L’art. 23 del d.lgs. n. 151/2015 e il successivo art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 185/2016 hanno
modificato l’art. 4 della legge n. 300/1970 adeguando l’impianto normativo e le procedure preesistenti alle
innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. Lo scopo della norma, dunque, rimane quello di
contemperare, da un lato, l’esigenza afferente all’organizzazione del lavoro e della produzione propria del
datore di lavoro e, dall’altro, tutelare la dignità e la riservatezza dei lavoratori.
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