Cerca nel blog

lunedì 25 marzo 2019

Riforma Fallimentare: organo di controllo SRL


Riforma Fallimentare: organo di controllo SRL


NORMATIVA: (Dlgs 14 del 12 Gennaio 2019):

Collegio sindacale e revisione legale dei conti 

[1] L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo (2) .

[2] La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria se la societa': 
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti; 
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unita'. (4)

[3] L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti.» (4)

[4] Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

[5] L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

[6] Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la societa' e' priva di organo di controllo (4)


La predetta riforma estende l’obbligo di adozione dell’organo di controllo (sindaco, revisore legale, società di revisione) a tutte le S.R.L. che per due esercizi consecutivi (2017 e 2018) abbiano superato:
-          I 2 milioni di euro di totale attivo dello stato patrimoniale;
-          O 2 milioni di euro di ricavi;
-          Oppure che abbiano avuto, per due esercizi consecutivi, più di 10 dipendenti in forza.
I nuovi costi saranno controbilanciatii dai benefici che arriveranno dalla maggiore trasparenza del management delle aziende, da una maggiore sostenibilità e solidità dell’attività della società, con riduzione delle possibilità di gravi insolvenze (a cascata anche le perdite su crediti si ridurranno, in un panorama economico più controllato).

Nessun commento:

Posta un commento