L'Agenzia delle Entrate ha
pubblicato sul proprio sito web la bozza della nuova Certificazione Unica 2016
che sarà obbligatoria per certificare:
• i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed
assimilati;
• i redditi di lavoro autonomo.
Qualora intendesse delegare al nostro Studio anche l’invio delle
certificazioni relative ai lavoratori autonomi (incluse le prestazioni
occasionali), La invitiamo a farci pervenire entro e non oltre il
prossimo 25/02/2016:
|
- copia delle fatture
relative ai compensi a terzi, pagate nell’anno 2015,
|
- copia dei modd. F24
relativi ai versamenti delle ritenute di competenza del 2015 (codici tributo
1038, 1040, ecc.) à F24 dal 16/02/2015 al 16/02/2016;
|
-
prospetto allegato alla presente quale riepilogo delle fatture.
|
Nulla pervenendo entro la
data del 25/02/2016, o in caso di parziale documentazione, lo Studio non sarà responsabile delle eventuali sanzioni.
Novità
CU 2016:
a)
Nella CU vanno
riportati i dati fiscali e previdenziali, i dati necessari per l’attività di
controllo dell’Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali e assicurativi,
le informazioni relative alle operazioni di conguaglio: In tal caso, la
trasmissione del Mod. CU è equiparata all’esposizione delle medesime
informazioni nel Mod. 770 Semplificato (pertanto con la CU assolve all’obbligo
di dichiarazione) à CU sintetico e CU ordinario;
b)
Nel caso di conguaglio
di redditi di lavoro dipendente ed assimilato a tempo determinato ed
indeterminato andrà compilato nel CU2016 un unico campo;
c)
Sezione ..”dati
relativi al coniuge e ai familiari”…: nella CU2016 andrà compilato
obbligatoriamente il campo CF coniuge anche se non a carico;
d)
Per i lavoratori
autonomi, si segnala l’introduzione nella relativa certificazione di una
sezione dedicata ai dati previdenziali.
Termini
di consegna al percipiente:
-
Entro il 29/02/2016;
-
Entro 12 giorni dall’eventuale
richiesta del dipendente che abbia cessato il rapporto nel corso dell’anno.
Tali
certificazioni dovranno, inoltre, essere inviate mediante flusso telematico all’Agenzia delle Entrate entro il 07/03/2016 (nel caso di trasmissione errata della
certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione di quella
corretta è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza: 12/03/2016).
Sanzioni:
Fattispecie
|
Sanzioni previste
|
Certificazione Unica omessa, tardiva o errata
|
100 euro per singola certificazione con limite massimo di
50.000 euro per anno e sostituto d’imposta
|
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 7 marzo
2016, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni
|
nessuna sanzione
|
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 7 marzo
2016, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni
|
33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di
20.000 euro per anno e sostituto d’imposta
|
Nessun commento:
Posta un commento