Durata: 36 mesi
Esonero: 50% contributi previdenziali (con tetto 3.000 € annuale)
Requisiti anagrafici: 29 anni e 364 giorni (limitatamente al 2018: 34 anni e 364 giorni)
- Non spetta in caso di licenziamenti per GMO nei sei mesi precedenti.
- L'esonero spetta per 12 mesi anche in caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato (con meno di 29 anni e 364 giorni).
- L'esonero spetta anche nei casi di trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato (verifica requisito anagrafico)
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venerdì 29 dicembre 2017
mercoledì 27 dicembre 2017
Nuove assunzioni: legge di bilancio 2018
NUOVE
ASSUNZIONI: Legge di Bilancio 2018
50.
Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro
privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 23, è
riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal
versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico
dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel
limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e
applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
51.
L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima
assunzione incentivata ai sensi dei commi da 50 a 58 e da 62 a 64, non abbiano
compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo
indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto
previsto dal comma 53. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli
eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e
non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
52.
Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è
riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il
trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 51.
53.
Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato
è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 50, sia nuovamente assunto
a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è
riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena
fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle
nuove assunzioni.
54.
Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di
lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a
licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio
1991, n. 223, nella medesima
unità produttiva.
55.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di
un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la
medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 50,
effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca
dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del
periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha
effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il
lavoratore ai sensi del comma 53.
56.
L'esonero di cui al comma 50 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi,
fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua,
anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto
di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il
lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della
prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese
successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai
commi 53, 54 e 55.
57.
L'esonero di cui al comma 50 si applica, alle condizioni e con le modalità di
cui ai commi da 50 a 58 e da 62 a 64, anche nei casi di conversione, successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo
determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del
requisito anagrafico alla data della conversione.
58.
L'esonero di cui al comma 50 è elevato alla misura dell'esonero totale dal
versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando
il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto
requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 23, entro sei
mesi dall'acquisizione del titolo di studio:
- a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
- b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
venerdì 22 dicembre 2017
Buoni pasto
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Compensi in natura
L’articolo 51, comma 2, del DPR n.
917/86, disciplina questa modalità di tassazione, disponendo che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le
somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense
organizzate da parte del datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all’importo complessivo giornaliero di €. 7,00 se il ticket è elettronico (a
seguito della modifica introdotta dal comma 16, della Legge n. 190/2014, che ha
portato il limite dai precedenti €. 5,29 agli attuali €. 7,00), o €. 5,29 se cartaceo.
Stante questa disciplina fiscale, è
necessario osservare che i buoni pasto erogati dal datore di lavoro non concorrono a formare reddito imponibile Irpef in capo al
dipendente fino ad un importo complessivo giornaliero di €. 7,00, con ticket
elettronico o €. 5,29 se cartaceo.
L’eventuale eccedenza rispetto a tale soglia deve essere imputata al fini
della determinazione della base imponibile Irpef, che ai fini dei contributi
previdenziali a carico del lavoratore dipendente.
Ad esempio, quindi se
si ricevono buoni pasto elettronici dal proprio datore di lavoro per €. 8,00
per ogni giorno lavorativo, di questi soltanto €. 1,00 al giorno sarà oggetto
ti tassazione in busta paga ai fini Irpef.
In pratica, il lavoratore dipendente è chiamato a corrispondere le imposte su
di un importo determinato dalla differenza tra il valore facciale dei buoni
pasto ricevuti e il valore soglia di €. 7,00/€. 5,29.
Per quanto riguardo il diritto a ricevere buoni pasto, si precisa che questi spettano a tutti i lavoratori, anche per quelli assunti
a tempo parziale. Su questo tema si segnala che la Risoluzione Ministeriale n. 118/E del 30 ottobre 2006 ha
stabilito che anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui
articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo,
ove fruiscano di buoni pasto, sono ammessi a beneficiare della previsione di
cui all’articolo 51, comma 2, lettera c), del DPR n. 917/86.
Infine , l’Agenzia delle Entrate, con
la Circolare n. 326/E/1997 e con la Circolare n. 188/E/1998, ha sancito che, per
poter fruire della detassazione, i buoni pasto devono
necessariamente essere rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee
di essi.
La disciplina
previdenziale per i lavoratori
Il D.Lgs. n. 314/1997 ha previsto l’allineamento della base imponibile
fiscale con quella previdenziale.
In seguito a tale intervento normativo,
la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e
assistenziali deve essere individuata, sempre facendo
riferimento a quanto disposto dall’articolo 51 del DPR n. 917/86.
Di conseguenza, l’erogazione dei buoni
pasto al lavoratore dipendente fino all’importo giornaliero di
€. 7,00 (buoni pasto elettronici) o €. 5,29 (buoni pasto cartacei), non è soggetta ad oneri di natura previdenziale e assistenziale,
non concorrendo tale dazione, alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Soltanto eventuali importi di buoni pasto superiori alle soglie appena viste
saranno computati per il calcolo degli oneri contributivi Inps e Inail del
lavoratore dipendente.
mercoledì 6 dicembre 2017
Disabili: dal 1° gennaio obbligo di un disabile per le aziende che occupano almeno 15 dipendenti
Vi ricordiamo che, dal 1° gennaio 2018, viene soppresso l’art. 3, comma 2, del legge n. 68/1999, che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, l’adempimento dell’obbligo di assumere un lavoratore disabile soltanto in caso di una nuova assunzione (la sedicesima).
Con la modifica introdotta dal Jobs Act (Decreto Legislativo n. 151/2015), l’obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene già con la 15° unità.
In considerazione di ciò, le aziende da 15 a 35 dipendenti, qualora non avessero ancora assunto un lavoratore disabile, avranno 60 giorni di tempo per mettersi in regola.
Vi rammentiamo, altresì, che il c.d. correttivo al Jobs act (Decreto Legislativo n. 185/2016), ha inasprito le sanzioni per mancata assunzione del disabile (le quali, ovviamente, riguardano tutte le imprese piccole e grandi che non hanno ottemperato all’obbligo) che passano da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. La sanzione, fissa ma progressiva, è diffidabile (1/4 dell’importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap.
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