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lunedì 25 marzo 2019

Incentivo assunzione reddito di cittadinanza


Incentivo assunzione reddito di cittadinanza



Normativa
Decreto Legge 4/2019

Le assunzioni a tempo pieno e indeterminato dei beneficiari della misura Reddito di Cittadinanza potranno vedere riconosciuto un esonero contributivo dall’importo variabile.

Se l’assunzione è a tempo pieno e indeterminato (anche grazie all’attività svolta da un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro), il datore di lavoro beneficia di un esonero contributivo, nel limite dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore e comunque non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità.
La durata dell’esonero è pari alla differenza tra 18 mensilità e il periodo già goduto di Reddito di Cittadinanza.
Se le attività intraprese nell’ambito di un percorso formativo intrapreso con un ente formativo accreditato, portano ad un’assunzione a tempo pieno e indeterminato l’esonero contributivo per il datore di lavoro è pari alla metà dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza fino ad un massimo di 390 euro mensili, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto. La restante metà dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore è riconosciuta all’ente formativo accreditato, sotto forma di sgravio contributivo, sempre per un massimo di 390 euro mensili.
Le disponibilità dei posti vacanti devono essere comunicate telematicamente attraverso il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL).
Contestualmente all’assunzione il datore di lavoro può stipulare, qualora necessario, un patto di formazione, presso il CPI, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.


Riforma Fallimentare: organo di controllo SRL


Riforma Fallimentare: organo di controllo SRL


NORMATIVA: (Dlgs 14 del 12 Gennaio 2019):

Collegio sindacale e revisione legale dei conti 

[1] L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo (2) .

[2] La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria se la societa': 
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti; 
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unita'. (4)

[3] L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti.» (4)

[4] Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

[5] L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

[6] Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la societa' e' priva di organo di controllo (4)


La predetta riforma estende l’obbligo di adozione dell’organo di controllo (sindaco, revisore legale, società di revisione) a tutte le S.R.L. che per due esercizi consecutivi (2017 e 2018) abbiano superato:
-          I 2 milioni di euro di totale attivo dello stato patrimoniale;
-          O 2 milioni di euro di ricavi;
-          Oppure che abbiano avuto, per due esercizi consecutivi, più di 10 dipendenti in forza.
I nuovi costi saranno controbilanciatii dai benefici che arriveranno dalla maggiore trasparenza del management delle aziende, da una maggiore sostenibilità e solidità dell’attività della società, con riduzione delle possibilità di gravi insolvenze (a cascata anche le perdite su crediti si ridurranno, in un panorama economico più controllato).

ANF: nuova modalità di presentazione



NORMATIVA:
-          Art. 2 DL 13/03/1988 n° 69 (convertito Legge 13/05/1988 n° 153)
-          DPR 30/05/1955 n° 797 (TU sugli ANF)

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le domande presentate in via telematica all’INPS, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta.
Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti. Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione. L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
-          WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
-          Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto.

Agricoli:
La domanda di Assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo come attualmente previsto










Quando richiedere autorizzazione ANF:
-          figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono;
-          figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;
-          figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
-          fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità; nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
-          familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
-          familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
-          minori in accasamento etero-familiare;
-          familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero; - figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

mercoledì 20 marzo 2019

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: decorrenza?


LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 
Art 1 comma 41

41. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20  maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui  all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo 'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva; e' fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresi' sospesi in caso di impedimento derivante  da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.




Esempio:
  • Dal 1 al 7 assenza ingiustificata 
  • il 9 viene spedita lettera di contestazione (ricevuta il 10) 
  • decorsi i 5 giorni procediamo con la lettera di licenziamento che viene spedita il 17 del mese 
  • la raccomandata viene ricevuta il 24 del mese. 



Che data (decorrenza) dobbiamo indicare nella comunicazione di cessazione?



    Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare produce effetto dal giorno della contestazione dell'addebito (ricezione raccomandata nel caso non venga consegnata comunicazione "a mano"), salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva




    martedì 12 marzo 2019

    LA SOMMINISTRAZIONE (INTERMEDIAZIONE/"AFFITTO") DI MANODOPERA


    LA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA

    LA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA È LECITA SOLO QUANDO È FORNITA DA AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE ISCRITTE ALL’APPOSITO ALBO DETENUTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.
    IN TUTTI GLI ALTRI CASI, LA COSIDDETTA “FORNITURA DI MANODOPERA IN APPALTO” è VIETATA e PUNITA CON SANZIONI DI NATURA CIVILE, AMMINISTRTIVA ED ANCHE PENALE (dal 12 agosto 2018 è stato, infatti, reintrodotto il reato di somministrazione fraudolenta).

    QUANDO SI CONFIGURA LA SOMMINISTRAZIONE ILLECITA? Quando si realizza una pura e semplice esternalizzazione delle obbligazioni del datore di lavoro ad un soggetto terzo che non sia un’agenzia autorizzata.

    QUALI SONO GLI SCOPI? Abbattere il rischio d’impresa ed il costo del personale, a discapito della tutela e della retribuzione del personale stesso (applicazione di contratti collettivi peggiorativi e retribuzioni inferiori rispetto a quelle dei propri dipendenti). Per questo è vietata dalla legge.

    COME SI REALIZZA LA SOMMINISTRAZIONE ILLECITA? le fattispecie più frequenti sono:
    1) SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA OFFERTA DA SOGGETTI CHE NON POSSIEDONO I REQUISITI DELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE (Art. 4 d.lgs. n. 276/2003);
    2) CONTRATTI DI APPALTO NON GENUINI;
    3) DISTACCHI NON GENUINI;
    4) CAPORALATO, che sussiste quando la somministrazione illecita è realizzata tramite lo sfruttamento dello stato di bisogno del lavoratore. È la forma più grave di intermediazione illecita ed è punita penalmente con maggiore severità (il caporalato è un reato a se’ stante)

    CONSEGUENZE PER IL SOMMINISTRATORE E PER L’UTILIZZATORE:
    PENALI: AMMENDA DI € 20,00 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione (art. 38bis d.lgs. n. 81/2015) a carico di entrambi i soggetti, somministrante ed utilizzatore
    AMMINISTRATIVE: SANZIONE PECUNIARIA DI € 50,00 per ciascun lavoratore e per ciascun giorno di somministrazione (in ogni caso non inferiore ad € 5.000 né superiore ad € 50.000) a carico di entrambi i soggetti (ART. 18 D.LGS. N. 276/2003)

    CONSEGUENZE PER IL SOLO UTILIZZATORE:
    CIVILI: RICONOSCIMENTO DEL RAPPORTO LAVORATIVO DIRETTAMENTE IN CAPO ALL’UTILIZZATORE (vedi circolare INL n. 3 dell’11 febbraio 2019) e facoltà di recupero, da parte del lavoratore, delle differenze retributive pregresse (art. 29, comma 3bis, d.lgs. n. 276/2003)
    CONTRIBUTIVE: RECUPERO DELL’INTERO PREMIO SULL’IMPONIBILE CONTRIBUTIVO INPS nei confronti dell’utilizzatore (vedi circolare INL n. 10 dell’11 luglio 2018)

    QUANDO LA SOMMINISTRAZIONE è LECITA? Quando sussistono questi tre requisiti: 
    1) deve essere fornita da agenzie di somministrazione iscritte all’apposito albo del Ministero del Lavoro; 
    2) deve avere ad oggetto le attività previste dall’art. 20 d.lgs. n. 276/203 o quelle aggiuntive previste dal contratto collettivo applicato dall’utilizzatore; 
    3) il cumulo dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e di quelli assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore.

    QUANDO L’APPALTO DI SERVIZI è LECITO? Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, per l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

    QUANDO IL DISTACCO è LECITO? Quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.








