Titolo II
Misure a sostegno del lavoroCapo I
Estensione delle misure speciali in tema di
ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale
Art. 19
(Norme speciali in materia di
trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)
1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività
lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza
COVID-19”,
per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata
massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1
sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo
15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo,
per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame
congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni
successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve
essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha
avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa
e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale
e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini
dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29,
comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e
sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all’anno
2020 all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si
applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in
considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli
articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso,
limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori
dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale
(FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su
istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento
diretto della prestazione da parte dell’INPS.
6. I Fondi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui
al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari
relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel
limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi
Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze.
7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto
Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n.148, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui
al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo.
8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente
articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la
prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si
applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148.
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a
5 e di cui all’articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a
1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite
di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di
spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.
10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 20
(Trattamento ordinario di
integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione
straordinaria)
1. Le aziende che alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di
integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione
del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 e
per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento
ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario
già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione
salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle
integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione
salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della
cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo
di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo
19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2,
e dall’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione
salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa
fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148.
4. In considerazione della limitata operatività conseguente alle
misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, in via transitoria all’espletamento
dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso
ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli
articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
limitatamente ai termini procedimentali.
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a
3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro
per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che
è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
6. All’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n.
9, le parole “all’interruzione” sono sostituite dalle seguenti: “alla
sospensione”.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 21
(Trattamento di assegno
ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di
solidarietà in corso)
1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione
salariale, che alla data di entrata in vigore del DL 23 febbraio 2020, n. 6,
hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione
dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 per un periodo non superiore a
nove settimane.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce
l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario
può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà
a totale copertura dell’orario di lavoro.
2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà
e assegno concesso ai sensi dell’articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei
limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 3, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a
2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 9.
4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai
sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica
quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 22
(Nuove disposizione per la
Cassa integrazione in deroga)
1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di
lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del
terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali
non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in
materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro,
possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori
di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata
della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non
superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa
e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma,
limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o
sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai
fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo di cui
al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a
cinque dipendenti.
2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro
domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel
limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23
febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono
ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con
decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS
in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è
in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui
al comma 3. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di
concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede
all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche
in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono
presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale
attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e
alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga
che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni
non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al
comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto
Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo del presente
decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento
diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui
all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del
decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell’articolo 126
Capo II
Norme speciali in materia di
riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori
Art. 23
(Congedo e indennità per i
lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata
di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori
autonomi, per emergenza COVID -19)
1.
Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato
comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del
settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli
di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno
specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per
cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad
eccezione
del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da
contribuzione figurativa.
2.
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del
citato decreto legislativo 26
marzo
2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al
presente articolo, sono
convertiti
nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né
indennizzati a titolo di
congedo
parentale.
3.
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della
legge
8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per
il periodo di cui al comma
1,
per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al
comma 5, di uno specifico
congedo,
per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata
indennizzabile, pari al 50 per cento
di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo
utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La
medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed
è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della
retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a
seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è
riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo
di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare
non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in
caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore
disoccupato o non lavoratore.
5. Ferma restando l’estensione della durata dei permessi
retribuiti di cui all’articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non
si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità
accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a
carattere assistenziale.
6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori
lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra
i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore
beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o
cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore
hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di
contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla
conservazione del posto di lavoro.
7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione
anche nei confronti dei genitori affidatari. 8. A decorrere dall’entrata in
vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi
1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di
scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di
baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per
prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato
mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017,
n. 50.
9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai
lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione
da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
10.Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi
1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall’INPS. Sulla base
delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le
risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento
del limite di spesa di cui al comma 10, l’INPS procede al rigetto delle domande
presentate.
11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel
limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 37
(Sospensione dei termini per
il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria per i lavoratori domestici)
1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020
al 31 maggio 2020 Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I
pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono
effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi
2. I termini di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9,
della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di — 18 — sospensione. Ove
il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è
differito alla fine del periodo.
Art. 39
(Disposizioni in materia di
lavoro agile)
1.Fino
alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni
di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano
nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui
all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere
la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia
compatibile con le caratteristiche della prestazione.
2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e
comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità
nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità
agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81
Art. 63
(Premio ai lavoratori
dipendenti)
1. 1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo
49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un
reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non
superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non
concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero
di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono,
in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta
nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle
operazioni di conguaglio di fine anno.
3. I sostituti d’imposta di cui al comma 2 compensano l’incentivo
erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede ai sensi dell’articolo 126.
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