Buonasera, riportiamo quanto prevede la normativa
contrattuale in merito al welfare aziendale, che dovrà essere erogato entro
il 31/12/2019:
1) Lavoratori aventi diritto
Hanno diritto al welfare summenzionato
i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun
anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con
contratto a:
1.
- tempo indeterminato;
2.
- tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non
consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno 1° gennaio – 31
dicembre).
2) Casistiche particolari
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non
retribuita né indennizzata nell’anno di riferimento.
Per i lavoratori a part-time il valore
del welfare non dovrà essere riproporzionato.
Per quanto riguarda i lavoratori con
contratto di somministrazione, in base al principio di non
discriminazione – previsto dall’articolo 35, comma 1, del Decreto legislativo
n. 81/2015 – le aziende interessate provvederanno a comunicare alla società di
somministrazione quanto stabilito dall’Accordo di rinnovo in materia di
Welfare.
La normativa contrattuale ha previsto che i valori
indicati dalla presente disciplina in materia di welfare sono riconosciuti
un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori
reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali
(contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima
azienda.
3) Tipologia del welfare
Al fine di semplificare l’adempimento contrattuale, si
consiglia di corrispondere buoni benzina o buoni spesa per il valore
complessivo di 150 euro. Si fa presente che per avere la completa detassazione
della somma corrisposta, il lavoratore, nel corso dell’anno, non deve aver
ricevuto più di 258,23 euro sotto forma di liberalità.
L’offerta di beni e servizi di welfare prevista dal
CCNL si aggiunge agli strumenti di welfare già presenti in azienda, sia
unilateralmente riconosciuti che derivanti da accordi collettivi. In tali casi
le parti suggeriscono di verificare l’eventuale superamento e/o cumulabilità
tra le voci di esclusione dal reddito di lavoro dipendente ex comma 2,
dell’art. 51 del TU1R.
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