CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO
E TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (COMMA 445)
Al
fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare,
nonché per garantire maggior tutela della salute e della sicurezza sui luoghi
di lavoro, il comma 445 prevede la facoltà per l’Ispettorato Nazionale del
Lavoro di aumentare il proprio organico mediante l’assunzione di personale
ispettivo nella misura di circa 1.000 persone nel triennio 2019 – 2021.
Inoltre,
il comma interviene anche su alcune sanzioni in materia di lavoro e
legislazione sociale, che sono modificate come segue:
•
sono aumentate del 20% le sanzioni connesse:
- all’impiego
di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato,
con la sola esclusione del datore di lavoro domestico (art. 3, DL n. 12/2002
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002);
- all’esercizio
non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca
e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione
professionale (art. 18, comma 1, D.Lgs n. 276/2003);
- al ricorso,
da parte dell’utilizzatore, alla somministrazione di prestatori di
lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati dalla legge
(art. 18, comma 2, D.Lgs n. 276/2003);
- alla richiesta
di compensi al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative oggetto di
somministrazione (art. 18, comma 4, D.Lgs n. 276/2003) ovvero a seguito di
prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l’utilizzatore
(art. 18, comma 4-bis, D.Lgs n. 276/2003);
- agli appalti
ed ai distacchi non genuini (art. 18, comma 5-bis, D.Lgs n.
276/2003);
- alla mancata
comunicazione preventiva di distacco transnazionale ed agli obblighi
amministrativi a carico dell’impresa distaccante (art. 12, commi 1-3, D.Lgs n.
136/2016);
- al mancato
rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario settimanale
medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali ed al riposo
giornaliero (art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 66/2003);
• sono aumentate del 10% tutte le sanzioni previste dal
D.Lgs n. 81/2008, sanzionate in via amministrativa o penale (in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
· sono aumentate del 20% tutte le altre sanzioni
in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del
Ministero del Lavoro. Si attendono pertanto delucidazioni da parte del
Ministero stesso, al fine di individuare correttamente le sanzioni interessate.
Le predette somme sono raddoppiate
qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato
sanzionato per i medesimi illeciti.
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