https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Prospetto-informativo.aspx
L'esclusione
dal computo opera limitatamente e strettamente al personale direttamente
operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di
manutenzione “svolte in cantiere”. Per “cantiere” si intende
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile ai
sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’allegato X dello stesso decreto.
“Art. 89. Definizioni
1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato:
«cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria
civile il cui elenco è riportato nell'allegato X”
“ALLEGATO X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo
89 comma 1, lettera a)
(così
sostituito dall'allegato IX al d.lgs. n. 106 del 2009)
1. I lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di
opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in
metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle
linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la
parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica,
di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile
o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi
prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria
civile.”
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