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giovedì 13 novembre 2014

VIDEOSORVEGLIANZA - L 300/1970 art. 4


 Lo Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) vieta l’uso degli impianti audiovisivi e di altre apparecchiature finalizzate al controllo a distanza dei lavoratori. Il divieto non opera nei casi in cui l’installazione sia finalizzata ai controlli cosiddetti difensivi, rivolti cioè alla tutela del patrimonio e alla sicurezza dell’azienda. E’ ammesso l’utilizzo dei dispositivi per accertare condotte illecite dei dipendenti e per esigenze produttive e organizzative, semprechè non ne derivi la possibilità del controllo a distanza dei lavoratori.

Autorizzazione.
In tutti i casi prospettati è necessaria una preventiva autorizzazione rilasciata dalla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) o, in alternativa, la stipulazione di un accordo con le organizzazioni sindacali. La Corte di Cassazione ha tuttavia stabilito che, in assenza di accordo sindacale, non commette reato il datore di lavoro che video sorveglia i propri lavoratori, dopo che essi lo abbiano espressamente autorizzato. E’ in ogni caso necessaria l’osservanza di alcune sostanziali formalità: informare preventivamente i lavoratori dell’esistenza dell’impianto, nominare un responsabile al trattamento dei dati videoripresi, conservare le riprese non oltre 24 ore dalla rilevazione (salvo particolari esigenze).

Altri strumenti.
Oltre ai mezzi di controllo tradizionali, il progresso tecnologico ha fornito nel corso del tempo diversi altri strumenti, il cui uso non conforme potrebbe comportare gravi conseguenze anche sul piano penale: ci riferiamo in particolare a computer, cellulari, tablet, e apparecchi di geolocalizzazione in genere, per i quali è sempre necessario valutarne le modalità di utilizzo e le relative finalità.


L. 300/1970
Art. 4. (Impianti audiovisivi)
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale


Art. 41. (Esenzioni fiscali)
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.
à Vedi Interpello AGE 909-423/2010-art.11, Legge 27/07/2000, n° 212 – DPL Reggio Emilia.


Documenti richiesti per autorizzazione:
-         Modulo compilato
-         N° 2 Marche da bollo da 16€
-         Planimetria dei locali con indicazione delle telecamere (e cono di ripresa) e del monitor;
-         Scheda tecnica impianto


SANZIONI:
 L’azienda viene invitata a procedere all’eliminazione del reato, presentando istanza di rilascio autorizzazione alla Dpl o, in caso di telecamere puntate in modo lesivo della tutela dei dipendenti, provvedendo alla rimozione dell’impianto.
Ottemperando a tale prescrizione, il contravventore potrà estinguere il reato pagando in via amministrativa una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda (€ 387,25).

Qualora il trasgressore non ottemperi, l’ispettore procederà al sequestro dell’impianto di videosorveglianza con conseguente prosecuzione del procedimento penale.

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