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venerdì 14 ottobre 2016

Jobs Act – Lavoro accessorio

E’ entrato in vigore, l’8 ottobre 2016, il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 con il quale sono state approvate le disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Tra le modifiche introdotte dal provvedimento, quella relativa al lavoro accessorio con novità che riguardano soprattutto modalità, tempi e contenuti della comunicazione della prestazione e la previsione di un regime sanzionatorio ad hoc.


I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, devono procedere alla comunicazione almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, dei dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore nonché luogo, giorno e l'ora d’inizio e di fine della prestazione.
Dunque non più l’arco temporale all’interno della quale si colloca la prestazione, ma indicazione puntuale del giorno e dell’ora di inizio e di termine di esecuzione dell’attività lavorativa del soggetto occupato mediante il voucher.


Il destinatario della comunicazione è la sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro alla quale i dati dovranno essere trasmessi mediante sms o posta elettronica. In attesa di chiarimenti da parte degli organi superiori sulla modalità di adempimento di tale obbligo nei confronti del nascente Ispettorato Nazionale del Lavoro, è utilizzabile una delle seguenti caselle di posto elettronica:
-       dtl-parma@lavoro.gov.it.



L’importante sono i dati che debbono essere comunicati:

·         Codice fiscale Azienda;
·         Codice fiscale Lavoratore;
·         Luogo della prestazione;
·         Data dello svolgimento;
·         Ora di inizio e fine
·         Codice controllo voucher


Rimane comunque necessario procedere alla comunicazione dei dati all’INPS al fine di consentire l’abbinamento del buono al prestatore ed a quest’ultimo l’incasso della relativa somma.

Sanzioni


Ricordiamo, infine, l’introduzione della nuova sanzione nel caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 3 dell’articolo 49 citato. In particolare, si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.


In tali ipotesi, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

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