Riportiamo link sulle FAQ redatte dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro:
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2019/FS/Approfondimento_FS_29012019_FAQ_Quota100_1.pdf
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mercoledì 30 gennaio 2019
lunedì 28 gennaio 2019
INPS: funzione calcolo aliquote contributive
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-nuovo-applicativo-calcolo-aliquote-contributive-per-le-aziende-con-lavoratori-dipendenti
L’INPS ha emanato il messaggio n. 356 del 25 gennaio 2019, con il quale comunica il rilascio della nuova funzionalità “Calcolo aliquote contributive”, utilizzabile da aziende ed intermediari.
L’INPS ha emanato il messaggio n. 356 del 25 gennaio 2019, con il quale comunica il rilascio della nuova funzionalità “Calcolo aliquote contributive”, utilizzabile da aziende ed intermediari.
martedì 22 gennaio 2019
Prospetto annuale disabili/categorie protette
Riportiamo link sito ministero per la comunicazione annuale disabili/categorie protette:
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Prospetto-informativo.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Prospetto-informativo.aspx
L'esclusione
dal computo opera limitatamente e strettamente al personale direttamente
operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di
manutenzione “svolte in cantiere”. Per “cantiere” si intende
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile ai
sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’allegato X dello stesso decreto.
“Art. 89. Definizioni
1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato:
«cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria
civile il cui elenco è riportato nell'allegato X”
“ALLEGATO X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo
89 comma 1, lettera a)
(così
sostituito dall'allegato IX al d.lgs. n. 106 del 2009)
1. I lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di
opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in
metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle
linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la
parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica,
di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile
o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi
prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria
civile.”
mercoledì 16 gennaio 2019
Comunicazione lavoratori somministrati 2019 - obblighi di cui all'art. 36 comma 3 D.lgs 81/2015
Si ricorda che entro il 31 gennaio 2019 le aziende che hanno utilizzato, nel
corso del 2018, lavoratori in somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali
aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in
mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi
ai contratti di somministrazione stipulati nel 2018.
I dati obbligatoriamente richiesti sono:
·
il numero dei contratti di
somministrazione di
lavoro conclusi;
·
la durata dei
contratti;
·
il numero e
la qualifica dei lavoratori utilizzati.
Il periodo di riferimento è l’anno
2018 e la
comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati ma solo
il dato numerico.
L’invio potrà avvenire tramite:
·
consegna a mano,
·
raccomandata con ricevuta di ritorno,
·
posta elettronica
certificata (PEC).
La norma (art. 40, co 1, decreto legislativo n. 81/2015) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro in caso di mancato o non corretto
assolvimento dell’obbligo comunicativo.
Cordiali saluti.
Autoliquidazione INAIL
Viene disposta, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre
2021, una riduzione dei premi e
contributi Inail per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
Per coprire le minori entrate
derivanti dalla revisione delle tariffe, viene disposta la riduzione,
- Per
il triennio 2019-2021, delle risorse destinate dall’Inail al finanziamento
dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;
- Per
il biennio 2020-2021, delle risorse destinate allo sconto, relativo
all’attività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio
nazionale (di premio) concernente la specifica lavorazione.
Per consentire l’applicazione
delle nuove tariffe vengono inoltre modificati, per il solo anno 2019, alcuni termini temporali relativi all’autoliquidazione ed al pagamento dei
premi.
In particolare:
- Il
termine del 31 dicembre 2018 per l’invio delle basi di calcolo dei premi è
differito al 31 marzo 2019;
- Sono
differiti al 16 maggio 2019 i
termini relativi ai seguenti adempimenti:
-
Domanda di riduzione delle retribuzioni
presunte;
-
Calcolo e versamento del premio (in un’unica
soluzione o 1° rata);
-
Denuncia delle retribuzioni.
In caso di pagamento del premio Inail in 4 rate, le scadenze per il
pagamento della prima e della seconda rata vengono unificate e ambedue i
versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019.
Schematizzando:
Adempimento
|
Nuovo termine 2019
|
Invio delle basi di calcolo
|
31 marzo 2019
|
Domanda di riduzione delle
retribuzioni presunte
|
16 maggio 2019
|
Calcolo e versamento del premio
(unica soluzione o prima rata)
|
16 maggio 2019
|
Denuncia delle retribuzioni
|
16 maggio 2019
|
Pagamento della 2° rata
|
16 maggio 2019
|
venerdì 4 gennaio 2019
Nuove sanzioni lavoro e legislazione sociale
CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO
E TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (COMMA 445)
Al
fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare,
nonché per garantire maggior tutela della salute e della sicurezza sui luoghi
di lavoro, il comma 445 prevede la facoltà per l’Ispettorato Nazionale del
Lavoro di aumentare il proprio organico mediante l’assunzione di personale
ispettivo nella misura di circa 1.000 persone nel triennio 2019 – 2021.
