I caratteri principali della riforma del
procedimento di concessione possono essere così riassunti:
-
Competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la concessione della
prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali
CIGO;
-
L’individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione
delle domande;
-
Obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica
dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che
fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
-
Facoltà in capo all’Inps di un supplemento istruttorio con richiesta di
integrazione della documentazione ai fini procedimentali.
Le aziende, quindi, potranno ricorrere alle
integrazioni salariali ordinarie per i motivi definiti nelle causali del
decreto ministeriale, corredate dai requisiti probatori ritenuti indispensabili
per ciascuna di esse.
La relazione tecnica dettagliata deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato e inviata
telematicamente (le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000)
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale con ogni conseguenza di legge
per dichiarazioni mendaci.
Decorrenza: la nuova disciplina si applica alle
domande presentate dal 29 giugno 2016.
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