Il DPCM
datato 8 marzo 2020, e pubblicato nello stesso giorno in gazzetta ufficiale, ha
introdotto ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6 per il contenimento del contagio da COVID-19. Tra queste anche quelle
riguardanti i lavoratori e i datori di lavoro pubblici e privati.
Per la Regione
Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini,
Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli,
Padova, Treviso, Venezia:
– evitare ogni spostamento delle
persone fisiche
in entrata e in uscita dai territori di cui sopra, nonché all’interno dei
medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per
motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza;
– si raccomanda ai datori
di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del
presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi
di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto
per l’applicabilità della modalità di lavoro agile;
– sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei
casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi
curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla
sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di
Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e
quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi
preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la
distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
– sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00,
con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire
la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di
violazione;
– sono consentite le attività commerciali diverse da quelle precedenti a
condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con
modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di
persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali
aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di
rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione
dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni
strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere
chiuse;
– sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del
personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste
dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
– nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture
di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri
commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati
esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità
del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con
sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di
condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture
dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e
punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire
comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro,
con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
– sono
sospese
le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri
benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni
rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri
sociali, centri ricreativi.
Per l’intero
territorio nazionale:
– sono
sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è
coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di
servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data
successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività
convegnistica o congressuale;
– sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi
natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo,
sia pubblico sia privato;
– sono sospese le attività
di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,
discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in
caso di violazione;
– è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
– svolgimento delle
attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di
far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con
sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
– è fortemente
raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera
precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di
misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con
modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone,
nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra
i visitatori;
– sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta
comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché
delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti
sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di
pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo
del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a
contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i
tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo
sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero
all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi
esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
– la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della
legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di
emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020,
dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei
principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi
individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della
legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo
alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro;
– qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la
fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
– divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti
sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
– si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone
fisiche ai casi strettamente necessari.
Transfrontalieri
Le
limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi
di lavoro. Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi
al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori
interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli
interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con
qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di
polizia in caso di eventuali controlli. (MINISTERO AFFARI ESTERI – Comunicato
08 marzo 2020)
Autotrasportatori
di merci
Le merci
possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è
considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di
trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi
all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo
delle merci. (MINISTERO AFFARI ESTERI – Comunicato 08 marzo 2020)
Applicabilità
dell’art. 650 c.p.
Il mancato
rispetto degli obblighi è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale:
“Chiunque non osserva un
provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non
costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda
fino a 206 euro”.
Data di
efficacia delle disposizioni
Le
disposizioni del decreto in oggetto producono effetto dalla data dell’8 marzo
2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure,
fino al 3 aprile 2020.
Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di
produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e
4 marzo 2020.
Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, nei casi di estrema necessità
ed urgenza, di adottare misure nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri.
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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