Inoltre,
il comma interviene anche su alcune sanzioni in materia di lavoro e
legislazione sociale, che sono modificate come segue:
•
sono aumentate del 20% le sanzioni connesse:
- all’impiego
di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato,
con la sola esclusione del datore di lavoro domestico (art. 3, DL n. 12/2002
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002);
- all’esercizio
non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca
e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione
professionale (art. 18, comma 1, D.Lgs n. 276/2003);
- al ricorso,
da parte dell’utilizzatore, alla somministrazione di prestatori di
lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati dalla legge
(art. 18, comma 2, D.Lgs n. 276/2003);
- alla richiesta
di compensi al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative oggetto di
somministrazione (art. 18, comma 4, D.Lgs n. 276/2003) ovvero a seguito di
prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l’utilizzatore
(art. 18, comma 4-bis, D.Lgs n. 276/2003);
- agli appalti
ed ai distacchi non genuini (art. 18, comma 5-bis, D.Lgs n.
276/2003);
- alla mancata
comunicazione preventiva di distacco transnazionale ed agli obblighi
amministrativi a carico dell’impresa distaccante (art. 12, commi 1-3, D.Lgs n.
136/2016);
- al mancato
rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario settimanale
medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali ed al riposo
giornaliero (art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 66/2003);
• sono aumentate del 10% tutte le sanzioni previste dal
D.Lgs n. 81/2008, sanzionate in via amministrativa o penale (in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
· sono aumentate del 20% tutte le altre sanzioni
in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del
Ministero del Lavoro. Si attendono pertanto delucidazioni da parte del
Ministero stesso, al fine di individuare correttamente le sanzioni interessate.
Le predette somme sono raddoppiate
qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato
sanzionato per i medesimi illeciti.
|
INCENTIVO IMPIEGO GIOVANI AUTOTRASPORTATORI (COMMI 291 – 295)
INCENTIVO IMPIEGO GIOVANI
AUTOTRASPORTATORI (COMMI 291 – 295)
Nel periodo
decorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020,
• i conducenti
che
- non hanno
compiuto 35 anni di età al 1°
gennaio 2019,
- sono inquadrati con le
qualifiche Q1, Q2 o Q3 del CCNL Logistica, Trasporto
merci e Spedizione,
• assunti con un contratto
di lavoro a tempo indeterminato da imprese di autotrasporto
merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente
iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada
e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
• hanno diritto ad un rimborso
nella misura del 50% del totale delle spese sostenute e
documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni
professionali necessarie alla guida dei veicoli destinati alle attività di
trasporto merci conto terzi (ad esclusione delle spese per i versamenti
corrisposti al Ministero delle Infrastrutture nonché per l’acquisto dei
contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente).
Al fine della fruizione di
tale rimborso, lo stesso darà luogo ad una detrazione dall’imposta sui redditi
delle società datrici di lavoro per un importo corrispondente alla somma dei
rimborsi erogati, nel limite di 1.500 euro per ciascun periodo di imposta.
L’impresa datrice di lavoro,
sussistendone i requisiti al momento della richiesta da parte del lavoratore,
dovrà erogare il rimborso ai conducenti interessati:
• in caso di assunzione o
trasformazione a tempo indeterminato nel periodo 1° gennaio 2019
– 31 dicembre 2020, entro 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quindi dalla data di assunzione
ovvero dalla data della trasformazione a tempo indeterminato;
• nel caso di conducenti
già in forza alla data del 1° gennaio 2019, entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore della disposizione, quindi entro il 30 giugno 2019.
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Autoliquidazione INAIL
REVISIONE DELLE TARIFFE
INAIL (COMMI 1121-1126)
Viene disposta, con effetto dal
1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, una riduzione dei premi
e contributi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
Per coprire le minori entrate
derivanti dalla revisione delle tariffe, viene disposta la riduzione,
• per il triennio 2019-2021,
delle risorse destinate dall’INAIL al finanziamento dei progetti di
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• per il biennio 2020-2021,
delle risorse destinate allo sconto, relativo all’attività di prevenzione della
singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la specifica
lavorazione.
Per consentire l’applicazione
delle nuove tariffe vengono inoltre modificati, per il solo anno 2019,
alcuni termini temporali relativi all’autoliquidazione ed al pagamento
dei premi.
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In particolare il termine del 31 dicembre 2018 per l’invio
delle basi di calcolo dei premi è differito al 31 marzo 2019;
• sono differiti al 16 maggio 2019 i termini relativi ai
seguenti adempimenti
domanda di riduzione delle retribuzioni presunte;
calcolo e versamento del premio (in unica soluzione o 1° rata);
denuncia delle retribuzioni.
In caso di pagamento del premio INAIL in 4 rate, le scadenze per
il pagamento della prima e della seconda rata vengono unificate e ambedue i
versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019.
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