A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o
committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche' ogni anticipo
di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN
indicato dal lavoratore;
b) strumenti di
pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o
postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria
con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al
lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento
e' il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del
lavoratore, purche' di eta' non inferiore a sedici anni.
Non sarà più possibile, quindi, dimostrare l’avvenuto
pagamento con la semplice firma per quietanza posta in calce al cedolino paga:
solo il pagamento tracciabile potrà evitare al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dal comma 914 della suddetta legge, consistente nel pagamento di una
somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
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