In relazione all’approssimarsi del giorno 31/10/2018,
data di scadenza del periodo transitorio previsto dalla Legge 96/2018 (“Decreto
Dignità”), risulta opportuno fornire ulteriori chiarimenti in merito alla
possibilità di prorogare la durata dei contratti a termine iniziati in data
anteriore al 12 Luglio 2018, e dei rinnovi contrattuali sottoscritti nel
periodo transitorio stesso.
L’art. 1 comma 2 della Legge 96/2018 stabilisce che le
proroghe e i rinnovi contrattuali sottoscritti entro il 31/10/2018 non sono
soggetti alla nuova disciplina, e pertanto rimangono soggetti alle disposizioni
precedenti in materia di durata massima dei contratti, di numero di proroghe, e
di assenza di obbligo di indicazione della causale.
Al fine di prevenire possibili contenziosi è tuttavia
opportuno segnalare che, mentre nulla osta alla proroga di contratti la cui
scadenza naturale sia relativamente prossima, può destare qualche perplessità
la proroga, entro il periodo transitorio, di contratti la cui scadenza sia già
fissata in una data temporalmente distante.
In tali fattispecie è opportuna una valutazione a
priori sulla sussistenza delle esigenze organizzative o economiche che
giustificano l’esigenza della proroga, alla data in cui la stessa viene
sottoscritta, onde evitare possibili future contestazioni in merito alla frode
alla legge (1344 c.c.), ovvero il raggiungimento di obiettivi vietati dalla
legge attraverso l’uso distorto di negozi contrattuali leciti.
Per la gestione delle casistiche specifiche, i nostri
consulenti del lavoro sono a disposizione per qualsiasi vostra richiesta di
chiarimento.
In materia di Decreto Dignità è inoltre opportuno
ricordare che, in assenza di specifica clausola di contingentamento fissata dal
CCNL applicato, è già entrata in vigore la clausola legale che limita il numero
massimo di contratti a tempo determinato e di somministrazione a termine, al
30% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1°gennaio dell’anno
in corso.
Cordialità,
Dott.ssa Rega Raffaella
Iscritta all’Ordine di Reggio Emilia
Grossi
Francesca Iscritta all’Ordine di Parma
Dott.
Andrea Pessina Iscritto all’Ordine di Parma
Nessun commento:
Posta un commento