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martedì 25 febbraio 2020

Coronavirus: numeri telefonici

Numeri telefonici:
0521 396436 per avere informazioni in generale sul virus, i sintomi e le precauzioni per contrastare la diffusione
339 6862220 per segnalare al Dipartimento di sanità pubblica se negli ultimi 14 giorni si è transitato e sostato nelle zone quali il Basso lodigiano o la provincia di Padova, ovvero in tutte quelle zone di contenimento della diffusione del coronavirus indicate nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio scorso che sono i territori comunali di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò Euganeo. Oltre a questi comuni, sono comprese anche le aree all’estero di diffusione epidemica definite tali dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si raccomanda vivamente di non usare questo numero per chiedere informazioni o altri motivi, ma solo per le segnalazioni descritte.
Questi due nuovi numeri si aggiungono al numero verde 800 033 033 messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per informazioni da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 18 e il sabato dalle 8,30 alle 13,30.

Coronavirus - INPS: Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna

Si trasmettono le disposizione che questa sede seguira’ per un periodo congruo legato alle esigenze sanitarie:

2.2 Servizi al Front End dei territori di Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.

Per le Strutture INPS rientranti nei territori di Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, al fine di ridurre il rischio di contagio, dovrà essere garantito il solo sportello veloce, con possibilità di contingentare il numero degli accessi in sede, sospendendo il servizio degli sportelli di linea e la consulenza su appuntamento.

Gli utenti che avevano già prenotato un accesso in sede saranno contattati nelle modalità più opportune (SMS, app, MyINPS, Telefono) per concordare l’attivazione di eventuali servizi alternativi.

Le strutture INPS rimarranno aperte per la ricezione su appuntamento degli intermediari qualificati e la gestione di eventuali criticità indifferibili per l’utenza.


2.3 Attivazione del servizio di call center di sede a livello provinciale 

Vista l’impossibilità di conoscere l’evoluzione del fenomeno, è in via di definizione un piano per assicurare i necessari servizi di comunicazione all’utenza, attraverso la predisposizione del call center di sede direttamente sulle direzioni provinciali interessate, con funzioni dispositive e di primo livello.
A tal fine è stato messo a disposizione un numero di emergenza a livello provinciale al quale sono collegati i numeri telefonici dei funzionari proposti dai responsabili territoriali.
I nuovi contatti telefonici provinciali saranno pubblicati sul sito istituzionale e comunicati agli operatori del Contact center nazionale in modo tale da poter fornire ogni utile informazione e supporto all’utenza.
A tal proposito, qualora non si sia già provveduto, è necessario che pervengano a stretto giro all’indirizzo di posta elettronica covid19@inps.it i nominativi dei funzionari e i corrispondenti numeri di telefono interno da collocare nelle varie task force provinciali (è eventualmente possibile associare numeri di telefono cellulare dei funzionari indicati).
Si sottolinea che le Direzioni Regionali/DCM afferiscono comunque alla stessa numerazione della provincia di appartenenza ma possono essere parte integrante della task force in quanto ogni numero telefonico di Agenzie, Sedi e DR/DCM può essere incluso nel gruppo risponditore.


2.4 Attività del Centro medico legale

Si dispone la sospensione delle visite assistenziali e previdenziali presso le UOC/UOST medico legali, ricalendarizzandole a partire dal 9 marzo p.v.
Nelle more di questa sospensione, si esamineranno le sole domande di Invalidità Civile e Handicap presentate ai sensi della L. 80/2006; il cittadino potrà inviare alla casella istituzionale medico-legale di sede dedicata la necessaria documentazione sanitaria. Tale documentazione, se esaustiva, probante e completa in relazione alle già emanate linee guida medico-legali, potrà essere utilmente valutata ai fini di una possibile definizione su atti per questa specifica fascia di utenza.
Sono sospese fino alla data dell’8 marzo p.v. le visite mediche di controllo domiciliare e ambulatoriale, considerato che tali visite potrebbero rappresentare un rischio per i medici fiscali e per quelli di sede e un possibile canale di diffusione dell'epidemia.
Con successivo messaggio verranno fornite le opportune istruzioni operative.


