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venerdì 22 novembre 2019

Welfare aziendale - Metalmeccanici PMI


Buonasera, riportiamo quanto prevede la normativa contrattuale in merito al welfare aziendale, che dovrà essere erogato entro il 31/12/2019:


1)      Lavoratori aventi diritto
Hanno diritto al welfare summenzionato i lavoratori, superato il periodo di provain forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con contratto a:
1.      - tempo indeterminato;
2.      - tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno 1° gennaio – 31 dicembre).

2)      Casistiche particolari
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell’anno di riferimento.
Per i lavoratori a part-time il valore del welfare non dovrà essere riproporzionato.
Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di somministrazione, in base al principio di non discriminazione – previsto dall’articolo 35, comma 1, del Decreto legislativo n. 81/2015 – le aziende interessate provvederanno a comunicare alla società di somministrazione quanto stabilito dall’Accordo di rinnovo in materia di Welfare.
La normativa contrattuale ha previsto che i valori indicati dalla presente disciplina in materia di welfare sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.

3)      Tipologia del welfare
Al fine di semplificare l’adempimento contrattuale, si consiglia di corrispondere buoni benzina o buoni spesa per il valore complessivo di 150 euro. Si fa presente che per avere la completa detassazione della somma corrisposta, il lavoratore, nel corso dell’anno, non deve aver ricevuto più di 258,23 euro sotto forma di liberalità.

L’offerta di beni e servizi di welfare prevista dal CCNL si aggiunge agli strumenti di welfare già presenti in azienda, sia unilateralmente riconosciuti che derivanti da accordi collettivi. In tali casi le parti suggeriscono di verificare l’eventuale superamento e/o cumulabilità tra le voci di esclusione dal reddito di lavoro dipendente ex comma 2, dell’art. 51 del TU1R.

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