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venerdì 22 dicembre 2017

Buoni pasto

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Compensi in natura
L’articolo 51, comma 2, del DPR n. 917/86, disciplina questa modalità di tassazione, disponendo che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate da parte del datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di €. 7,00 se il ticket è elettronico (a seguito della modifica introdotta dal comma 16, della Legge n. 190/2014, che ha portato il limite dai precedenti €. 5,29 agli attuali €. 7,00), o €. 5,29 se cartaceo.

Stante questa disciplina fiscale, è necessario osservare che i buoni pasto erogati dal datore di lavoro non concorrono a formare reddito imponibile Irpef in capo al dipendente fino ad un importo complessivo giornaliero di €. 7,00, con ticket elettronico o €. 5,29 se cartaceo.
L’eventuale eccedenza rispetto a tale soglia deve essere imputata al fini della determinazione della base imponibile Irpef, che ai fini dei contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente.
Ad esempio, quindi se si ricevono buoni pasto elettronici dal proprio datore di lavoro per €. 8,00 per ogni giorno lavorativo, di questi soltanto €. 1,00 al giorno sarà oggetto ti tassazione in busta paga ai fini Irpef.

In pratica, il lavoratore dipendente è chiamato a corrispondere le imposte su di un importo determinato dalla differenza tra il valore facciale dei buoni pasto ricevuti e il valore soglia di €. 7,00/€. 5,29.

Per quanto riguardo il diritto a ricevere buoni pasto, si precisa che questi spettano a tutti i lavoratori, anche per quelli assunti a tempo parziale. Su questo tema si segnala che la Risoluzione Ministeriale n. 118/E del 30 ottobre 2006 ha stabilito che anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, sono ammessi a beneficiare della previsione di cui all’articolo 51, comma 2, lettera c), del DPR n. 917/86.
Infine , l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 326/E/1997 e con la Circolare n. 188/E/1998, ha sancito che, per poter fruire della detassazione, i buoni pasto devono necessariamente essere rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi.

La disciplina previdenziale per i lavoratori

Il D.Lgs. n. 314/1997 ha previsto l’allineamento della base imponibile fiscale con quella previdenziale.
In seguito a tale intervento normativo, la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali deve essere individuata, sempre facendo riferimento a quanto disposto dall’articolo 51 del DPR n. 917/86.
Di conseguenza, l’erogazione dei buoni pasto al lavoratore dipendente fino all’importo giornaliero di €. 7,00 (buoni pasto elettronici) o €. 5,29 (buoni pasto cartacei),  non è soggetta ad oneri di natura previdenziale e assistenziale, non concorrendo tale dazione, alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Soltanto eventuali importi di buoni pasto superiori alle soglie appena viste saranno computati per il calcolo degli oneri contributivi Inps e Inail del lavoratore dipendente.


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