Autorizzazione.
In tutti i casi prospettati è necessaria una preventiva
autorizzazione rilasciata dalla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) o, in
alternativa, la stipulazione di un accordo con le organizzazioni sindacali.
La Corte di Cassazione ha tuttavia stabilito che, in assenza di accordo
sindacale, non commette reato il datore di lavoro che video sorveglia i propri
lavoratori, dopo che essi lo abbiano espressamente autorizzato. E’ in ogni caso
necessaria l’osservanza di alcune sostanziali formalità: informare
preventivamente i lavoratori dell’esistenza dell’impianto, nominare un responsabile
al trattamento dei dati videoripresi, conservare le riprese non oltre 24 ore
dalla rilevazione (salvo particolari esigenze).
Altri strumenti.
Oltre ai mezzi di controllo
tradizionali, il progresso tecnologico ha fornito nel corso del tempo diversi
altri strumenti, il cui uso non conforme potrebbe comportare gravi conseguenze
anche sul piano penale: ci riferiamo in particolare a computer, cellulari,
tablet, e apparecchi di geolocalizzazione in genere, per i quali è sempre
necessario valutarne le modalità di utilizzo e le relative finalità.
L. 300/1970
Art. 4.
(Impianti audiovisivi)
E' vietato
l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e
le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative
e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono
essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In
difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato
del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli
impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche
di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna,
l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e
le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti
dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il
datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Art. 41.
(Esenzioni fiscali)
Tutti gli atti e documenti
necessari per la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei
diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi
nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o
di qualsiasi altra specie e da tasse.
à
Vedi Interpello AGE 909-423/2010-art.11, Legge 27/07/2000, n° 212 – DPL
Reggio Emilia.
|
Documenti richiesti per
autorizzazione:
-
Modulo compilato
-
N° 2 Marche da bollo da 16€
-
Planimetria dei locali con indicazione delle telecamere
(e cono di ripresa) e del monitor;
-
Scheda tecnica impianto
SANZIONI:
L’azienda
viene invitata a procedere all’eliminazione del reato, presentando istanza di
rilascio autorizzazione alla Dpl o, in caso di telecamere puntate in modo
lesivo della tutela dei dipendenti, provvedendo alla rimozione dell’impianto.
Ottemperando a
tale prescrizione, il contravventore potrà estinguere il reato pagando in via
amministrativa una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda (€ 387,25).
Qualora il
trasgressore non ottemperi, l’ispettore procederà al sequestro dell’impianto di
videosorveglianza con conseguente prosecuzione del procedimento penale.
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