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venerdì 26 novembre 2021
Sospensione attività INL (sanzioni)

lunedì 22 novembre 2021
Legge 165/2021 (conversione DL Decreto Green Pass)
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 19 novembre 2021 n. 165 di conversione del cd. Decreto #GreenPass. La Legge ha introdotto alcune disposizioni volte a semplificare le verifiche della certificazione verde in ambito lavorativo. In particolare :
👉I lavoratori potranno consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde, venendo così esonerati dai controlli per tutta la durata del green pass.
👉 Per i lavoratori in somministrazione la verifica del possesso della certificazione verde in corso di validità spetta all’utilizzatore. Sul somministratore ricade anche l’obbligo di informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia;
👉 La scadenza della validità della certificazione verde durante la giornata lavorativa non dà luogo a sanzioni . E’ consentita, inoltre, la permanenza nel luogo di lavoro per il tempo strettamente necessario al compimento della propria prestazione.
👉Per quanto concerne i contratti di sostituzione dei lavoratori privi di green pass, possono essere rinnovati più volte entro il 31 dicembre 2021. A poterne fare ricorso sono le aziende con meno di 15 dipendenti , dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata a causa della mancata esibizione del Green pass del proprio dipendente.
Il contratto può essere stipulato per una durata massima di 10 giorni lavorativi, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Assegno unico da Gennaio 2022
Con Comunicato stampa del 18 novembre 2021, il Cdm ha reso nota l’approvazione del decreto legislativo per l’assegno unico e universale. Il beneficio economico mensile spetterà ai nuclei familiari, in base all’ISEE, per ogni
figlio minorenne a carico, a partire dal 7° mese di gravidanza, o per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 21° anno di età, in presenza di determinate condizioni.
Sono previste maggiorazioni per i figli con disabilità, per le madri di età inferiore ai 21 anni e per i nuclei familiari con 4 o più figli. La domanda va presentata telematicamente all’INPS ovvero presso gli Istituti di patronato, dal 1° gennaio 2022
lunedì 8 novembre 2021
Durc Congruità
Fonte normativa
- Decreto semplificazioni (GU 16/07/2020 – Governo Conte)
- DM 143 25/006/2021
A partire dal 1° novembre 2021, tutti i cantieri pubblici e privati di valore pari/superiore a 70 mila euro, per essere in regola dovranno presentare una nuova certificazione: il DURC di congruità.
Il DURC di congruità servirà, in poche parole, ad attestare che la quantità di operai assunti per la realizzazione degli interventi edili, non sia superiore o inferiore a quella che realmente servirebbe per eseguirli effettivamente.
Il nuovo DURC di congruità sarà obbligatorio per tutti gli interventi inerenti il settore edile, sia quelli direttamente connessi sia quelli affini. Non sono interessati invece dalle nuove modifiche i lavori riguardanti il progetto post sisma 2016, in quanto per tali interventi sono già state previste specifiche disposizioni simili a questa dall’apposita Commissione straordinaria del Governo.
In sostanza, il nuovo sistema di verifica della congruità, prevede degli indici minimi di congruità da rispettare, che sono quelli riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo citato sopra.
Le percentuali di incidenza minima calcolate in base al valore dell’opera sono le seguenti:
1. OG1 – Nuova edilizia civile, compresi Impianti e forniture = 14,28%;
2. OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti = 5,36%;
3. Ristrutturazione di edifici civili = 22%;
4. Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti = 6,69%;
5. OG2 – Restauro e manutenzione di beni tutelati = 30%;
6. OG3 – Opere stradali, ponti, ecc. = 13,77%;
7. OG4 – Opere d’arte nel sottosuolo = 10,82%;
8. OG5 – Dighe = 16,07%;
9. OG6 – Acquedotti e fognature = 14,63%;
10. OG6 – Gasdotti = 13,66%;
11. OG6 – Oleodotti = 13,66%;
12. OG6 – Opere di irrigazione ed evacuazione = 12,48%;
13. OG7 – Opere marittime = 12,16%;
14. OG8 – Opere fluviali = 13,31%;
15. OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica = 14,23%;
16. OG10 – Impianti per la trasformazione e distribuzione = 5,36%;
17. OG12 – OG13 – Bonifica e protezione ambientale = 16,47%
Richiesta.
Per poter richiedere il DURC di congruità, sarà necessario presentare la domanda presso la Cassa Edile del proprio territorio. A fare la richiesta potrà essere l’impresa che ha preso in carico l’esecuzione delle opere, un soggetto delegato dalla stessa impresa, oppure anche lo stesso committente che ha affidato i lavori.
In particolare:
• Per le opere pubbliche, la richiesta dovrà essere presentata per mano del committente o dell’impresa affidataria nel momento in cui viene depositato l’ultimo SAL (Stato Avanzamento Lavori);
• Per le opere private (da 70 mila euro in su), l’impresa affidataria presenterà la richiesta prima dell’erogazione del saldo finale dovuto da parte del committente. L’impresa a quel punto presenterà un’attestazione di congruità che si riferisce all’intera opera eseguita.
Se dalle verifiche risultasse che tutti i valori sono stati rispettati, il DURC di congruità sarà rilasciato in un tempo massimo di 10 giorni.
Durc conguità irregolare.
Nel caso in cui invece si riscontrassero delle incongruità nei dati, la Cassa Edile competente avvierà un meccanismo di regolarizzazione. Il richiedente avrà un tempo di 15 giorni dall’avviso di Edilcassa per versare l’importo dovuto in base alla differenza di costo del lavoro necessaria per rispettare la percentuale di riferimento degli indici minimi di congruità.
Diversamente l’impresa verrà iscritta al registro della BNI (Banca Nazionale delle imprese Irregolari).
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