Riforma Fallimentare: organo di controllo SRL
NORMATIVA: (Dlgs 14 del 12
Gennaio 2019):
Collegio sindacale e revisione
legale dei conti
[1] L'atto
costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi
compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o
di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo
è costituito da un solo membro effettivo (2) .
[2] La
nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria se la
societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio
consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla
revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi
almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato
patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10
unita'. (4)
[3] L'obbligo
di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del
terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato
alcuno dei predetti limiti.» (4)
[4] Nel caso
di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le
disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
[5] L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono
superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta
giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea
non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi
soggetto interessato o su segnalazione del
conservatore del registro delle imprese.
[6] Si applicano le
disposizioni dell'articolo 2409 anche se la societa' e' priva di organo di
controllo (4)
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La predetta riforma estende l’obbligo
di adozione dell’organo di controllo (sindaco, revisore legale, società di
revisione) a tutte le S.R.L. che per due esercizi consecutivi (2017 e 2018)
abbiano superato:
-
I 2 milioni di euro di totale attivo dello stato
patrimoniale;
-
O 2 milioni di euro di ricavi;
-
Oppure che abbiano avuto, per due esercizi
consecutivi, più di 10 dipendenti in forza.
I nuovi costi saranno
controbilanciatii dai benefici che arriveranno dalla maggiore trasparenza del
management delle aziende, da una maggiore sostenibilità e solidità dell’attività
della società, con riduzione delle possibilità di gravi insolvenze (a cascata
anche le perdite su crediti si ridurranno, in un panorama economico più
controllato).
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