La legge 9 agosto 2013, n. 99 apporta modifiche alla normativa sui contratti a termine.
La casuale del contratto (esigenze tecnico, produttive, organizzative e sostitutive) non è richiesta:
a) nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi comprensiva della eventuale proroga, concluso tra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima utilizzazione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’art. 20 del D.L.vo n. 276/2003;
b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Viene abrogato il comma 2 – bis dell’art. 4 che non consentiva la proroga per il contratto a tempo determinato “acausale”: di conseguenza, tale contratto ora può essere prorogato come gli altri contratti a termine (massimo 12 mesi), essendo allo stesso applicabile “in toto” la disciplina della proroga.
Altre novità intervengono con la modifica dell’art. 5.
La prima concerne il comma 2 del contratto che viene considerato a tempo indeterminato dalla scadenza dei trenta giorni (se il precedente rapporto aveva una durata inferiore a 6 masi) o dei cinquanta giorni (se superiore), in caso di sforamento oltre il termine temporale fissato, pur se il contratto è stato stipulato come “acausale.
La seconda novità (nuovo comma 3 dell’art. 5) è che lo “stop and go” tra un contratto a termine e l’altro torna ad essere di 10 o 20 giorni, a seconda che il precedente rapporto abbia avuto una durata fino a sei mesi o superiore. La disposizione non si applica alla ipotesi di due assunzioni successive a termine (comma 4), ai contratti per attività stagionali (comma 4 – ter) e laddove vi sia una previsione specifica dei contratti collettivi, anche aziendali, che potrebbero abbassare ulteriormente o annullare “lo stacco”.