LA
SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA
LA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA
È LECITA SOLO QUANDO È FORNITA DA AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE ISCRITTE
ALL’APPOSITO ALBO DETENUTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.
IN TUTTI GLI ALTRI CASI, LA
COSIDDETTA “FORNITURA DI MANODOPERA IN APPALTO” è VIETATA e PUNITA CON
SANZIONI DI NATURA CIVILE, AMMINISTRTIVA ED ANCHE PENALE (dal 12 agosto
2018 è stato, infatti, reintrodotto il reato di somministrazione fraudolenta).
QUANDO SI CONFIGURA LA SOMMINISTRAZIONE ILLECITA? Quando si
realizza una pura e semplice esternalizzazione delle obbligazioni del datore di
lavoro ad un soggetto terzo che non sia un’agenzia autorizzata.
QUALI SONO GLI SCOPI? Abbattere il rischio d’impresa ed il costo
del personale, a discapito della tutela e della retribuzione del personale
stesso (applicazione di contratti collettivi peggiorativi e retribuzioni
inferiori rispetto a quelle dei propri dipendenti). Per questo è vietata dalla
legge.
COME SI REALIZZA LA SOMMINISTRAZIONE ILLECITA? le fattispecie più
frequenti sono:
1) SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA
OFFERTA DA SOGGETTI CHE NON POSSIEDONO I REQUISITI DELLE AGENZIE DI
SOMMINISTRAZIONE (Art. 4 d.lgs. n. 276/2003);
2) CONTRATTI DI APPALTO NON
GENUINI;
3) DISTACCHI NON GENUINI;
4) CAPORALATO, che sussiste
quando la somministrazione illecita è realizzata tramite lo sfruttamento dello
stato di bisogno del lavoratore. È la forma più grave di intermediazione
illecita ed è punita penalmente con maggiore severità (il caporalato è un reato
a se’ stante)
CONSEGUENZE PER IL SOMMINISTRATORE E PER L’UTILIZZATORE:
PENALI: AMMENDA DI € 20,00
per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione (art.
38bis d.lgs. n. 81/2015) a carico di entrambi i soggetti, somministrante ed
utilizzatore
AMMINISTRATIVE: SANZIONE
PECUNIARIA DI € 50,00 per ciascun lavoratore e per ciascun giorno di
somministrazione (in ogni caso non inferiore ad € 5.000 né superiore ad €
50.000) a carico di entrambi i soggetti (ART. 18 D.LGS. N. 276/2003)
CONSEGUENZE PER IL SOLO UTILIZZATORE:
CIVILI: RICONOSCIMENTO DEL
RAPPORTO LAVORATIVO DIRETTAMENTE IN CAPO ALL’UTILIZZATORE (vedi circolare INL
n. 3 dell’11 febbraio 2019) e facoltà di recupero, da parte del lavoratore,
delle differenze retributive pregresse (art. 29, comma 3bis, d.lgs. n.
276/2003)
CONTRIBUTIVE: RECUPERO
DELL’INTERO PREMIO SULL’IMPONIBILE CONTRIBUTIVO INPS nei confronti
dell’utilizzatore (vedi circolare INL n. 10 dell’11 luglio 2018)
QUANDO LA SOMMINISTRAZIONE è LECITA? Quando sussistono questi tre
requisiti:
1) deve essere fornita da agenzie di somministrazione iscritte
all’apposito albo del Ministero del Lavoro;
2) deve avere ad oggetto le
attività previste dall’art. 20 d.lgs. n. 276/203 o quelle aggiuntive previste
dal contratto collettivo applicato dall’utilizzatore;
3) il cumulo dei
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e di quelli assunti con
contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere
complessivamente il 30% del numero
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore.
QUANDO L’APPALTO DI SERVIZI è LECITO? Il contratto di
appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei
mezzi necessari da parte dell'appaltatore, per l'esercizio del potere
organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto,
nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa.
QUANDO IL DISTACCO è LECITO? Quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse,
pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per
l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Avv. Costanza Ciarmatori
Via Fontanelli n. 7
42121 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 453917 - 0522 438548
Fax 0522 453128
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