Regime
forfettario e personale dipendente
La legge di bilancio
2019 (Legge 145/2018, art. 1 comma 9-10-11) ha modificato la disciplina
relativa al regime forfettario prevista all’art. 1 della legge 23/12/2014 n 190
commi 54-89.
Il nuovo comma 54
prevede che i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti
o professioni, a partire dal 1° Gennaio 2019, possono accedere al regime
forfettario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi/compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000.
è L’aver
sostenuto spese per un ammontare superiore a 5.000 € lordi non rappresenta più motivo di esclusione.
L’art. 1 comma 69 della legge
190/2014 esclude i contribuenti forfettari dalla qualifica
di sostituto d’imposta.
Pertanto:
- - Non è tenuto ad operare e versare alcuna ritenuta d’acconto (in busta paga andranno quindi indicate solo le ritenute previdenziali e non fiscali) à siamo in attesa di chiarimenti ministeriali per quanto riguarda le addizionali comunali e regionali;
- - Il datore di lavoro forfettario dovrà indicare nella propria dichiarazione dei redditi il CF del soggetto percettore del compenso (quadro RS dell’Unico: Righi RS371, RS372, RS373);
- - Nella CU (certificazione Unica) dovranno essere riportati solo i dati previdenziali ed assistenziali à Interpello 954-881 del 27/07/2017 Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania;
- - Al lavoratore andrà consegnato un semplice riepilogo delle retribuzioni corrisposte (come se fosse un lavoratore dipendente);
- - Il datore di lavoro non dovrà compilare il modello 770;
- - Il lavoratore dovrà pertanto, autonomamente presentare il proprio modello di dichiarazione dei redditi.
Rimaniamo in attesa di circolare ministeriale di chiarimento.
Distinti saluti
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