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giovedì 5 marzo 2020

Coronavirus: CIG in deroga LOMBARDIA, VENETO, EMILIA ROMAGNA

Articolo 17 –  Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna
Al di fuori dei casi di cui all’articolo 15, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unita’ produttive ivi situate, nonche’ ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unita’ produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d’intesa con le regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l’anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.
Per i lavoratori e’ assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
La prestazione, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attivita’, nei limiti ivi previsti, non puo’ essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di un mese a valere sulle risorse, assegnate alle regioni e non utilizzate, di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.
I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all’INPS in modalita’ telematica entro 48 ore dall’adozione, la cui efficacia e’ in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.
Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.
Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

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