Min.Lavoro: regime transitorio di 2 anni per i cittadini croati
Con circolare congiunta prot. n. 4175 del 2 luglio 2013 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno - il Governo Italiano comunica che si è avvalso del regime transitorio di 2 anni prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato per i cittadini della Croazia. Rimane privo di ogni limitazione il lavoro autonomo e le seguenti categorie previste nel Testo Unico dell'Immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998):
- art. 27, comma 1 (ad eccezione delle lettere g) e i);
- art. 27-ter (ricercatori);
- art. 27-quater (lavoratori altamente qualificati);
- art. 24 (lavoratori stagionali, ivi compresi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale);
- lavoratori domestici.
La circoalre termina informando sul fatto che le restrizioni non saranno applicabili qualora i cittadini croati risultino occupati, alla data del 1° luglio 2013, per un periodo non inferiore a 12 mesi.
Si fa presente, infine, che le restrizioni non saranno in ogni caso applicabili ai cittadini croati che, alla data del 1° luglio 2013 o successivamente, risultino occupati legalmente e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo non inferiore a 12 mesi. Tale condizione è riscontrabile con il possesso di un permesso di soggiorno per motivi che abilitano al lavoro subordinato di durata non inferiore ai 12 mesi (anche per attesa occupazione).
I cittadini croati, che alla data del 1 luglio 2013 avessero un regolare rapporto di lavoro, possono iscriversi ai Centri per l’impiego territorialmente competente, in caso di cessazione del rapporto stesso.
I benefici cessano in caso di abbandono volontario del mercato del lavoro italiano da parte del cittadino croato.
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