NORMATIVA:
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Art. 2 DL 13/03/1988 n° 69 (convertito Legge
13/05/1988 n° 153)
-
DPR 30/05/1955 n° 797 (TU sugli ANF)
A decorrere dal 1° aprile 2019
le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di
aziende attive del settore privato non agricolo devono essere
presentate direttamente all’INPS, esclusivamente
in modalità telematica, al fine di garantire all’utenza il corretto
calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Le domande presentate in via telematica all’INPS, a
decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall’Istituto per la definizione
del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta.
Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati
gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla
tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.
Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali
provvedimenti di reiezione. L’utente potrà prendere visione dell’esito della
domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione
“Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. In caso di variazione
nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le
condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il
lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica,
una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della
procedura “ANF DIP”.
La domanda di assegno per il nucleo familiare deve
essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica,
mediante uno dei seguenti canali:
-
WEB, tramite il servizio on-line dedicato,
accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una
identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS
(Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
-
Patronati e intermediari dell’Istituto,
attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso
di PIN.
Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più
attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di
pagamento diretto all’Istituto.
Agricoli:
La domanda di Assegno per il nucleo familiare da
parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad
essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16)
cartaceo come attualmente previsto
|
Quando richiedere autorizzazione ANF:
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figli ed equiparati di coniugi/parte di unione
civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di
abbandono;
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figli propri o del coniuge/parte di unione
civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;
-
figli del coniuge/parte di unione civile nati da
precedente matrimonio;
-
fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i
genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità; nipoti in linea
retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
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familiari minorenni con persistente difficoltà a
svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
-
familiari maggiorenni con assoluta e permanente
impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
-
minori in accasamento etero-familiare;
-
familiari di cittadino italiano, comunitario,
straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero; - figli ed
equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed
inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei
numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore
ai 26 anni.
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