E’ entrato in vigore, l’8 ottobre
2016, il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 con il quale sono state approvate le disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14
settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Tra le modifiche introdotte dal
provvedimento, quella relativa al lavoro accessorio con novità che riguardano soprattutto modalità, tempi e contenuti
della comunicazione della prestazione e la previsione di un regime
sanzionatorio ad hoc.
I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che
ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, devono procedere alla comunicazione almeno 60 minuti prima
dell’inizio della prestazione, dei dati anagrafici o codice fiscale del
lavoratore nonché luogo, giorno e l'ora d’inizio e di fine della prestazione.
Dunque non più l’arco temporale
all’interno della quale si colloca la prestazione, ma indicazione puntuale del
giorno e dell’ora di inizio e di termine di esecuzione dell’attività lavorativa
del soggetto occupato mediante il voucher.
Il destinatario della comunicazione
è la sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro alla
quale i dati dovranno essere trasmessi mediante sms o posta elettronica. In attesa di chiarimenti da parte degli
organi superiori sulla modalità di adempimento di tale obbligo nei confronti
del nascente Ispettorato Nazionale del Lavoro, è utilizzabile una delle seguenti caselle di posto elettronica:
L’importante sono i dati che
debbono essere comunicati:
·
Codice fiscale Azienda;
·
Codice fiscale Lavoratore;
·
Luogo della prestazione;
·
Data dello svolgimento;
·
Ora di inizio e fine
·
Codice controllo voucher
Rimane comunque
necessario procedere alla comunicazione dei dati
all’INPS al fine di consentire l’abbinamento del buono al
prestatore ed a quest’ultimo l’incasso della relativa somma.
Sanzioni
Ricordiamo,
infine, l’introduzione della nuova sanzione nel caso di violazione degli
obblighi previsti dal comma 3 dell’articolo 49 citato. In particolare, si applica la sanzione amministrativa da euro 400
ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la
comunicazione.
In tali ipotesi, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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