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venerdì 22 novembre 2019

Welfare aziendale - Metalmeccanici PMI


Buonasera, riportiamo quanto prevede la normativa contrattuale in merito al welfare aziendale, che dovrà essere erogato entro il 31/12/2019:


1)      Lavoratori aventi diritto
Hanno diritto al welfare summenzionato i lavoratori, superato il periodo di provain forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con contratto a:
1.      - tempo indeterminato;
2.      - tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno 1° gennaio – 31 dicembre).

2)      Casistiche particolari
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell’anno di riferimento.
Per i lavoratori a part-time il valore del welfare non dovrà essere riproporzionato.
Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di somministrazione, in base al principio di non discriminazione – previsto dall’articolo 35, comma 1, del Decreto legislativo n. 81/2015 – le aziende interessate provvederanno a comunicare alla società di somministrazione quanto stabilito dall’Accordo di rinnovo in materia di Welfare.
La normativa contrattuale ha previsto che i valori indicati dalla presente disciplina in materia di welfare sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.

3)      Tipologia del welfare
Al fine di semplificare l’adempimento contrattuale, si consiglia di corrispondere buoni benzina o buoni spesa per il valore complessivo di 150 euro. Si fa presente che per avere la completa detassazione della somma corrisposta, il lavoratore, nel corso dell’anno, non deve aver ricevuto più di 258,23 euro sotto forma di liberalità.

L’offerta di beni e servizi di welfare prevista dal CCNL si aggiunge agli strumenti di welfare già presenti in azienda, sia unilateralmente riconosciuti che derivanti da accordi collettivi. In tali casi le parti suggeriscono di verificare l’eventuale superamento e/o cumulabilità tra le voci di esclusione dal reddito di lavoro dipendente ex comma 2, dell’art. 51 del TU1R.

mercoledì 20 novembre 2019

Pillole di lavoro – Novità 2020 (NON ANCORA IN VIGORE – SOGGETTO A POSSIBILI MODIFICHE)


Pillole di lavoro – Novità 2020 (NON ANCORA IN VIGORE – SOGGETTO A POSSIBILI MODIFICHE)

BUONI PASTO: dal 1° gennaio del prossimo anno dovrebbero essere rimodulati i limiti di esenzione sia per i voucher cartacei, che per i voucher elettronici.
Esenzione fiscale buoni pasto
Ad oggi, i buoni pasto sono esclusi dalla retribuzione imponibile fino a 5,29 euro per giorno lavorato se cartacei, sino a 7 euro se elettronici. Questo, a differenza della somministrazione diretta di vitto, che invece è totalmente non imponibile.
Esenzione 2020 buoni pasto
A partire dal 2020, secondo quanto previsto nelle ultime bozze della legge di Bilancio, le soglie di esenzione dei buoni pasto dovrebbero cambiare.
In particolare, i buoni pasto cartacei dovrebbero essere esclusi dalla retribuzione imponibile fino a 4 euro per giorno lavorato, sino a 8 euro se elettronici.

APPALTI (DL 124/2019 Decreto Fiscale): dal 1° gennaio i committenti sostituti d’imposta residenti – sono tenuti a versare “tutte le ritenute fiscali” Irpef e addizionali, che sono operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso della durata del contratto sulle retribuzioni erogate al  personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere e dei servizi.
Criticità:
1-    Difficoltà nell’identificare i costi nel caso in cui il lavoratore presta attività lavorativa su più cantieri;
2-    Imporre all’appaltatore/subappaltatore la comunicazione dei dati fiscali e delle ore di impiego;
3-    Normativa privacy;
4-    Compensazione tra quanto versate e le ft nell’appalto/subappalto.

AUTO AZIENDALE (Benefit): in base alla norma attuale, gli autoveicoli i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo concorrono a formare il reddito da assoggettare a tassazione IRPEF e addizionali nonchè alla previdenza, per un valore pari al 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI (Automobile club d'Italia) deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre. Questo valore viene calcolato al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
L'articolo 78 del DDL della manovra 2020  interviene sulla percentuale dell'ammontare risultante dalle tabelle ACI che concorre alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito ritraibile dall'auto aziendale e le percentuali, in base alla bozza sarebbero:
·         del 30% per i veicoli a trazione elettrica, per i veicoli ibridi e per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio;
·         del 60% per le auto a basse emissioni di CO2
·         del 100% per le auto inquinanti.

lunedì 11 novembre 2019

Corte di Strasburgo: sentenza telecamere sul luogo di lavoro (videosorveglianza)

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Il direttore del supermercato Spagnolo, dopo avere rilevato grandi incongruenze fra stock di magazzino e vendite, oltre che una perdita di incassi, in cinque mesi, di circa 82 mila euro, aveva deciso di fare installare alcune telecamere a circuito chiuso, visibili (alle uscite) e nascoste (sulle casse). I video mostrarono chiaramente i furti delle merci da parte dei dipendenti: 14 lavoratori, tra cassieri e addetti alle vendite, furono licenziati. Ma cinque di loro deciso di ricorrere alla Corte di Strasburgo. Secondo il diritto spagnolo, avrebbero dovuto essere informati preventivamente dell’installazione delle telecamere. Il ricorso puntava sulla violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sul diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Secondo i giudici della Corte europea, però, il tribunale spagnolo ha «attentamente bilanciato» i diritti dei dipendenti sospettati di furto e quelli del datore di lavoro: il mancato avvertimento sulla sorveglianza è stato ritenuto giustificato dal «ragionevole sospetto» di una grave colpa dei cassieri e dalla grande perdita economica subita dal titolare del supermercato. Il controllo con le telecamere è stato ritenuto «proporzionato e legittimo».
Le motivazioni della Grand Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo sono condivise dal Garante italiano della Privacy che, con una nota, ha spiegato come la sentenza «da una parte giustifica, nel caso di specie, le telecamere nascoste, dall’altra conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo».