito alle novità introdotte dalla riforma Fornero sull’uso dei buoni lavoro Inps si rinvia ai nostri articoli Buoni lavoro nella riforma Fornero: le prime indicazioni dal Ministero, Riforma del lavoro: voucher agricoli anche per i pensionati).

Lo scopo di una banca dati per il lavoro accessorio

Sulla base di dati presenti negli archivi gestionali, il Coordinamento statistico-attuariale, ha potuto strutturare questa banca dati, utile strumento di monitoraggio messo a disposizione di tutti gli operatori, elaborando, da una parte, la significativa quantità di dati derivante dalla vendita dei buoni lavoro, attraverso il diversi canali dedicati (sportelli Inps e uffici postali, procedura telematica nel portale Inps, rete dei tabaccai e banche popolari convenzionate) e, dall’altra, le informazioni ricavate dalle comunicazioni obbligatorie di inizio prestazione che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare ai fini assicurativi ed antiinfortunistici ed per il relativo accredito della quota di contribuzione. E’ utile da ultimo ricordare che il valore nominale di ogni singolo buono o voucher, pari a 10 euro, è comprensivo della contribuzione a favore della Gestione separata Inps (convenzionalmente stabilita per questa tipologia lavorativa nell’aliquota del 13%), di quella in favore dell’Inail (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio.

Infortunio: certificato medico online

Link:
http://www.investireoggi.it/fisco/certificato-medico-on-line-in-caso-di-infortunio-sul-lavoro/

Certificato medico on line con il decreto semplificazione. Viene stralciato l’obbligo posto a carico del datore di lavoro di inviare all’Inail il certificato medico di infortunio sul lavoro (in realtà non era già più obbligatorio, in quanto bisognava inoltrarlo su richiesta dell'Istituto) e di malattia professionale. Spetterà al medico o alla struttura sanitaria competente al rilascio, inviare il certificato medico on line.

Certificato medico on line

La novità introdotta dal decreto semplificazione bis del Governo Monti origina dall’esperienza positiva avvenuta dall’invio telematico del certificato di malattia Inps. Si è così inaugurato un processo di dematerializzazione del certificato, a cui seguirà poi una progressiva digitalizzazione del fascicolo sanitario del cittadino e delle prescrizioni mediche.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale: certificato medico telematico

Il decreto semplificazione ha così previsto che il certificato in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, verrà fatto online, esonerando il datore di lavoro dall’invio del certificato insieme alla denuncia di infortunio. La novità non è subito operativa, visto che si attende 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto semplificazione.


Link: http://www.investireoggi.it/fisco/certificato-medico-on-line-in-caso-di-infortunio-sul-lavoro/#ixzz2ACzjtJrC

Contratti agricoli

Fonte:
http://www.investireoggi.it/fisco/contratto-agricolo-con-forma-scritta-obbligatoria/

Contratto agricolo in forma scritta e pagamenti più rapidi per i produttori agricoli. Entrano in vigore oggi le novità in tema di contratti agricoli, disciplinate all’articolo 62 della legge n. 27 del 2012.

Contratti agricoli: le novità

Tra le novità che tale disposizione introduce in merito al settore agricolo, si precisa in primo luogo che il contratto agricolo debba avere la forma scritta. Un requisito richiesto a pena di nullità ma con la particolarità che la forma scritta del contratto agricolo viene rispettata anche se ricorrono «situazioni idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto». Così i documenti di trasporto/consegna e le fatture, se contengono tutti gli elementi previsti in modo obbligatorio dalla nuova norm, assolvono gli obblighi della forma scritta anche senza recare alcuna sottoscrizione delle parti, alla condizione che riportino la seguente dicitura: «Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

Contratto agricolo e pagamento prodotti agroalimentari

Altra novità fondamentale che riguarda il contratto agricolo è il pagamento delle merci, dei prodotti agrolaimentari per l’esattezza. Infatti, si stabilisce che per le derrate deteriorabili, il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni, mentre per quelle non deteriorabili o sfuse, il termine sarà di 60 giorni, sempre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.