lunedì 24 febbraio 2020

Coronavirus - ASSENZA DEL LAVORATORE: approfondimento Fondazione Studi Consulenti del lavoro

APPROFONDIMENTO
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_24022020_Coronavirus.pdf

Lavoratori assenti dal lavoro per quarantena, malattia o paura del contagio, aziende chiuse o ordinanze con divieto di circolazione: le casistiche nella gestione dei rapporti di lavoro in questi giorni sono le più varie e meno consuete

COMPORTAMENTI DELL’AZIENDA
Misure preventive
L’azienda dovrà mettere, a disposizione dei lavoratori, dispositivi di protezione adeguati ad evitare il contagio: esempio, guanti e mascherine protettive, erogatori di disinfettante antibatterico. Inoltre, dovrà provvedere ad una accurata pulizia dei luoghi di lavoro, con prodotti disinfettanti atti allo scopo.
Inoltre, il lavoratore, dovrà attenersi alle comuni misure preventive, quali la cura dell’igiene della persona e dell’ambiente di lavoro e l’attenzione nel tenersi distanti da persone con sintomi influenzali.
Smart-working
Per le attività esternalizzabili, l’azienda può, nelle aree a rischio, attivare automaticamente la modalità di lavoro agile (c.d. smart-working) ai propri dipendenti, anche in assenza di un accordo individuale. L’importante è seguire le prescrizioni previste dal legislatore, previste dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81 del 22 maggio 2017. (D.P.C.M. 23 febbraio 2020)
In questi casi, nella procedura telematica l’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio. Nel campo “data di sottoscrizione dell’accordo“, va inserita la data di inizio dello smart working. (indicazione fornita dal Ministero del Lavoro)
CIGO
Qualora l’azienda sia impossibilitata a contibuare la propria attività in quanto si trova in uno dei Comuni oggetto di restrizione ovvero siano i propri dipendenti ad essere obbligati a soggiornare in questi Comuni e a non poter andare a lavoro, può essere concessa, dal Ministero del Lavoro, la Cassa integrazione ordinaria (Cigo), in quanto si tratta di un evento di forza maggiore, improvviso ed imprevedibile, non imputabile al datore di lavoro, quindi un evento che rientra tra le casistiche di legge per richiedere l’ammortizzatore sociale. Allo studio del Ministero ci sono ulteriori forme di tutela, che prevedono l’estensione degli ammortizzatori sociali, il rafforzamento del fondo di integrazione salariale e l’introduzione della cassa integrazione in deroga per le aziende con meno di 6 dipendenti. (INPS – pagina dedicata alla CIGO)
Malattia
Qualora il lavoratore sia obbligato dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, a misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, così come prevista dal D.P.C.M. 23 febbraio 2020, questi dovrà essere considerato in malattia e come tale la sua assenza dovrà essere trattata da un punto di vista legale e contrattuale.
Quarantena volontaria
Qualora il lavoratore evidenzi la necessità di porsi in quarantena volontaria, in quanto ha sostato in uno dei Comuni indicati nel Decreto Legge n. 6/2020, ovvero ha avuto rapporti con persone contagiate dal coronavirus, e si trova in attesa del responso da parte del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, riteniamo che debba essere considerato in ferie/permesso, in attesa del responso dell’azienda sanitaria. Qualora il responso sia positivo, l’assenza dovrà essere rimodulata in malattia.
Assenza del lavoratore dal luogo di lavoro non giustificata
Laddove non vi sia alcun presupposto in capo al lavoratore (sosta in uno dei Comuni “attenzionati” o rapporti con persone contagiate), certificato dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, l’azienda potrà richiamare il lavoratore a fornire la prestazione lavorativa anche attraverso l’avvio di un procedimento disciplinare.




