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domenica 21 ottobre 2012

SICUREZZA: Formazione dei lavoratori accordo Stato-Regioni

Con gli accordi Stato-Regioni siglati in data 21 dicembre 2011, che definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere, il legislatore ha inserito un ulteriore tassello alle procedure di sicurezza sui luoghi di lavoro. La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto. La formazione, ai sensi dell’art. 37 del D.Lvo 81/2008, conosciuto come Testo Unico sulla sicurezza, è obbligatoria e deve avvenire:
a)      in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b)     in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni;
c)      al momento dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e  preparati pericolosi.
Chi deve essere formato
L’obbligatorietà della formazione in materia di sicurezza sul lavoro è per tutti i lavoratori, così definiti dall’art. 2 lettera a) del suddetto T.U. sicurezza, lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto, tirocinanti, associati in partecipazione e i soci lavoratori di cooperative o società in genere che prestano la propria attività per la società.

Durata della formazione
Sono previste quattro ore di formazione generica per tutti i lavoratori oltre ad un’aggiuntiva specifica di diversa durata in base alla classificazione in macro categorie di rischio con corrispondenza all’inquadramento ATECO:
-         Formazione rischio basso quattro ore prevista per settori  uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo (uffici amministrativi,  commercio, lavanderie, centri estetici, panifici e pasticcerie, immobiliari, alberghi e ristoranti).
-         Formazione rischio medio 8 ore prevista per le aziende dei settori agricoltura, pesca, trasporti, istruzione, magazzinaggio.
-         Formazione a rischio alto 12 ore per le aziende ad alto rischio quali costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffineria, chimica, sanità e servizi residenziali.
Per i preposti è prevista una formazione aggiuntiva di 8 ore mentre per i dirigenti la formazione prevista sarà di 16 ore seguendo lo stesso tracciato formativo previsto per i datori di lavoro.

Termini entro cui compiere la formazione
I lavoratori assunti dopo il 26/01/2012 (data di pubblicazione dell’Accordo), devono essere avviati ai rispettivi corsi di formazione prima o se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione e comunque entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione stessa.
La formazione pregressa, effettuata prima del 26/01/2012, è riconosciuta e in tal caso i lavoratori dovranno effettuare solo un aggiornamento di 6 ore nei prossimi  5 anni.



Tale corso di aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati, obbligatorio per tutti i lavoratori dovrà trattare argomenti di significative evoluzioni e innovazioni e applicazioni pratiche.

Sanzioni
I datori di lavoro che non offrano un’ adeguata formazione ai propri lavoratori, saranno puniti con l’arresto da 2 a 4 mesi o con una ammenda da 1200 a 5200 euro .

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