APPALTO 2020
Il decreto fiscale 2020 recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili prevede
che le aziende (committenti) che affidano il compimento di un’opera o di uno
servizio, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, a un’impresa
tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o
rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le
sedi di attività del committente, con
l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso
riconducibili in qualunque forma, sono tenute a richiedere all’impresa
appaltatrice (e alle imprese subappaltatrici), copia delle deleghe di pagamento
relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente
impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle
ritenute fiscali è effettuato dall’impresa appaltatrice (e dall’impresa
subappaltatrice), con distinte deleghe per ciascun committente, senza
possibilità di compensazione.
QUANDO BISOGNA EFFETTUARE COMUNICAZIONE AL
COMMITTENTE?
La comunicazione al committente, circa il pagamento delle
ritenute fiscali dei lavoratori presenti nel mese precedente presso il
committente per le attività appaltate deve avvenire:
-
qualora vi sia un
prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,
-
qualora vi sia
l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili,
-
per i lavoratori
direttamente impiegati nell’appalto,
-
la ritenuta dovrà
essere effettuata per ciascun committente,
-
non vi è la
possibilità, per l’appaltatore, di compensare le ritenute con crediti di
qualunque tipo.
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Elenco nominativo dei lavoratori
impiegati nell’appalto
Entro
i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute
fiscali, l’impresa appaltatrice deve trasmettere al committente e, per le imprese
subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, le deleghe ed un elenco
nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente
nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.
Detto elenco dovrà prevedere:
-
i lavoratori, identificati mediante
codice fiscale,
-
il dettaglio delle ore di lavoro prestate
da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato,
-
l’ammontare della retribuzione
corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione,
-
il dettaglio delle ritenute fiscali
eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata
indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Blocco del pagamento delle
fatture
Nel caso in cui l’impresa appaltatrice non ottemperi all’obbligo
di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni
relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti l’omesso o insufficiente
versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla
documentazione trasmessa, il committente dovrà sospendere,
finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi
maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del
valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare
delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione
trasmessa, dandone comunicazione, entro novanta giorni, all’ufficio
dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi
confronti. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice ogni azione esecutiva
finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso,
fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
Sanzione in caso di
inadempimento del committente
In
caso di inottemperanza a tale
blocco, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari
alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice
per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di
corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza
possibilità di compensazione.
Esclusioni
Gli obblighi summenzionati non trovano applicazione qualora le
imprese appaltatrici (o affidatarie o subappaltatrici), comunichino al
committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo
giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per comunicare il
versamento, dei seguenti requisiti:
-
risultino in attività da
almeno tre anni,
-
siano in regola con gli
obblighi dichiarativi
-
abbiano eseguito nel corso
dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi
presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto
fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi
risultanti dalle dichiarazioni medesime;
-
non abbiano iscrizioni a
ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della
riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle
attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi
superiori ad 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e
siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di
sospensione. Quest’ultima disposizione non si applica per le somme oggetto di
piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La certificazione, che l’appaltatore dovrà inoltrare al
committente per la verifica circa la presenza dei requisiti suindicati, sarà
messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate una volta
che la legge di conversione del decreto fiscale sarà in vigore. Detta certificazione
avrà validità quadrimestrale dalla data del rilascio.
Compensazioni
È, infine, esclusa la possibilità per le imprese appaltatrici (o
affidatarie o subappaltatrici), qualora mancanti della predetta certificazione
dell’Agenzia delle Entrate, di avvalersi dell’istituto della compensazione
quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi
previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in
relazione ai dipendenti che sono stati messi a disposizione del committente per
l’espletamento dell’appalto Detta esclusione opera con riguardo a tutti i
contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel
corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale
direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
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