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martedì 17 ottobre 2017

Visto (permesso) per investitori

VISTO PER INVESTITORI

In Italia si prospettano interessanti novità per gli investitori stranieri. Con il disegno di legge di Bilancio per il 2017, infatti, è stata prevista l’introduzione di un “visto per investitori, che consentirà a coloro che desiderino effettuare un duraturo investimento in Italia, o una donazione che abbia ricadute benefiche per lo Stato, di fruire di un trattamento agevolato rispetto a quello previsto in via ordinaria nel caso di ingresso e soggiorno.
Si prevede, infatti, l’inserimento all’interno del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) del nuovo art. 26 bis, che disciplina i requisiti e la procedura per la concessione del nuovo visto per investitori.
La caratteristica più importante di questa categoria di visto è che essa consente l’ingresso e il soggiorno in Italia, per periodi superiori a tre mesi, anche al di fuori delle quote previste dal Testo Unico. Difatti, mentre – in via generale – sono definite ogni anno con decreto le quote massime di stranieri da ammettere sul territorio italiano, gli investitori che beneficeranno del nuovo visto non subiranno tale restrizione, purché rispettino i requisiti previsti in generale per il suo ottenimento.
Al fine di ottenere il visto per investitori lo straniero dovrà effettuare, in via alternativa:
  1. un investimento di almeno 2 milioni di euro in titoli di Stato, che devono essere mantenuti per almeno due anni;
  2. un investimento di almeno 1 milione di euro in “strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia” (es. azioni) da mantenersi per almeno due anni;
  3. una donazione di tipo filantropico di almeno 1 milione di euro per sostenere un progetto di interesse pubblico, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.
Inoltre, gli investitori dovranno:
– dimostrare di essere beneficiari o titolari effettivi degli importi sopra indicati, e che le somme siano disponibili e trasferibili in Italia;
– assumere formalmente, con apposita dichiarazione scritta, l’impegno di investire l’importo sopra indicato o di effettuare la donazione filantropica entro tre mesi dall’ingresso in Italia;
– dimostrare di avere risorse sufficienti, in aggiunta ai fondi citati, ai fini del proprio mantenimento durante il periodo di permanenza in Italia.
Per quanto riguarda i documenti necessari, si richiede il passaporto, con scadenza superiore di almeno tre mesi rispetto a quella del visto richiesto, la documentazione attestante la disponibilità dei fondi, la possibilità di trasferirli in Italia e la loro liceità, la descrizione delle caratteristiche e dell’identità del beneficiario dell’investimento o della donazione filantropica.
Il visto verrà abbinato ad un permesso di soggiorno biennale, con dicitura “per investitori” che sarà revocabile prima della scadenza, qualora l’investitore non abbia effettuato, entro il termine di tre mesi dal suo ingresso nel territorio italiano, l’investimento o la donazione a cui si era impegnato.
Si segnala, inoltre, che il suddetto permesso di soggiorno sarà prorogabile per ulteriori periodi di tre anni, qualora l’autorità amministrativa competente abbia valutato positivamente la documentazione attestante l’avvenuto integrale impiego della somma in questione nel prescritto termine di tre mesi e la circostanza che essa ancora risulti investita negli strumenti finanziari prescritti dalla norma in esame.
Ultima peculiarità di questa disposizione sarà la possibilità, per il titolare del “visto per investitori”, di essere accompagnato dai propri familiari che rientrano tra quelli aventi diritto al ricongiungimento, ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico Immigrazione. Ad essi sarà rilasciato un “visto per motivi familiari” ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico.
Nel complesso, è evidente che questa nuova tipologia di visto renderà più semplice l’ingresso e il soggiorno in Italia per fini di investimento.


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