LEGGE 28 giugno 2012, n. 92
Art 1 comma 41
41. Il
licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui
all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del
procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con
cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo 'eventuale
diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva; e'
fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternita' e
della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli
effetti rimangono altresi' sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio
occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della
procedura si considera come preavviso lavorato.
Esempio:
- Dal 1 al 7 assenza ingiustificata
- il 9 viene spedita lettera di contestazione (ricevuta il 10)
- decorsi i 5 giorni procediamo con la lettera di licenziamento che viene spedita il 17 del mese
- la raccomandata viene ricevuta il 24 del mese.
Che data (decorrenza) dobbiamo indicare nella comunicazione di cessazione?
Il licenziamento
intimato all'esito del procedimento disciplinare produce effetto dal giorno
della contestazione dell'addebito (ricezione raccomandata nel caso non venga
consegnata comunicazione "a mano"), salvo l'eventuale diritto del
lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva
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