Lavori usuranti
AVVISO
Si comunica che con riferimento alle attività lavorative svolte nell’anno 2015, il datore di lavoro potrà compilare il modello LAV_US fino al 30 aprile 2016, come indicato nella Nota direttoriale del 31 marzo 2016.
Il D.Lgs. n. 67/2011 ha previsto, per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento.
Le lavorazioni oggetto di questo beneficio sono i lavori usuranti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 maggio 1999.
I lavoratori coinvolti da questo tipo di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti possono accedere al pensionamento anticipato con le modalità indicate nel Decreto Ministeriale del 20 settembre 2011.
Con riguardo a questi lavori il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio ed ai competenti istituti previdenziali.
Per avviare la comunicazione, i datori dovranno compilare il modello LAV_US, disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro, che il sistema metterà poi a disposizione degli enti sopra citati (indicazioni operative: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 Novembre 2011).
Le comunicazioni attraverso il modello LAV_US sono di diverso tipo:
- Inizio lavoro a catena
- Lavoro usurante D.M. 1999
- Lavoro usurante notturno
- Lavoro usurante a catena
- Lavoro usurante autisti
Per effettuare le comunicazioni bisogna:
- accreditarsi al sistema se non si è ancora registrati
N.B.: Il modello, nella sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività”, chiede di inserire il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività in questione. In questo conteggio è necessario includere anche eventuali lavoratori in somministrazione (sono infatti le imprese utilizzatrici ad essere pienamente a conoscenza delle attività svolte dai lavoratori).
In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, etc. come indicato dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 all’art. 1 comma 1 lettera c), è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 a 1.500 euro.
Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro. Per adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.
Ai fini del monitoraggio, per tutte le lavorazioni usuranti è necessaria unacomunicazione annuale che i datori di lavoro devono effettuare entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente, come specificato nella Nota direttoriale del 28 novembre 2011. Per le attività lavorative dell'anno 2015 il termine ultimo per l'invio della comunicazione è prororgato al 30 aprile 2016.
Per consultare la Guida alla compilazione LAV_US di monitoraggio e la Guida alla compilazione LAV_US di inizio lavoro a catena vai all’area Download.
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