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Accedere alla Cassa Integrazione in Deroga per emergenza coronavirus
Sono in corso di definizione le modalità per presentare domanda di cassa integrazione in deroga prevista dall’art. 17 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020.
Le nuove modalità verranno pubblicate prossimamente in questa sezione.
Il nuovo Decreto Legge, approvato dal Consiglio dei ministri, introduce "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19".
Le disposizioni introdotte mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità e agli episodi di diffusione del virus verificatisi in Italia.
A seguito del Decreto Legge n. 9 il 6 marzo 2020 è stato siglato l'Accordo tra Regione, Organizzazioni sindacali e associazioni di categoria firmatarie del Patto per il Lavoro per l'utilizzo della Cassa integrazione.
Secondo l’Accordo la cassa in deroga decorre retroattivamente dal 23 febbraio, ha la durata di un mese e possono accedervi in deroga i datori di lavoro del settore privato e le unità produttive o operative situate in Emilia-Romagna, ovvero situate in altre Regioni diverse da Lombardia e Veneto, limitatamente ai lavoratori subordinati residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, a beneficio dei lavoratori subordinati il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso in tutto o in parte o a cui sia stato ridotto l’orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze.
La condizione per l’accesso
I datori di lavoro accedono alla cassa integrazione in deroga, solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di solidarietà bilaterale), nonché dei diversi ammortizzatori in deroga di cui all’art 17 del D.L. n 9/ 2020, anche perché ne hanno già fruito nei limiti massimi previsti. I lavoratori beneficiari devono essere dipendenti alla data del 23 febbraio 2020.
Possono accedere alla cassa integrazione in deroga anche i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che dispongono ancora di ammortizzatori “ordinari” ma che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di accesso agli stessi, come per esempio quelli con una anzianità aziendale inferiore a 90 giorni.
I lavoratori subordinati vi accedono con qualunque forma contrattuale mentre i per quelli a termine l’intervento di sostegno al reddito termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
I lavoratori somministrati possono accedere se prestano l’opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti, mentre per quelli intermittenti vale, nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti.
I lavoratori agricoli possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro svolte nello stesso periodo dell’anno precedente oppure se l’attività è iniziata in seguito, si fa riferimento alle giornate in cui si è lavorato di più, nei tre mesi precedenti.
I datori di lavoro che non possono accedere concretamente al fondo saranno ammessi alla deroga immediatamente, in attesa del Decreto nazionale che allargherà l’accesso al Fondo di integrazione salariale (Fis), che finanzierà la deroga su tutto il territorio nazionale per ulteriori due mesi, come annunciato dal Ministro. E’ previsto in seguito un ulteriore incontro delle parti firmatarie.
Le domande
La domanda dovrà essere presentata attraverso Sistema informativo dell’Agenzia per il lavoro regionale (attualmente in fase di predisposizione), anche attraverso i soggetti abilitati dalla normativa nazionale, allegando l’Accordo e il modulo di autodichiarazione sul rispetto dei requisiti di accesso, reso disponibile dell’Agenzia stessa.
L’Agenzia inoltrerà il provvedimento di autorizzazione all’Inps.
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