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mercoledì 16 gennaio 2019

Autoliquidazione INAIL


Viene disposta, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, una riduzione dei premi e contributi Inail per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per coprire le minori entrate derivanti dalla revisione delle tariffe, viene disposta la riduzione,
  • Per il triennio 2019-2021, delle risorse destinate dall’Inail al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • Per il biennio 2020-2021, delle risorse destinate allo sconto, relativo all’attività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la specifica lavorazione.
Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe vengono inoltre modificati, per il solo anno 2019, alcuni termini temporali relativi all’autoliquidazione ed al pagamento dei premi.
In particolare:
  • Il termine del 31 dicembre 2018 per l’invio delle basi di calcolo dei premi è differito al 31 marzo 2019;
  • Sono differiti al 16 maggio 2019 i termini relativi ai seguenti adempimenti:
-          Domanda di riduzione delle retribuzioni presunte;
-          Calcolo e versamento del premio (in un’unica soluzione o 1° rata);
-          Denuncia delle retribuzioni.
In caso di pagamento del premio Inail in 4 rate, le scadenze per il pagamento della prima e della seconda rata vengono unificate e ambedue i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019.
Schematizzando:






Adempimento
Nuovo termine 2019
Invio delle basi di calcolo
31 marzo 2019
Domanda di riduzione delle retribuzioni presunte
16 maggio 2019
Calcolo e versamento del premio (unica soluzione o prima rata)
16 maggio 2019
Denuncia delle retribuzioni
16 maggio 2019
Pagamento della 2° rata
16 maggio 2019

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