    Avv. Costanza Ciarmatori
    Via Fontanelli n. 7
    42121 REGGIO EMILIA
    Tel. 0522 453917 - 0522 438548
    Fax 0522 453128

    venerdì 1 marzo 2019

    Tirocini - Emilia Romagna

    https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/tirocini-l-emilia-romagna-ha-una-nuova-legge-maggiori-tutele-piu-controlli-e-indennita-minima-di-450-euro-al-mese

    L’Emilia-Romagna ha una nuova legge che regolamenta i tirocini: il testo, definito dalla Giunta regionale con il coinvolgimento delle parti sociali, è stato approvato il 26/02/2019. La nuova normativa entrerà in vigore l’1 luglio 2019 per consentire ai molteplici soggetti promotori del tirocinio (enti di formazione accreditati, enti accreditati per le politiche attive del lavoro, consulenti del lavoro, scuole, Università, Comuni) e alle aziende che ospitano i tirocinanti di sperimentare il nuovo sistema informativo e le nuove modalità di autorizzazione preventiva.
    Le novità introdotte 
    Superando la distinzione precedente tra tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, la legge prevede una durata massima di 6 mesi per tutti i tirocini (in Emilia-Romagna la durata media di un tirocinio è di 168 giorni). Per quelli rivolti a persone in condizioni di svantaggio viene confermata la durata di 12 mesi, che sale fino a 24 mesi nel caso di persone con disabilità. L’indennità minima viene confermata in 450 euro mensili per tutti i tirocinanti.

    Per tutelare il tirocinante garantendo la correttezza e la conformità del percorso alla normativa, è introdotto un sistema di autorizzazione preventiva e tempestiva, che deve essere rilasciata dall’Agenzia per il Lavoro entro 10 giorni dal recepimento della documentazione. Per valorizzarne la valenza formativa, la legge conferma come riferimento del progetto formativo individuale il Sistema regionale delle Qualifiche. 
    Viene ribadito il divieto per i soggetti ospitanti di realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante, di ospitare tirocinanti che abbiano già lavorato nei due anni precedenti presso la stessa realtà con qualunque forma contrattuale e di utilizzare i tirocinanti per attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti.
    Vengono poi espressamente introdotti e precisati ulteriori vincoli, a partire dal divieto di sostituire con i tirocinanti il personale in malattia, maternità, ferie o in sciopero, e i lavoratori in momenti di picco delle attività.
    Per poter ospitare un tirocinante rimane l’obbligo di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, salvo quelli per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, e di non usufruire della Cassa integrazione per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella stessa unità operativa.
    Per qualificare il percorso, viene introdotto un limite al numero di tirocinanti, che possono essere seguiti contemporaneamente sia dal tutore del soggetto promotore del tirocinio sia da quello individuato dal soggetto ospitante.

    Monitoraggio, vigilanza e sanzioni
    L’Agenzia regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna già realizza un monitoraggio delle caratteristiche dei tirocinanti e degli inserimenti lavorativi successivi al tirocinio. La nuova legge prevede che la Giunta regionale, in stretta integrazione con l’Ispettorato del Lavoro con cui è prevista la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, individui e programmi attività di controllo e riceva tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi realizzati, anche per introdurre ulteriori interventi di carattere regolativo.

    Viene anche precisato e strutturato l’impianto sanzionatorio della normativa attuale. Rispetto alla legge precedente, viene eliminata la sanzione pecuniaria per violazione dell’obbligo di invio di progetto formativo e convenzione prima dell’avvio del tirocinio, perché ora il tirocinio non può partire in assenza della documentazione necessaria. Vengono invece introdotte nuove sanzioni nei confronti di promotori e soggetti ospitanti che prevedono, in caso di violazioni, il divieto di attivare ulteriori tirocini per un periodo che va dai 12 mesi fino all’interdizione permanente. Infine, viene introdotto un questionario di valutazione del percorso da parte del tirocinante.