Cerca nel blog

martedì 12 marzo 2019

LA SOMMINISTRAZIONE (INTERMEDIAZIONE/"AFFITTO") DI MANODOPERA


LA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA

LA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA È LECITA SOLO QUANDO È FORNITA DA AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE ISCRITTE ALL’APPOSITO ALBO DETENUTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.
IN TUTTI GLI ALTRI CASI, LA COSIDDETTA “FORNITURA DI MANODOPERA IN APPALTO” è VIETATA e PUNITA CON SANZIONI DI NATURA CIVILE, AMMINISTRTIVA ED ANCHE PENALE (dal 12 agosto 2018 è stato, infatti, reintrodotto il reato di somministrazione fraudolenta).

QUANDO SI CONFIGURA LA SOMMINISTRAZIONE ILLECITA? Quando si realizza una pura e semplice esternalizzazione delle obbligazioni del datore di lavoro ad un soggetto terzo che non sia un’agenzia autorizzata.

QUALI SONO GLI SCOPI? Abbattere il rischio d’impresa ed il costo del personale, a discapito della tutela e della retribuzione del personale stesso (applicazione di contratti collettivi peggiorativi e retribuzioni inferiori rispetto a quelle dei propri dipendenti). Per questo è vietata dalla legge.

COME SI REALIZZA LA SOMMINISTRAZIONE ILLECITA? le fattispecie più frequenti sono:
1) SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA OFFERTA DA SOGGETTI CHE NON POSSIEDONO I REQUISITI DELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE (Art. 4 d.lgs. n. 276/2003);
2) CONTRATTI DI APPALTO NON GENUINI;
3) DISTACCHI NON GENUINI;
4) CAPORALATO, che sussiste quando la somministrazione illecita è realizzata tramite lo sfruttamento dello stato di bisogno del lavoratore. È la forma più grave di intermediazione illecita ed è punita penalmente con maggiore severità (il caporalato è un reato a se’ stante)

CONSEGUENZE PER IL SOMMINISTRATORE E PER L’UTILIZZATORE:
PENALI: AMMENDA DI € 20,00 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione (art. 38bis d.lgs. n. 81/2015) a carico di entrambi i soggetti, somministrante ed utilizzatore
AMMINISTRATIVE: SANZIONE PECUNIARIA DI € 50,00 per ciascun lavoratore e per ciascun giorno di somministrazione (in ogni caso non inferiore ad € 5.000 né superiore ad € 50.000) a carico di entrambi i soggetti (ART. 18 D.LGS. N. 276/2003)

CONSEGUENZE PER IL SOLO UTILIZZATORE:
CIVILI: RICONOSCIMENTO DEL RAPPORTO LAVORATIVO DIRETTAMENTE IN CAPO ALL’UTILIZZATORE (vedi circolare INL n. 3 dell’11 febbraio 2019) e facoltà di recupero, da parte del lavoratore, delle differenze retributive pregresse (art. 29, comma 3bis, d.lgs. n. 276/2003)
CONTRIBUTIVE: RECUPERO DELL’INTERO PREMIO SULL’IMPONIBILE CONTRIBUTIVO INPS nei confronti dell’utilizzatore (vedi circolare INL n. 10 dell’11 luglio 2018)

QUANDO LA SOMMINISTRAZIONE è LECITA? Quando sussistono questi tre requisiti: 
1) deve essere fornita da agenzie di somministrazione iscritte all’apposito albo del Ministero del Lavoro; 
2) deve avere ad oggetto le attività previste dall’art. 20 d.lgs. n. 276/203 o quelle aggiuntive previste dal contratto collettivo applicato dall’utilizzatore; 
3) il cumulo dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e di quelli assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore.

QUANDO L’APPALTO DI SERVIZI è LECITO? Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, per l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

QUANDO IL DISTACCO è LECITO? Quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.








Avv. Costanza Ciarmatori
Via Fontanelli n. 7
42121 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 453917 - 0522 438548
Fax 0522 453128

Nessun commento:

Posta un commento