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mercoledì 1 dicembre 2021

Assicurazioni LTC intestate alla società con beneficiari gli Amministratori

Assicurazioni LTC intestate alla società con beneficiari gli Amministratori Premessa: a) L’art 50 del Tuir disciplina i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (rientra il compenso percepito dall’amministratore); b) Per il principio di omnicomprensività sullo stesso reddito è applicabile quanto disciplinato dal successivo art. 51; c) All’art. 51 comma 2 comma f-quater): i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie; d) l’art 2, comma 2 lettera d) numeri 1 e 2) del decreto 27/10/2009 indica Le prestazioni sono da intendersi: 1) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all'aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonche' le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità' alberghiera; 2) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell'assistenza e) L’art. 2095 del codice civile (categorie dei prestatori di lavoro) stabilisce: I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai(1).Le leggi speciali [e le norme corporative](2), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie f) Il compenso in natura (fringe benefit) non è altro che un bene o un servizio erogato dalla società a favore del dipendente (amministratore) e come tale costituisce una parte della sua retribuzione soggetta a tassazione; Alla luce di quanto sopra indicato, farei rientrare il premio assicurativo LTC nei fringe benefit assoggettandolo a contribuzione e ritenute fiscali, ovviamente Le interpretazioni giurisprudenziali sull’argomento non sono omogenee.

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