TEMPO DETERMINATO: il contratto a termine –
aggiornato Jobs Act
L’apposizione
del termine DEVE risultare direttamente o indirettamente da ATTO SCRITTO se
è prevista una causa, la stessa deve essere trascritta (es. sostituzione
lavoratore in ferie).
Qualora
manchi la forma scritta, il contratto
sarà considerato a TEMPO INDETERMINATO.
Con
la conversione in legge del DL 34/2014 diventano operative le modiche al
contratto a tempo determinato (Modifiche all’art. 1, comma 1 del D.Lgs
368/2001)
“Il contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di
rapporto di lavoro. (Legge n. 92/2012). 1. E' consentita l'apposizione di un
termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe,
concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento
di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo
determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo
determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7,
il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di
lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per
cento dell'organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque
dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo
determinato. (Decreto Legge n. 34/2014)”..
Il contratto acausale è
sempre possibile se:
Durata massima contratto a termine tra gli stessi soggetti:
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36 mesi (comprensivi di 5 proroghe massime)
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Proroghe consentite:
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5 proroghe
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N. massimo contratti a termine (senza necessità di motivazione), salvo diversa previsione dei CCNL:
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o
Aziende fino a 5 dipendenti 1 contratto a termine
o
Aziende oltre 5 dipendenti 20% dei rapporti a tempo indeterminato (compresi
dirigenti esclusi apprendisti, interinali, etc.)
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NB: la base imponibile è quella al 01/01 dell’anno di
assunzione del soggetto/i in “esuboro”;
SANZIONI
SFORAMENTO: (del n. massimo di
contratti a termine):
sforamento
di 1 solo lavoratore sanzione pari
al 20% della retribuzione percepita dal lavoratore in esubero;
sforamento
di più di 1 lavoratore sanzione pari
al 50% della retribuzione percepita dal lavoratore in esubero;
NB:
per i contratti in essere al 21/03 restano valide i limiti (previsti da CCNL) e
le sanzioni precedenti (trasformazione del contratto a tempo indeterminato dal
suo inizio).
Successione/intervallo tra i contratti a termine (sia causali che acausali):
10
giorni per i contratti fino a
6 mesi
20
giorni per i contratti oltre i
6 mesi.
DEROGA (art. 10 comma 7 – DLgs 368/2001)
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i
contratti a tempo determinato conclusi (vedi anche CCNL):
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi
che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in
misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti
merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di
stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive
modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi
radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni. (DL n.
76/2013).
DIRITTO di
PRECEDENZA (nelle assunzioni): il Datore di lavoro DEVE indicare nella lettera di assunzione che,
entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto a termine:
> il/la lavoratore/trice
a termine (con contrato di durata superiore a 6 mesi) ha la possibilità di far
valere/richiedere (opzionare), il diritto di precedenza nelle
future assunzioni a tempo indeterminato (che si effettueranno nei successivi 12
mesi) per le medesime mansioni.
>> le donne, ai
fini della durata del contratto a termine (6 mesi), possono far valere anche
l’eventuale congedo obbligatorio intervenuto durante il contratto medesimo; le
stesse possono, inoltre, far valere il diritto di precedenza non solo nelle
assunzioni a tempo indeterminato dei successivi 12 mesi ma anche per le assunzioni
a tempo determinato (sempre dei successivi 12 mesi)
NB: suddetti diritti
di precedenza valgono per assunzioni inerenti le medesime mansioni
e devono essere fatti
valere per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione del contratto e decadono
entro 12 mesi.
Termine
illegittimo (apposizione illegittima
del termine): Confermata l’attuale normativa, cioè la conversione del contratto
a tempo indeterminato e risarcimento da 2,5 a 12 mensilità.
Impugnazione
dell’illegittimità del termine: entro
120 giorni, più 180 per depositare il ricorso o tentare una conciliazione
(totale 300) – dal 01/01/2013.
Risarcimento: comma 5 dell’articolo 32 della legge 4/11/2010 n. 183
“il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore
stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”,
si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il
pregiudizio subito dal lavoratore, ivi comprese le conseguenze retributive e
contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la
pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la
ricostituzione del rapporto di lavoro.