I giudici di cassazione hanno accertato che :
- dai contratti prodotti dalla società , l'oggetto della collaborazione era generico e non individuava una attività con fine specifico ;
- l'attività era svolta presso la sede aziendale, con strumenti di proprietà della società
- il corrispettivo era determinato in misura fissa (forfettaria od oraria), con conseguente assenza di un rischio economico per i collaboratori;
- l'attività dei collaboratori, inserita nell'organizzazione imprenditoriale dell'appellante, era suscettibile di controlli in ordine al contenuto e alle modalità di svolgimento;
- i collaboratori, risultavano tenuti a dedicare le loro energie lavorative a necessità fissate di volta in volta nell'ambito dell'attività commerciale dell'impresa.
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