La PRASSI AMMINISTRATIVA


Le PAGINE DEDICATE

Gli APPROFONDIMENTI
– i sintomi

Coronavirus Decreto legge + DPCM

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.
Regione Lombardia
  • Bertonico;
  • Casalpusterlengo;
  • Castelgerundo;
  • Castiglione D’Adda;
  • Codogno;
  • Fombio;
  • Maleo;
  • San Fiorano;
  • Somaglia;
  • Terranova dei Passerini.
Regione Veneto
  • Vo’.


FONTI:
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 

- DPCM

mercoledì 19 febbraio 2020

ISMEA: Asta terreni agricoli

http://www.ismea.it/banca-delle-terre


L’Ismea pubblica la mappa dei 386 lotti pronti alla vendita. Per gli under 41 disponibili mutui trentennali agevolati e finanziamenti per l’avvio


L’elenco dei terreni messi all’asta è disponibile da mezzogiorno del 19 febbraio sul sito Ismea (Banca nazionale delle terre), mentre le offerte vere e proprie potranno essere presentate tra il 27 aprile e l’11 di giugno. La partecipazione è aperta a tutti, ma il vero obiettivo dell’operazione è favorire il ricambio generazionale tra i campi e il ritorno dei giovani alla terra.

Legge 300/70: Videosorveglianza


Lo Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) vieta l’uso degli impianti audiovisivi e di altre apparecchiature finalizzate al controllo a distanza dei lavoratori. Il divieto non opera nei casi in cui l’installazione sia finalizzata ai controlli cosiddetti difensivi, rivolti cioè alla tutela del patrimonio e alla sicurezza dell’azienda. E’ ammesso l’utilizzo dei dispositivi per accertare condotte illecite dei dipendenti e per esigenze produttive e organizzative, semprechè non ne derivi la possibilità del controllo a distanza dei lavoratori.

Autorizzazione.
In tutti i casi prospettati è necessaria una preventiva autorizzazione rilasciata dalla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) o, in alternativa, la stipulazione di un accordo con le organizzazioni sindacali.

Altri strumenti.
Oltre ai mezzi di controllo tradizionali, il progresso tecnologico ha fornito nel corso del tempo diversi altri strumenti, il cui uso non conforme potrebbe comportare gravi conseguenze anche sul piano penale: ci riferiamo in particolare a computer, cellulari, tablet, e apparecchi di geolocalizzazione in genere, per i quali è sempre necessario valutarne le modalità di utilizzo e le relative finalità.


L. 300/1970
Art. 4. (Impianti audiovisivi)
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale


Art. 41. (Esenzioni fiscali)
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.
à Vedi Interpello AGE 909-423/2010-art.11, Legge 27/07/2000, n° 212 – DPL Reggio Emilia.


L’azienda viene invitata a procedere all’eliminazione del reato, presentando istanza di rilascio autorizzazione alla Dpl o, in caso di telecamere puntate in modo lesivo della tutela dei dipendenti, provvedendo alla rimozione dell’impianto.
Ottemperando a tale prescrizione, il contravventore potrà estinguere il reato pagando in via amministrativa una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda.
Qualora il trasgressore non ottemperi, l’ispettore procederà al sequestro dell’impianto di videosorveglianza con conseguente prosecuzione del procedimento penale.



  

DOCUMENTAZIONE DI APPROFONDIMENTO
Schede Frizzera
Articoli dalle riviste Il Sole 24 Ore
Guida al Lavoro 2.3.2018 - n. 10, pag. 22-28
Videosorveglianza, i chiarimenti dell'Inl sull'applicazione delle nuove norme, di Luca Saglione, Daniela Bagarella

Massimario di Giurisprudenza del Lavoro gennaio/febbraio 2017 - n. 1/2, pag. 37-57
I controlli a distanza prima e dopo il Jobs Act, di Guido Vidiri
L’esperto risponde
Giurisprudenza
Prassi
Legge
Formule


giovedì 13 febbraio 2020

APPALTO: Novità 2020 --> circolare 1/2020 Age

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/CIRCOLARE+N.+1+2020.pdf/328aafe6-3aa5-8da7-836b-6bb70de6d78b

Con la circolare n° 1 del 12 Febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi ("sintetici) chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 4, del c.d. Decreto Fiscale (DL 124/2019).