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venerdì 4 gennaio 2019

INCENTIVO IMPIEGO GIOVANI AUTOTRASPORTATORI (COMMI 291 – 295)


INCENTIVO IMPIEGO GIOVANI AUTOTRASPORTATORI (COMMI 291 – 295)

Nel periodo decorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020,
• i conducenti che
- non hanno compiuto 35 anni di età al 1° gennaio 2019,
- sono inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione,
assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato da imprese di autotrasporto merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
• hanno diritto ad un rimborso nella misura del 50% del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali necessarie alla guida dei veicoli destinati alle attività di trasporto merci conto terzi (ad esclusione delle spese per i versamenti corrisposti al Ministero delle Infrastrutture nonché per l’acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente).
Al fine della fruizione di tale rimborso, lo stesso darà luogo ad una detrazione dall’imposta sui redditi delle società datrici di lavoro per un importo corrispondente alla somma dei rimborsi erogati, nel limite di 1.500 euro per ciascun periodo di imposta.
L’impresa datrice di lavoro, sussistendone i requisiti al momento della richiesta da parte del lavoratore, dovrà erogare il rimborso ai conducenti interessati:
• in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2020, entro 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quindi dalla data di assunzione ovvero dalla data della trasformazione a tempo indeterminato;
• nel caso di conducenti già in forza alla data del 1° gennaio 2019, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, quindi entro il 30 giugno 2019.



Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 3 mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, è delegato a definire le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso anzidetto. Circa l’individuazione dei conducenti interessati, si segnala che dalle indicazioni della norma non è chiaro il riferimento al CCNL “Logistica, Trasporto Merci e spedizione”, né tantomeno alle qualifiche “Q1”, “Q2” e “Q3”. Da un lato, infatti, l’individuazione del CCNL non è univoca (esistono due CCNL nel settore dell’autotrasporto, uno firmato – tra gli altri – da Assologistica, FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI e rinnovato il 3 dicembre 2017, l’altro firmato da Assotrasporti con UGL Viabilità e logistica e rinnovato il 27 gennaio 2014). Inoltre, in nessuno dei due CCNL riportati il personale viaggiante è inquadrato nelle qualifiche “Q1”, “Q2” e “Q3”.
Sul punto, si attendono i necessari chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro.


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