REVISIONE DELLE TARIFFE
INAIL (COMMI 1121-1126)
Viene disposta, con effetto dal
1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, una riduzione dei premi
e contributi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
Per coprire le minori entrate
derivanti dalla revisione delle tariffe, viene disposta la riduzione,
• per il triennio 2019-2021,
delle risorse destinate dall’INAIL al finanziamento dei progetti di
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• per il biennio 2020-2021,
delle risorse destinate allo sconto, relativo all’attività di prevenzione della
singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la specifica
lavorazione.
Per consentire l’applicazione
delle nuove tariffe vengono inoltre modificati, per il solo anno 2019,
alcuni termini temporali relativi all’autoliquidazione ed al pagamento
dei premi.
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In particolare il termine del 31 dicembre 2018 per l’invio
delle basi di calcolo dei premi è differito al 31 marzo 2019;
• sono differiti al 16 maggio 2019 i termini relativi ai
seguenti adempimenti
domanda di riduzione delle retribuzioni presunte;
calcolo e versamento del premio (in unica soluzione o 1° rata);
denuncia delle retribuzioni.
In caso di pagamento del premio INAIL in 4 rate, le scadenze per
il pagamento della prima e della seconda rata vengono unificate e ambedue i
versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019.
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