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mercoledì 20 marzo 2019

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: decorrenza?


LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 
Art 1 comma 41

41. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20  maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui  all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo 'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva; e' fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresi' sospesi in caso di impedimento derivante  da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.




Esempio:
  • Dal 1 al 7 assenza ingiustificata 
  • il 9 viene spedita lettera di contestazione (ricevuta il 10) 
  • decorsi i 5 giorni procediamo con la lettera di licenziamento che viene spedita il 17 del mese 
  • la raccomandata viene ricevuta il 24 del mese. 



Che data (decorrenza) dobbiamo indicare nella comunicazione di cessazione?



    Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare produce effetto dal giorno della contestazione dell'addebito (ricezione raccomandata nel caso non venga consegnata comunicazione "a mano"), salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva




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