Pillole di
lavoro – Novità 2020 (NON ANCORA IN VIGORE – SOGGETTO A POSSIBILI MODIFICHE)
BUONI PASTO: dal 1° gennaio del prossimo anno dovrebbero essere
rimodulati i limiti di esenzione sia per i voucher cartacei, che per i voucher
elettronici.
Esenzione fiscale buoni pasto
Ad oggi, i buoni pasto sono esclusi dalla retribuzione
imponibile fino a 5,29 euro per giorno lavorato se
cartacei, sino a 7 euro se elettronici. Questo, a differenza della
somministrazione diretta di vitto, che invece è totalmente non imponibile.
Esenzione 2020 buoni pasto
A partire dal 2020, secondo quanto previsto nelle ultime
bozze della legge di Bilancio, le soglie di esenzione dei buoni pasto
dovrebbero cambiare.
In particolare, i buoni pasto cartacei dovrebbero
essere esclusi dalla retribuzione imponibile fino a 4 euro per giorno
lavorato, sino a 8 euro se elettronici.
APPALTI (DL 124/2019
Decreto Fiscale):
dal 1° gennaio i committenti sostituti d’imposta
residenti – sono tenuti a versare “tutte le ritenute fiscali” Irpef e addizionali,
che sono operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese
subappaltatrici, nel corso della durata del contratto sulle retribuzioni
erogate al personale direttamente
impiegato nell’esecuzione delle opere e dei servizi.
Criticità:
1- Difficoltà
nell’identificare i costi nel caso in cui il lavoratore presta attività
lavorativa su più cantieri;
2- Imporre
all’appaltatore/subappaltatore la comunicazione dei dati fiscali e delle ore di
impiego;
3- Normativa
privacy;
4- Compensazione
tra quanto versate e le ft nell’appalto/subappalto.
AUTO AZIENDALE (Benefit): in base alla norma attuale,
gli autoveicoli i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo
concorrono a formare il reddito da assoggettare a tassazione IRPEF e
addizionali nonchè alla previdenza, per un valore pari al 30 per cento
dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile
dalle tabelle nazionali che l'ACI (Automobile club d'Italia) deve elaborare
entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze
che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre. Questo valore viene
calcolato al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
L'articolo 78 del DDL della manovra
2020 interviene sulla percentuale dell'ammontare risultante
dalle tabelle ACI che concorre alla determinazione della base imponibile ai
fini IRPEF del reddito ritraibile dall'auto aziendale e le
percentuali, in base alla bozza sarebbero:
·
del 30% per i veicoli a trazione elettrica, per i veicoli ibridi
e per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla
vendita di agenti e rappresentanti di commercio;
·
del 60% per le auto a basse emissioni di CO2
·
del 100% per le auto inquinanti.
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