Viene disposta, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre
2021, una riduzione dei premi e
contributi Inail per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
Per coprire le minori entrate
derivanti dalla revisione delle tariffe, viene disposta la riduzione,
- Per
il triennio 2019-2021, delle risorse destinate dall’Inail al finanziamento
dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;
- Per
il biennio 2020-2021, delle risorse destinate allo sconto, relativo
all’attività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio
nazionale (di premio) concernente la specifica lavorazione.
Per consentire l’applicazione
delle nuove tariffe vengono inoltre modificati, per il solo anno 2019, alcuni termini temporali relativi all’autoliquidazione ed al pagamento dei
premi.
In particolare:
- Il
termine del 31 dicembre 2018 per l’invio delle basi di calcolo dei premi è
differito al 31 marzo 2019;
- Sono
differiti al 16 maggio 2019 i
termini relativi ai seguenti adempimenti:
-
Domanda di riduzione delle retribuzioni
presunte;
-
Calcolo e versamento del premio (in un’unica
soluzione o 1° rata);
-
Denuncia delle retribuzioni.
In caso di pagamento del premio Inail in 4 rate, le scadenze per il
pagamento della prima e della seconda rata vengono unificate e ambedue i
versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019.
Schematizzando:
Adempimento
|
Nuovo termine 2019
|
Invio delle basi di calcolo
|
31 marzo 2019
|
Domanda di riduzione delle
retribuzioni presunte
|
16 maggio 2019
|
Calcolo e versamento del premio
(unica soluzione o prima rata)
|
16 maggio 2019
|
Denuncia delle retribuzioni
|
16 maggio 2019
|
Pagamento della 2° rata
|
16 maggio 2019
|
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