INCENTIVO IMPIEGO GIOVANI
AUTOTRASPORTATORI (COMMI 291 – 295)
Nel periodo
decorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020,
• i conducenti
che
- non hanno
compiuto 35 anni di età al 1°
gennaio 2019,
- sono inquadrati con le
qualifiche Q1, Q2 o Q3 del CCNL Logistica, Trasporto
merci e Spedizione,
• assunti con un contratto
di lavoro a tempo indeterminato da imprese di autotrasporto
merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente
iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada
e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
• hanno diritto ad un rimborso
nella misura del 50% del totale delle spese sostenute e
documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni
professionali necessarie alla guida dei veicoli destinati alle attività di
trasporto merci conto terzi (ad esclusione delle spese per i versamenti
corrisposti al Ministero delle Infrastrutture nonché per l’acquisto dei
contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente).
Al fine della fruizione di
tale rimborso, lo stesso darà luogo ad una detrazione dall’imposta sui redditi
delle società datrici di lavoro per un importo corrispondente alla somma dei
rimborsi erogati, nel limite di 1.500 euro per ciascun periodo di imposta.
L’impresa datrice di lavoro,
sussistendone i requisiti al momento della richiesta da parte del lavoratore,
dovrà erogare il rimborso ai conducenti interessati:
• in caso di assunzione o
trasformazione a tempo indeterminato nel periodo 1° gennaio 2019
– 31 dicembre 2020, entro 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quindi dalla data di assunzione
ovvero dalla data della trasformazione a tempo indeterminato;
• nel caso di conducenti
già in forza alla data del 1° gennaio 2019, entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore della disposizione, quindi entro il 30 giugno 2019.
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