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venerdì 26 giugno 2015

Lavoro Accessorio (Voucher): NUOVO ADEMPIMENTO



Il legislatore con l’art. 49, co. 3 del D.L.vo n. 81/2015 (in vigore dal 25/06/2015) ha previsto, per il lavoro accessorio, in analogia con quanto già contemplato per le  comunicazioni preventive dei lavoratori intermittenti, una comunicazione, da parte dei committenti imprenditori o professionisti, prima dell’inizio della prestazione lavorativa (o con riferimento ad un arco  temporale non superiore ai 30 giorni successivi) che riporti:
·         I dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore;
·         Il luogo di svolgimento della prestazione.
La novella prevede che tale comunicazione vada effettuata alla DTL territorialmente competente per via telematica (ivi compresi sms o email).
Nelle more di una circolare del Ministero del Lavoro che dia specifiche istruzioni operative in merito, riteniamo che il suddetto obbligo possa essere assolto mediante trasmissione alla DTL tramite posta elettronica all’indirizzo: DTL-xxxx@lavoro.gov.it ovvero sulla pec:DTL.xxxx@pec.lavoro.gov.it) (dove la xxxx deve essere sostituita dalla Provincia competente).
Per tutti gli altri committenti (non rientranti nella categoria degli imprenditori o dei professionisti) la nuova disciplina non prevede, invece, novità in merito all’obbligo comunicativo rispetto al passato; In questi ultimi casi, pertanto, si suggerisce di continuare ad operare così come avveniva in vigenza della  disciplina contenuta negli artt. 70-72 del D.Lgs. n. 276/2003 ora abrogata.
Per quanto concerne il periodo transitorio, l’art. 49, co. 8 del D.L.vo n. 81/2015, prevede che fino al 31 dicembre 2015 resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del D.L.vo n. 81/2015.

http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/dottrina-per-il-lavoro-la-nuova-comunicazione-per-il-lavoro-accessorio

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2015/06/81-2015-dlvo-Riordino-contratti-lavoro.pdf

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